Cassazione Civile, Sentenza n. 149/2021 del 08/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro aveva parzialmente accolto l'appello di Mari condannando l'Associazione al pagamento di differenze retributive (€83.813,86) e contributi, ritenendo non nulla per vizi di specificazione la domanda originaria e accertando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con varie modifiche orarie nel tempo. L'Associazione impugnava in Cassazione la sentenza per presunta nullità della domanda (artt. 414-434 e 163-164 c.p.c.), travisamento della prova e errata qualificazione del rapporto di lavoro (art. 2094 c.c., art.116 c.p.c.). Il Mari ha proposto ricorso incidentale contestando la qualificazione, la valutazione della documentazione concernente un licenziamento orale anteriore alla lettera di novembre 2007, e la corretta ripartizione dell'onere della prova (art.2697 c.c., legge 604/1966).
La decisione
Il ricorso principale dell'Associazione è stato dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente; la rinuncia è stata considerata recettizia e non accettata dalla controparte, e non è stato depositato il verbale di conciliazione menzionato. Il ricorso incidentale proposto da Mari è stato respinto: la Corte ha ritenuto inammissibili o non specificate alcune produzioni documentali (es. CCNL, missive non indicate con sede di deposito) e ha confermato che l'onere probatorio circa il licenziamento orale grava sul lavoratore, fermo restando che il datore aveva prodotto la lettera di licenziamento di novembre 2007. Le spese di giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 414-434 c.p.c.
Riferiti in relazione ai requisiti dell'atto introduttivo; la Corte di merito ha ritenuto sanata un'eventuale carenza di specificazione alla luce della complessiva analisi dell'atto, dei documenti allegati e dell'assenza di tempestiva eccezione ex art.157 c.p.c.
art. 163 c.p.c.
Richiamato insieme all'art.164 in tema di sanatoria degli atti processuali; la Corte ha ritenuto applicabile la sanatoria per comportamento processuale e mancata eccezione tempestiva
art. 164 c.p.c.
Valutata come possibile causa di sanatoria della carenza dell'atto introduttivo se la parte avversa non eccepisce tempestivamente e non è fissato termine per integrazione
art. 157 c.p.c.
La mancata tempestiva eccezione del convenuto relativa al vizio dell'atto è indice di sanatoria dell'eventuale nullità
art. 116 c.p.c.
Richiamato in contestazione della valutazione delle prove e della ricostruzione fattuale; la Corte di legittimità conferma che il giudice di merito ha ampia valutazione sulle risultanze istruttorie salvo travisamento motivazionale
art. 2094 c.c.
Invocato per disputare la qualificazione del rapporto di lavoro; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sul carattere subordinato del rapporto
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato come parametro per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto infondate le censure in ordine a travisamento e valutazione delle prove
art. 391 c.p.c.
Applicato in tema di effetti della rinuncia al ricorso e di eventuale condanna alle spese: la rinuncia è recettizia e la mancata accettazione incide sulla regola di cui al secondo e quarto comma
D.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1 quater
Norma sanzionatoria sul contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicazione per il ricorso principale estinto per rinuncia, ritenendo la norma eccezionale e di stretta interpretazione
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: la Corte ricorda che il lavoratore deve dimostrare l'iniziativa datoriale del recesso, mentre l'onere del datore sorge in concreto per le eccezioni da lui proposte
legge 604/1966 artt. 2 e 5
Citate in relazione alle tutele del licenziamento; richiamate nella contestazione del corretto esame probatorio, ma la Corte ha ritenuto che i documenti utili non siano stati adeguatamente prodotti/transcritti
art. 354, co. 2 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle deduzioni ritenute nuove in appello; la Corte ha confermato che deduzioni non tempestivamente trascritte possono essere considerate nuove
art. 2013 e art. 2095 c.c.
Citate dal ricorrente incidentale in ordine alla qualificazione contrattuale e retributiva; la Corte ha respinto le doglianze per mancata specificazione e prova documentale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per Cassazione è recettizia: produce estinzione del processo rispetto al ricorso ma l'accettazione della controparte rileva solo per le conseguenze sulle spese.
- Un atto introduttivo apparentemente carente può essere sanato dalla mancata tempestiva eccezione della parte convenuta e dalla complessiva valutazione dei documenti e delle richieste istruttorie (art.164 c.p.c. e art.157 c.p.c.).
- In materie di lavoro il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove; le censure in Cassazione per travisamento richiedono specificità e dimostrazione dell'errore nella motivazione.
- L'onere della prova circa l'esistenza di un licenziamento orale grava sul lavoratore che ne deduca l'esistenza; la mera cessazione della prestazione non è di per sé prova univoca del licenziamento e va valutata congiuntamente ad altri elementi probatori.
- Le produzioni documentali devono essere adeguatamente indicate e/o trascritte con precisazione della sede di deposito: la mancata specificità può comportare inammissibilità delle censure fondate su tali documenti.
- Nuove deduzioni introdotte in appello possono essere considerate inammissibili se non risultano tempestivamente formulate e trascritte in primo grado; per confutare la novità occorre che la parte ricorrente incidentale abbia trascritto e documentato le deduzioni originarie.
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