Cassazione Civile, Sentenza n. 150/2021 del 08/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava il recesso datoriale intimato per il raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva ai sensi dell'art. 72, co. 11 (disciplina vigente all'epoca), lamentando l'illegittimità del provvedimento per mancanza di motivazione e la conseguente pretesa di differenze retributive connesse al corretto inquadramento (transito ope legis dalla II alla I fascia dirigenziale). La PDCM oppose la legittimità del recesso richiamando atti organizzativi d'ente come giustificazione
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Giovanna Gemma e rigettato il ricorso incidentale della PDCM. Ha cassato la sentenza di appello nella parte riguardante il riconoscimento dell'inquadramento e, decidendo nel merito, ha dichiarato il diritto della Gemma a rimanere in servizio fino al 30/03/2015; ha condannato la PDCM a corrispondere la retribuzione da dirigente di prima fascia per il periodo 09/06/2011-30/03/2015, dedotte le somme pensionistiche percepite, le differenze liquidative, interessi legali e la regolarizzazione contributiva. Ha inoltre posto le spese dei vari gradi a carico della PDCM secondo le misure già determinate in sede di merito e del presente giudizio
Norme richiamate
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133)
"nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni ... possono risolvere ... il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi"
La norma originaria prevedeva la facoltà per la P.A. di risolvere il rapporto al raggiungimento della soglia contributiva; nella sua versione anteriore al d.l. 98/2011 non imponeva espressamente l'onere motivazionale, ma la giurisprudenza ha ritenuto necessario che la P.A. inducts adeguate giustificazioni e motivazioni quando non ricorra un atto organizzativo generale richiamato nella decisione
D.L. 10 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 35-novies (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102)
sostituisce l'art. 72, comma 11, facendo riferimento al requisito della massima anzianità contributiva
Conferma la possibilità di recesso collegandolo al potere di organizzazione dell'amministrazione; ribadisce applicabilità anche al personale dirigenziale
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 16, comma 11 (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111)
"...non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicazione con atto generale di organizzazione interna..."
Introduce una deroga: dall'entrata in vigore (06/07/2011) il recesso non necessita di motivazione ulteriore se l'amministrazione ha adottato preventivamente atti generali di organizzazione interni e li ha richiamati; tale disposizione ha carattere innovativo e non opera retroattivamente sui recessi anteriori
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 23
"i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi ... per un periodo pari almeno a tre anni ..."
Stabilisce il requisito temporale per il transito ope legis dalla seconda alla prima fascia (tre anni nella versione vigente al 2008), che nel caso di illegittimità del recesso comporta il diritto dell'interessato all'inquadramento e ai relativi emolumenti
D.Lgs. 150/2009, art. 43, comma 2
"per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico ... prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine ... rimane fissato in tre anni"
Conferma che per gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 resta applicabile il termine triennale per il transito, quindi il caso della Gemma rientra nel parametro dei tre anni
Principio di unicita' del processo di impugnazione (giurisprudenza della Cassazione)
"una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo"
Regola processuale consolidata: il primo ricorso contro una sentenza rende gli eventuali successivi ricorsi incidentali e disciplinati come tali; rilevante per la qualificazione dei ricorsi nel caso concreto
Direttiva 78/2000/CE (richiamata)
"Part. 6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE"
La giurisprudenza richiama principi europei relativi a correttezza e trasparenza nell'azione amministrativa e nella gestione del rapporto di lavoro pubblico
Massime di principio
- Per recesso per raggiungimento della soglia contributiva antecedente al 06/07/2011 (prima dell'art.16 D.L.98/2011) l'Amministrazione deve motivare la decisione o comunque rendere espliciti, nel provvedimento di recesso, i riferimenti agli atti organizzativi determinanti: l'assenza di motivazione o di collegamento esplicito agli atti rende il recesso suscettibile di illegittimità
- Dopo l'entrata in vigore dell'art.16 D.L.98/2011, il recesso non richiede motivazione ulteriore se l'amministrazione ha adottato preventivamente atti generali di organizzazione e li richiama espressamente nel provvedimento
- Se il recesso viene annullato, il lavoratore può ottenere la prosecuzione del rapporto e il riconoscimento degli inquadramenti e delle retribuzioni di diritto (ad es. transito ope legis da II a I fascia) per il periodo di illegittima interruzione, con deduzione delle somme pensionistiche percepite
- Quando in cassazione si deducono violazioni fondate su atti amministrativi, la parte deve riportare e trascrivere espressamente i passaggi rilevanti degli atti stessi; la semplice evocazione senza trascrizione non soddisfa i requisiti di specificità richiesti
- In contenziosi amministrativo-lavoristici la parte soccombente puo' essere condannata alle spese dei vari gradi e agli oneri risarcitori/indennitari previsti; pertanto l'ente pubblico dovrebbe documentare e motivare adeguatamente il recesso per evitare oneri economici rilevanti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 8 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 149/2021 del 08/01/2021
- Sentenza lavoro · 5 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15/2021 del 05/01/2021
- Sentenza lavoro · 13 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 446/2021 del 13/01/2021
- Sentenza lavoro · 13 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 443/2021 del 13/01/2021
- Sentenza lavoro · 13 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 442/2021 del 13/01/2021
- Sentenza lavoro · 13 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 440/2021 del 13/01/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →