Cassazione Civile, Sentenza n. 15/2021 del 05/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mancinelli impugnava la sentenza d'appello che aveva ridotto la quantificazione del risarcimento e delle retribuzioni dovute: sosteneva che l'ordine di reintegra e il giudicato avrebbero dovuto conservare la misura retributiva pattuita nel contratto di collaborazione (C 5.000 mensili) e che tale somma costituiva una pattuizione individuale di miglior favore non riducibile. Contestava altresì la limitazione temporale del risarcimento e la rideterminazione del danno sulla base dei minimi contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale di Mancinelli (confermando che il giudicato formato nella sentenza di primo grado aveva già parametrato la retribuzione ai minimi del IV livello del CCNL e che il compenso pattuito per la collaborazione autonoma non poteva essere considerato retribuzione del lavoro subordinato). Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale di Elemedia: la sentenza di appello è stata cassata limitatamente alla mancata pronuncia sulla restituzione degli importi eventualmente già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado e rideterminati in appello; la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per accertare le somme effettivamente versate in eccedenza e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
La Corte ha interpretato la disciplina del giudicato esterno come vincolante: il precedente accertamento sulla quantificazione della retribuzione nei giudizi originari impedisce una diversa quantificazione successiva (divieto di modificare il parametro deciso dal giudicato)
artt. 116 e 474 c.p.c.
Richiamati in relazione ai mezzi di impugnazione e agli atti processuali; la Corte ha osservato l'onere di autodichiarazione e la necessità di produrre parti salienti del giudicato nel ricorso per cassazione
art. 2077 c.c.
La Corte ha ritenuto che il principio invocato (presunta prevalenza di pattuizioni più favorevoli) non poteva essere esteso a compensi pattuiti per una collaborazione autonoma, poiché tali compensi non erano qualificabili come retribuzione del lavoro subordinato
art. 2099 c.c.
Richiamato nella discussione sulla misura della retribuzione: la Corte ha ritenuto che le somme pattuite per la collaborazione autonoma non rientrassero nella nozione di retribuzione disciplinata dalle norme sul lavoro subordinato
art. 2103 c.c.
Citato in relazione alla tutela della retribuzione e alla posizione economica del lavoratore; la Corte ha affermato che non è possibile trasporre meccanicamente pattuizioni autonome su un rapporto qualificato come subordinato, se esse non erano state dedotte e richieste nel giudizio presupposto
art. 1322 e art. 1372 c.c.
Richiamati in tema di autonomia contrattuale: la Corte ha ricordato che l'intervento del giudice sulla misura della retribuzione è possibile quando manca una pattuizione o se la retribuzione è insufficiente, ma non può sostituirsi alle pattuizioni già formatesi in un diverso titolo (collaborazione autonoma) qualora il giudicato abbia parametrato diversamente
art. 36 Cost.
Il parametro del minimo retributivo costituzionale è richiamato dalla Corte per spiegare che la norma tutela il minimo, ma non consente di trasformare automaticamente un compenso di collaborazione autonoma in retribuzione subordinata quando il giudicato ha già deciso diversamente
artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.
Richiamati in relazione alla quantificazione del danno e ai criteri di liquidazione; la Corte ha confermato la possibilità di liquidare il danno non patrimoniale anche con prova presuntiva quando vi siano informazioni indiziarie gravi, precisi e concordanti
art. 324 c.p.c.
Richiamato fra le norme processuali evocate dal ricorrente: la Corte ha rigettato le doglianze processuali non fondate, ribadendo i principi sulla specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 112 c.p.c.
Invocato nel ricorso incidentale: la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omessa pronuncia sulla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, disponendo il rinvio per accertare eventuali pagamenti in eccesso
art. 2103 c.c. (richiamato nel ricorso incidentale)
Richiamato anche per sostenere che la liquidazione del danno da forzata inattività poteva essere fondata su presunzioni; la Corte ha confermato la legittimità dell'uso della prova presuntiva per il danno non patrimoniale
art. 18 L. 300/70
Richiamato nella discussione sul regime risarcitorio dei licenziamenti e delle reintegrazioni: la Corte ha ricordato che, anche sotto il regime dell'art. 18, è possibile ottenere risarcimenti aggiuntivi qualora siano provati danni ulteriori alla retribuzione, anche tramite presunzioni
art. 378 c.p.c.
Cita la facoltà di depositare memorie in Cassazione; nel procedimento entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudicato su una determinazione retributiva formato in un giudizio anteriore vincola la quantificazione successiva: in presenza di giudicato esterno non è possibile rimettere in discussione la misura già decisa se la nuova richiesta eccederebbe l'oggetto originario (rischio di ultrapetizione).
- Un compenso pattuito per un rapporto di collaborazione autonoma non è automaticamente assimilabile a "retribuzione" del lavoro subordinato: se il rapporto viene poi qualificato subordinato, occorre verificare quali contestazioni e deduzioni siano state svolte nel giudizio presupposto prima di utilizzare pattuizioni antecedenti per quantificare la retribuzione.
- Il giudice può liquidare il danno non patrimoniale per forzata inattività anche mediante prova presuntiva quando il lavoratore allega elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (durata, qualità dell'attività, inerzia del datore ecc.).
- Se in esecuzione di una sentenza di primo grado sono state erogate somme che poi risultano eccedenti rispetto alla decisione di appello, la parte che chiede la restituzione può domandarla anche in appello; in caso di omissione il tema può essere riproposto con ricorso per cassazione o in autonomo giudizio.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si invoca l'erronea interpretazione del giudicato è necessario riportare nel ricorso testo e passi della decisione presupposta (motivazione e dispositivo) utili a dimostrare l'errore di interpretazione.
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