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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21060/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la revoca di contributi pubblici concessi ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, contributi la cui erogazione era assistita da polizze fideiussorie. Il Ministero aveva revocato i finanziamenti perché la Corte dei Conti aveva certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi convenzionali, soprattutto occupazionali: a fronte di erogazioni pari al 46% del contributo complessivo, risultava realizzata solo una parte minima del programma e assunte 26 unità su 300 previste. Il beneficiario ha proposto ricorso principale lamentando: 1) violazione dell'art. 1-ter citato, sostenendo che la finalità del programma fosse di sviluppo e non principalmente occupazionale, che la dimensione occupazionale fosse garantita dall'art. 1 del medesimo decreto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata disponibilità dei fondi comunitari inizialmente previsti dal POR Campania 2000/2006, asseritamente causa delle inadempienze. La società garante ha proposto ricorso incidentale contro la declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte d'appello, del motivo di gravame relativo all'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda principale di manleva, sostenendo che il motivo d'appello fosse stato specifico e che la Corte territoriale avesse errato nel reputarlo generico ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della società beneficiaria, ritenendo infondati i due motivi: il primo perché la norma invocata e l'intero impianto legislativo perseguono anche l'obiettivo occupazionale, sicché la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il mancato raggiungimento dei risultati occupazionali come indice di inadempimento; il secondo perché la censura sull'omesso esame del fatto era inammissibile, in quanto mirava solo a una rivalutazione del merito e, comunque, il fatto era stato implicitamente disatteso dal giudice di merito. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società garante per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati nel ricorso i motivi di appello ritenuti generici. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente principale nei rapporti con il Ministero, mentre sono state compensate tra la società beneficiaria e la società garante; è stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1-ter d.l. 20 maggio 1993, n. 148

    conv. con modificazioni in l. 19 luglio 1993, n. 236

    La disposizione va letta insieme all'intero decreto-legge: gli interventi finanziati sono diretti anche a incrementare i livelli occupazionali, per cui il mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali convenzionalmente assunti giustifica la revoca del contributo.

  • art. 1 d.l. 20 maggio 1993, n. 148

    La finalità occupazionale non è esclusiva dell'art. 1-ter ma si coordina con quella, più generale, dell'intervento normativo complessivo.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere motivi specifici; in cassazione, la denuncia dell'erronea declaratoria di inammissibilità per genericità richiede la riproduzione del contenuto dei motivi di gravame, per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La Corte precisa che la disciplina del filtro non era applicabile ratione temporis al giudizio di appello in esame, introdotto prima dell'11 settembre 2012.

  • art. 1953 c.c.

    Richiamato nel contesto della domanda di rilievo della fideiussora, senza affermazioni di principio specifiche nel provvedimento in esame.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nei programmi di finanziamento pubblico destinati a sostenere attività produttive locali, la finalità di sviluppo non esclude quella occupazionale quando il dato normativo e la convenzione collegano espressamente l'erogazione dei fondi ai connessi effetti occupazionali.
  • La revoca del contributo è legittima se risulta, sulla base delle verifiche degli organi competenti, il mancato raggiungimento degli obiettivi convenzionali essenziali, in particolare quelli occupazionali, anche se le somme sono state solo in parte erogate o il programma sia stato parzialmente realizzato.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto sia stato implicitamente valutato e la doglianza miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Chi deduce in cassazione l'erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello per difetto di specificità deve rispettare l'onere di autosufficienza, riportando nel ricorso il contenuto essenziale del motivo di appello ritenuto erroneamente generico.
  • La specificità dei motivi d'appello ex art. 342 c.p.c. deve essere verificabile direttamente dal giudice di legittimità sulla base del ricorso, senza necessità di consultare gli atti di merito; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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