Cassazione Civile, Sentenza n. 28324/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n.129/2024 che confermava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per cinque anni inflitta all'avv. Falzetti. I fatti di causa derivavano da un procedimento penale (capo di imputazione per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e concorso di persone) che aveva portato alla condanna in primo grado dell'imputato. In sede disciplinare il Consiglio di Disciplina distrettuale di Roma aveva inflitto la sospensione per cinque anni, confermata dal C.N.F. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 22 comma 2 lett. d) e 23 (commi 5-7) del Codice Deontologico Forense e dell'art. 360 n.3 c.p.c., sostenendo (1) inesistenza dell'interesse a dedurre l'irricevibilità del quarto motivo d'appello, (2) che la sanzione inflitta non sarebbe prevista dall'ordinamento (perché secondo lui la sospensione prevista dall'art.23 è da 1 a 3 anni e non poteva essere aumentata a 5) e (3) che la sanzione è comunque eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima e la terza censura (mancanza di interesse e sindacato di merito sulla determinazione della sanzione, quest'ultima riservata alla valutazione discrezionale degli organi disciplinari salvo sindacato di ragionevolezza). Quanto alla seconda censura, la Corte ha interpretato l'art.22 comma 2 lett.d) del Codice Deontologico Forense nel senso che la previsione di aumento "fino alla radiazione" della sanzione disciplinare che è prevista da 1 a 3 anni consente una graduazione dell'aumento anche in termini di durata (e quindi la sospensione per 5 anni è compatibile e ammissibile quando non sussistono i presupposti della radiazione). La Corte ha quindi ritenuto che la sanzione non sia irragionevole e sia adeguatamente motivata. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e l'istanza cautelare di sospensione della decisione impugnata è stata dichiarata assorbita/rigettata; inoltre è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1‑quater del DPR n.115/2002 (conseguenze sul contributo unificato).
Norme richiamate
Codice Deontologico Forense - art. 22 comma 2 lett. d)
"Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: ... d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la facoltà di aumento "fino alla radiazione" ammette una graduazione intermedia dell'aumento della sospensione (anche oltre i 3 anni, quanto meno fino a durate come 5 anni), e non impone che l'unica opzione di aumento sia la radiazione.
Codice Deontologico Forense - art. 23 (commi 5, 6, 7)
"(riferimento alla previsione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni)"
La norma stabilisce le sanzioni previste per determinate violazioni deontologiche; la Corte ha ritenuto che il meccanismo di aumento previsto dall'art.22 possa incidere su questa sanzione di base e consentire misure più gravose quando la gravità dei fatti lo giustifica.
Codice di Procedura Civile - art. 360 numero 3
Articolo richiamato come fondamento dell'impugnazione per violazione di legge; la Corte ha usato la previsione del giudizio di legittimità per esaminare i vizi di diritto denunciati, rigettando però il ricorso per insussistenza dei vizi invocati.
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 - art. 13 comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato connessa all'esito dell'impugnazione: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo, con possibili conseguenze economiche per il ricorrente.
Codice Penale (artt. 110, 319, 319‑ter, 321, 372, 61 n.2 c.p.)
Riferimento ai reati contestati nel procedimento penale (concussione/corruzione, falsa testimonianza, concorso) che hanno costituito la base fattuale per l'azione disciplinare; la condanna penale ha comunque inciso sulla successiva valutazione disciplinare.
Massime di principio
- La determinazione della sanzione disciplinare è in larga misura un apprezzamento di merito degli organi disciplinari e la Corte di legittimità interviene solo per controlli di legittimità e di ragionevolezza, non per riesaminare il merito in senso esteso.
- La previsione normativa che consente, nei casi più gravi, di aumentare la sanzione "fino alla radiazione" non esclude una graduazione intermedia: pertanto un aumento della durata della sospensione oltre il limite ordinario (es. oltre 3 anni) può essere legittimo se motivato dalla gravità dei fatti.
- Chi impugna deve porre con chiarezza nelle conclusioni le richieste specifiche (es. domanda di riduzione della sanzione), perché questioni processuali legate all'interesse o all'irricevibilità possono rendere censure parzialmente inammissibili.
- Una condanna penale per reati attinenti alla probità professionale costituisce un elemento rilevante e decisivo ai fini disciplinari; la sanzione disciplinare potrà essere commisurata alla gravità dei reati accertati.
- Il ricorso per cassazione fondato su art. 360 c.p.c. n.3 (violazione di legge) richiede dimostrazione di un errore giuridico nella applicazione/interpretazione della norma: il semplice dissenso sulla valutazione della gravità del fatto non è sufficiente.
- Occorre considerare le conseguenze procedurali ed economiche dell'esito negativo del ricorso (es. contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR n.115/2002) e valutarne la portata prima di proporre impugnazioni non solide.
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