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Sentenza

Sentenza del 08/05/2018 n. 256 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: in caso di contestazione è onere della società contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha contestato alla T A. S.r.l. la detrazione di IVA per euro 25.825,00, ritenendo che gli acquisti di autovetture fatturati dalla S. C. S.r.l. fossero operazioni soggettivamente inesistenti. La S. C. sarebbe stata una società filtro priva di effettiva struttura operativa, inserita in un meccanismo fraudolento che coinvolgeva anche la M. S.r.l., considerata società cartiera. Secondo l’Amministrazione, le autovetture erano sostanzialmente acquistate direttamente dal fornitore estero e la contribuente, operatore professionale del settore, avrebbe dovuto conoscere o riconoscere la natura fraudolenta delle operazioni. La società ha invocato la propria buona fede e l’assoluzione penale del legale rappresentante.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. Ha ritenuto provata, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, la natura soggettivamente inesistente delle operazioni e ha affermato che, dopo la contestazione dell’Amministrazione, spettava alla contribuente dimostrare la legittimità della detrazione e la propria non conoscenza, né conoscibilità, della frode. La società non ha fornito elementi sufficienti. È stata quindi confermata la ripresa a tassazione dell’IVA di euro 25.825,00, con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi, quantificate complessivamente in euro 3.000. L’assoluzione penale non ha vincolato il giudice tributario, poiché processo penale e processo tributario operano secondo il principio del doppio binario.

Norme richiamate

  • Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992

    La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso.

    Il termine per la costituzione della parte resistente è stato ritenuto non perentorio, non essendo prevista una specifica sanzione di inammissibilità. L’appellato può quindi costituirsi fino alla prima udienza, nel rispetto dei termini stabiliti per il deposito di documenti e memorie.

  • Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione e memorie illustrative fino a dieci giorni prima.

    La sentenza distingue il termine per il deposito dei documenti da quello per le memorie illustrative. La tardiva costituzione non determina automaticamente l’inammissibilità, ma restano applicabili i limiti temporali per produrre documenti e memorie.

  • Art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione richiama, per il giudizio d’appello tributario, le regole relative alla costituzione della parte resistente.

  • Art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000

    Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

    È sancito il principio del doppio binario: procedimento tributario e procedimento penale sono autonomi e la sentenza penale, anche assolutoria, non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario.

  • Art. 116 c.p.c.

    Il giudice tributario valuta liberamente le prove e deve esaminare criticamente anche gli elementi acquisiti nel processo penale, senza recepirne automaticamente le conclusioni.

  • Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972

    La fatturazione da parte di un soggetto diverso dall’effettivo cedente o prestatore è stata qualificata come operazione soggettivamente inesistente, non come semplice fattura con indicazioni incomplete o inesatte.

  • Art. 41, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo previgente

    La fattispecie esaminata non è stata ricondotta alla mera emissione di fattura con indicazioni incomplete o inesatte, ma alla più grave ipotesi di interposizione soggettiva.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione fornisce indizi attendibili, gravi, precisi e concordanti che una fattura proviene da un soggetto meramente interposto o da una società cartiera, il contribuente deve dimostrare sia l’effettività dell’operazione sia la propria estraneità soggettiva alla frode.
  • La consegna della merce, il pagamento del prezzo e il versamento dell’IVA indicata in fattura non sono, da soli, sufficienti a garantire il diritto alla detrazione quando il soggetto fatturante non coincide con l’effettivo cedente.
  • Per gli operatori professionali è richiesto un livello di diligenza qualificato: anomalie nei prezzi, nella logistica, nella struttura delle controparti, nei trasporti o nella cronologia delle fatture possono dimostrare la conoscibilità della frode.
  • La buona fede del contribuente non si presume in modo assoluto dopo la contestazione dell’Amministrazione, ma deve essere sostenuta da documentazione concreta relativa alle verifiche effettuate sulla controparte e sulla reale provenienza dei beni.
  • Un’assoluzione penale non esclude automaticamente la pretesa tributaria: il giudice fiscale può fondare la decisione su presunzioni e su regole probatorie diverse da quelle richieste per una condanna penale.
  • In una situazione analoga è opportuno conservare e produrre contratti, ordini, corrispondenza, prove dei trasporti, verifiche sulla struttura e sull’affidabilità dei fornitori, documentazione dei prezzi di mercato e ogni elemento idoneo a dimostrare controlli effettivi e ragionevoli.

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