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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19474/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di forniture di apparecchiature eseguite da una società creditrice nei confronti di una società debitrice originaria. Il credito era stato azionato anche nei confronti della società beneficiaria di una scissione parziale, ritenuta solidalmente responsabile in quanto destinataria di parte del patrimonio e delle passività della scissa. Le opposizioni al decreto ingiuntivo erano state respinte, con riduzione dell'importo capitale per un errore di calcolo. In appello la società beneficiaria aveva chiesto il rigetto della pretesa o comunque la limitazione della propria responsabilità entro il valore del patrimonio netto assegnato, ma la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione. In cassazione la società beneficiaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2506-quater c.c. in tema di scissione; 2) vizio motivazionale per avere la Corte d'appello ritenuto impossibile verificare se il debito fosse stato trasferito con la scissione; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere dichiarato nuova la domanda subordinata di limitazione della responsabilità al patrimonio netto attribuito.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Poiché la stessa ricorrente aveva indicato che la sentenza impugnata le era stata notificata, operava il termine breve di sessanta giorni per il deposito del ricorso. La notificazione del ricorso era avvenuta oltre tale termine, e la ricorrente non aveva depositato nei termini copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, come richiesto dall'art. 369 c.p.c. Tale documentazione non risultava neppure nella disponibilità del giudice per effetto del deposito della controricorrente. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dichiarata tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2506-quater c.c.

    Norma evocata nei motivi di ricorso in tema di scissione societaria e responsabilità dei soggetti partecipanti, ma non esaminata nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma invocata per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia sulla domanda subordinata di limitazione della responsabilità; non scrutinata nel merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Norma invocata per contestare la dichiarazione di novità della domanda subordinata proposta in appello; non scrutinata nel merito.

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito del ricorso per cassazione, insieme con la copia autentica della decisione impugnata munita di relata di notificazione quando la sentenza sia stata notificata, è richiesto a pena di improcedibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    Quando la sentenza impugnata è stata notificata, opera il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione della decisione impugnata, il diritto di impugnazione è esercitato entro il termine lungo.

  • art. 370 c.p.c.

    La documentazione rilevante può risultare disponibile per il giudice se prodotta dal controricorrente entro il termine previsto dalla norma; nel caso concreto ciò non è avvenuto.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato come modalità di deposito della documentazione necessaria nei limiti consentiti dal codice.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato il criterio della soccombenza per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    Disposta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole per il ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente afferma o comunque risulta che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte verifica la tempestività dell'impugnazione con riferimento al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., non al termine lungo.
  • Se la sentenza impugnata è stata notificata e il ricorso per cassazione è proposto oltre sessanta giorni, il ricorrente deve depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio e prescinde dall'esame dei motivi di merito.
  • La documentazione mancante può evitare l'improcedibilità solo se comunque disponibile nel fascicolo per effetto di deposito della controparte o di acquisizione nei casi previsti dalla legge; in difetto, l'onere incombe sul ricorrente.
  • La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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