Sentenza del 08/05/2018 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'intimazione di pagamento e, in particolare, gli effetti del mancato o non puntuale pagamento delle somme dovute nell'ambito del condono fiscale previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002. Il contribuente sosteneva che il beneficio fiscale dovesse essergli riconosciuto e che l'atto fosse viziato sotto il profilo della notificazione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione di primo grado, deducendo ultrapetizione e sostenendo che la notificazione fosse valida, nonché richiamando il precedente della Cassazione che aveva escluso il beneficio del condono per omesso o tardivo pagamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia, riformando la sentenza favorevole al contribuente. Il collegio ha ritenuto vincolante il principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 23550/2012, secondo cui il contribuente era decaduto dal beneficio del condono a causa dell'omesso o non puntuale pagamento. L'intimazione di pagamento è quindi rimasta efficace. Le spese di giudizio sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Il beneficio fiscale derivante dal condono è subordinato al pagamento integrale e puntuale delle somme dovute. L'omesso o tardivo pagamento comporta la decadenza dal beneficio premiale.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23550/2012
La decisione ha stabilito, nel caso concreto, che il ricorso del contribuente dovesse essere rigettato nel merito perché il mancato o non puntuale pagamento aveva reso inefficace il condono. Il giudice del rinvio era tenuto a conformarsi a tale principio di diritto.
Massime di principio
- Quando un beneficio fiscale o una definizione agevolata è subordinato a pagamenti entro termini e modalità precise, il mancato o tardivo versamento può comportare la decadenza dal beneficio, anche se l'inadempimento è di importo parziale.
- Il giudice del rinvio deve rispettare il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza o ordinanza di annullamento con rinvio e non può nuovamente decidere in contrasto con esso.
- La validità della notificazione di un atto tributario deve essere valutata alla luce delle norme applicabili e della giurisprudenza; l'eventuale irregolarità deve essere specificamente dedotta e provata dalla parte interessata.
- La compensazione delle spese è possibile quando il giudice ravvisa giusti motivi, ad esempio la complessità della vicenda processuale o l'evoluzione della giurisprudenza.
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