Sentenza n. 120/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi n. -OMISSIS-/Area I bis-n.-OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria –U.T.G. – in data -OMISSIS- e notificato all’interessato l’-OMISSIS-; - del decreto del Questore di Reggio Calabria di revoca del porto di fucile ad uso caccia, emesso in data -OMISSIS- e notificato all’interessato il -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e decreto del Questore di revoca del porto di fucile ad uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., degli artt. 10, 11, 39, 40 e 43 T.U.L.P.S. e degli artt. 7 e 13 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. I provvedimenti impugnati traevano origine esclusivamente dalla denuncia in stato di libertà per la violazione della normativa venatoria, consistente nell'esercizio della caccia mediante un richiamo acustico elettromagnetico vietato. Il Prefetto aveva ritenuto tale episodio indicativo di una negativa affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi; il Questore aveva successivamente revocato il porto di fucile fondandosi sulle medesime ragioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti. Ha ritenuto assorbente la censura relativa all'insufficienza della motivazione e all'irragionevolezza dell'esercizio del potere. La sola contestazione dell'esercizio della caccia con l'ausilio di un segnale acustico elettromagnetico vietato non consentiva, in assenza di ulteriori e diverse condotte, di desumere logicamente e ragionevolmente un pericolo di abuso delle armi. L'amministrazione avrebbe dovuto svolgere uno specifico apprezzamento della personalità e dell'affidabilità dell'interessato, non potendo fondare i provvedimenti esclusivamente sull'episodio venatorio. Il TAR ha inoltre valorizzato l'art. 32, comma 1, lett. a), l. 157/1992, che prevede la sospensione della licenza di porto di fucile, per le violazioni dell'art. 30, comma 1, lett. f), g) e h), solo nelle ipotesi di recidiva e a seguito di condanna definitiva o decreto penale divenuto esecutivo, ovvero di oblazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato quale parametro di legittimità, nell'ambito della censura di violazione di legge.
artt. 10, 11, 39, 40 e 43 T.U.L.P.S.
le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata
Il potere di divieto o revoca deve fondarsi su elementi idonei a dimostrare, con motivazione adeguata, un pericolo di abuso delle armi; la sola contestazione di un episodio venatorio non è sufficiente in assenza di ulteriori condotte e di un apprezzamento della personalità dell'interessato.
Richiamati dal ricorrente tra i parametri di legittimità dedotti.
art. 21, comma 1, lett. r), l. 157/1992
Prevede il divieto di esercitare la caccia mediante l'ausilio di richiami acustici elettromagnetici; la relativa violazione, isolatamente considerata, non dimostra automaticamente l'inaffidabilità nell'uso delle armi.
art. 30, comma 1, lett. h), l. 157/1992
Individua la fattispecie penale riferita all'esercizio della caccia con l'ausilio di un segnale acustico elettromagnetico vietato.
art. 32, commi 1 e 2, l. 157/1992
Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone: a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale
La sospensione della licenza per le violazioni di cui all'art. 30, comma 1, lett. f), g) e h), è prevista limitatamente alle ipotesi di recidiva e presuppone la definizione del procedimento mediante oblazione o condanna definitiva, secondo quanto indicato dal comma 2.
Richiamato tra le norme dedotte, senza specifica statuizione autonoma nella motivazione.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca o sospensione delle autorizzazioni di polizia richiedono una motivazione concreta, fondata su elementi idonei a dimostrare un pericolo di abuso delle armi e non sulla mera contestazione di un illecito isolato.
- La violazione della normativa venatoria consistente nell'uso di richiami acustici elettromagnetici vietati non consente, da sola e in assenza di ulteriori condotte, di desumere l'inaffidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi.
- Quando l'amministrazione esercita il potere di limitare la detenzione o il porto di armi sulla base di un episodio venatorio, deve svolgere e motivare uno specifico apprezzamento della personalità e dell'affidabilità dell'interessato.
- La disciplina speciale dell'art. 32 l. 157/1992, per le violazioni dell'art. 30, comma 1, lett. f), g) e h), collega la sospensione della licenza di porto di fucile alle ipotesi di recidiva e alla definizione del procedimento mediante oblazione o condanna definitiva; tale disciplina conferma l'insufficienza della mera contestazione dell'illecito quale unico fondamento della misura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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