Cassazione Civile, Sentenza n. 440/2021 del 13/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava l'autotutela con cui la Provincia aveva revocato un provvedimento di inquadramento provvisorio assunto in esecuzione di un verbale di conciliazione con la DPL, che le aveva riconosciuto l'inquadramento nella categoria D1, posizione economica D2, chiedendo sentenza costitutiva del rapporto o, in subordine, l'inquadramento, il pagamento delle differenze stipendiali e il risarcimento del danno. La P.A. aveva invece sostenuto la nullità/inefficacia del verbale per violazione delle norme inderogabili concernenti le piante organiche e l'organizzazione degli uffici, nonché delle procedure di accesso al profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Raneri. Ha ritenuto che un negozio privatistico di conciliazione non possa modificare l'assetto organizzativo della P.A. inserendo personale in soprannumero rispetto alle piante organiche: il verbale di conciliazione che prevedeva l'inserimento "senza condizioni" è stato dichiarato nullo per contrasto con norme inderogabili (organizzazione degli uffici, piante organiche, principio di riserva di legge). Ne consegue la legittimità per la P.A. di non darvi esecuzione e di rimuovere l'effetto dell'atto; pertanto le domande della ricorrente sono state respinte e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 11 D.L. 4/2006 conv. L. 80/2006
Richiamata dalla corte d'appello come norma che vieta situazioni di soprannumerarietà derivanti da atti amministrativi, anche se la Cassazione la ritiene non decisiva nel caso concreto; comunque utile a sottolineare il divieto di creare rapporti che alterino le piante organiche
art. 29 CCNL Regioni e Autonomie Locali 14.9.2000
Norma collettiva richiamata dalla corte territoriale che prevede la previsione in dotazione dei posti per i profili e l'accesso tramite verifiche selettive; la Cassazione la considera coerente con le regole imperative sull'organizzazione della P.A. e ne riconosce l'effetto vincolante rispetto a negozi privati che tentino di eluderla
art. 6 D.Lgs. 165/2001 (testo vigente all'epoca)
Principio che vincola l'assunzione e gli inquadramenti alla struttura organizzativa e alle piante organiche dell'amministrazione; la Corte lo indica come fonte primaria che rende il mutamento dell'assetto della P.A. non delegabile a un negozio conciliativo
art. 2113 c.c.
Richiamato per spiegare che il verbale di conciliazione produce effetti obbligatori analoghi a quelli tra privati e che l'ufficio del lavoro tutela il dipendente dalla pressione del datore, ma non impedisce l'impugnazione per vizi di nullità dell'atto
art. 1418 c.c.
Richiamato in relazione ai vizi di nullità degli atti negoziali, a supporto dell'idea che un negozio che contrasti norme inderogabili sia annullabile/nullità
art. 2 D.Lgs. 165/2001
Richiamato in motivazione di doglianze sulla corretta qualificazione normativa del potere di organizzazione della P.A.; utilizzato per inquadrare i limiti dell'azione negoziale rispetto all'ordinamento pubblico
Massime di principio
- Un verbale di conciliazione sottoscritto da una Pubblica Amministrazione non è immune da controlli di legittimità: se la transazione attribuisce alla P.A. obblighi o modifiche che contrastano norme inderogabili (piante organiche, riserva di legge sull'organizzazione degli uffici) è suscettibile di nullità.
- La P.A. può rifiutare di dare esecuzione a una conciliazione e far valere la nullità delle obbligazioni assunte quando l'accordo violi norme di ordine pubblico amministrativo; ciò non equivale a esercizio illegittimo di poteri autoritativi ma è esercizio del diritto di tutela della legalità dell'azione amministrativa.
- Il fatto che una conciliazione preceda l'entrata in vigore di una norma sopravvenuta non esclude automaticamente la possibilità di sindacare la validità dell'accordo alla luce del quadro normativo imperativo vigente all'epoca dell'attuazione; rilevano le norme inderogabili esistenti al momento della creazione degli effetti.
- Le clausole che prevedono un inquadramento "senza condizioni" e con efficacia retroattiva sono particolarmente vulnerabili se non tengono conto dell'effettiva disponibilità di posti nella pianta organica e delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.
- Per il lavoratore che ottiene una conciliazione con la P.A. è consigliabile prevedere nel verbale condizioni sospensive legate all'accertamento della disponibilità organica o ottenere garanzie amministrative formali per ridurre il rischio di successive contestazioni di nullità.
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