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Sentenza

Sentenza del 08/05/2018 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Associazioni sportive dilettantistiche - Agevolazioni fiscali - Scopo di lucro - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva negato le agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del TUIR, riqualificando come commerciali i ricavi derivanti dalle quote di iscrizione e frequenza ai corsi e dal contributo comunale. L'associazione contestava, inoltre, l'imputazione temporale del contributo comunale e la qualificazione dei compensi corrisposti agli istruttori. L'Ufficio sosteneva che l'ente non avesse rispettato i principi di democraticità e trasparenza previsti dalla legge e dallo statuto: convocazioni assembleari effettuate oralmente e senza affissione, assemblee ritenute valide senza i quorum statutari, mancata indicazione completa dei soci partecipanti nei verbali, mancato rinnovo del collegio dei revisori e delle cariche sociali, nonché svolgimento di un'attività sostanzialmente commerciale, con corrispettivi superiori ai costi diretti. L'associazione non si è costituita nel giudizio di appello.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della CTP di Matera, che aveva accolto il ricorso dell'associazione. È stata confermata la legittimità del mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali, poiché l'associazione non ha dimostrato l'effettivo rispetto delle condizioni statutarie e sostanziali richieste per il regime agevolato. Le quote versate dagli utenti sono state considerate proventi di attività commerciale soggetti a IVA; sono state inoltre ritenute dovute le sanzioni per omessa fatturazione, registrazione e dichiarazione delle operazioni imponibili, nonché le ritenute d'acconto sui compensi degli istruttori. Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi e le associazioni sportive dilettantistiche richiedono non solo la previsione statutaria delle clausole agevolative, ma anche il loro effettivo rispetto nella gestione concreta dell'ente. Il mancato rispetto dei requisiti democratici e la prevalenza di attività commerciali possono comportare la perdita del regime agevolato.

  • Art. 90 della legge n. 289/2002

    Lo statuto deve prevedere norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

    La democraticità e l'uguaglianza degli associati devono essere effettive e verificabili attraverso convocazioni regolari, partecipazione reale alla vita associativa ed elezione periodica degli organi sociali.

  • Legge n. 398/1991

    Il regime agevolato presuppone il rispetto degli specifici adempimenti contabili e fiscali previsti dalla disciplina applicabile; le violazioni in materia IVA, dichiarativa e contabile possono impedirne l'applicazione.

  • Art. 2697 del Codice civile

    Chi invoca un'esenzione o un'agevolazione fiscale deve provare i fatti costitutivi del relativo diritto. Pertanto, in caso di contestazione, l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti agevolativi grava sull'associazione.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 446/1997

    La violazione degli obblighi dichiarativi ai fini IRAP può comportare l'applicazione delle relative sanzioni, secondo quanto accertato dall'Amministrazione finanziaria.

  • Cassazione civile, sentenza n. 24898 del 6 novembre 2013

    Gli enti associativi non beneficiano di una generale esenzione fiscale per il solo fatto di essere privi di scopo di lucro. Devono dimostrare sia la conformità formale dello statuto sia il concreto svolgimento dell'attività nel rispetto delle condizioni previste.

Massime di principio

  • Per accedere alle agevolazioni fiscali, non è sufficiente che un'associazione dichiari nello statuto di essere senza scopo di lucro: occorre dimostrare che la gestione concreta sia coerente con lo statuto e con la normativa.
  • La democraticità associativa deve essere effettiva, non meramente formale. Convocazioni irregolari, partecipazione limitata sempre alle stesse persone, mancato rinnovo degli organi e verbali incompleti possono far perdere le agevolazioni.
  • Il pareggio di bilancio, da solo, non dimostra l'assenza di finalità lucrativa. Sono rilevanti le modalità effettive di svolgimento dell'attività e il rapporto tra corrispettivi richiesti e costi sostenuti.
  • Le quote o i corrispettivi versati per corsi e servizi possono essere qualificati come ricavi commerciali quando l'attività è organizzata e svolta in modo non compatibile con una reale vita associativa.
  • In caso di contestazione fiscale, l'associazione deve conservare e produrre documentazione idonea a provare la regolarità delle convocazioni, dei quorum, delle elezioni, dei verbali, dei libri sociali, della contabilità e dei rapporti con soci e istruttori.
  • Le agevolazioni fiscali non escludono automaticamente gli obblighi IVA, dichiarativi e di sostituto d'imposta: la qualificazione associativa deve essere accompagnata dal puntuale rispetto degli adempimenti fiscali.

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