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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 443/2021 del 13/01/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Azienda ha impugnato la sentenza che aveva ritenuto efficace il certificato di variazione del 23/07/2010 e aveva stabilito che l'INAIL poteva esigere premi per la copertura degli infortuni dei medici specializzandi per il periodo 01/01/2006-31/12/2009. La ricorrente deduceva che l'art. 41 d.lgs. n. 368/1999, richiamando la copertura "alle stesse condizioni del proprio personale", non imponeva necessariamente la copertura mediante l'INAIL: i "personale" è categoria eterogenea e la norma avrebbe voluto consentire anche polizze private equivalenti. Inoltre i medici specializzandi non avrebbero un rapporto con l'Azienda ma con l'Università, che già cura la contribuzione previdenziale, per cui la copertura assicurativa può essere fornita con soluzioni private e contrattuali diverse dall'assicurazione pubblica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ASST Monza confermando la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva accolto l'impugnazione dell'INAIL. La Corte ha interpretato l'art. 41 d.lgs. n. 368/1999 alla luce dell'art. 38 Cost. e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ritenendo che l'obbligo di copertura per i rischi professionali, responsabilità civile e infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione debba essere assolto mediante il sistema pubblico gestito dall'INAIL (ai sensi anche dell'art. 4 DPR n. 1124/1965). In particolare la Corte ha ritenuto che il richiamo alle "stesse condizioni del proprio personale" implichi la medesima forma di tutela pubblicistica e che polizze private non assicurino la parità e universalità di tutela voluta dal legislatore e dalla Costituzione. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 368 del 1999, art. 41

    "L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale."

    La Corte interpreta il richiamo alle "stesse condizioni del proprio personale" come obbligo di copertura nell'ambito dell'assicurazione pubblica gestita dall'INAIL, non come semplice richiesta di condizioni economiche o tecniche che possano essere soddisfatte con polizze private.

  • legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26

    "(richiamata nella disciplina dei contratti di formazione specialistica)"

    Richiamata per il profilo previdenziale: l'Università versa contributi alla gestione separata INPS per gli aspetti di invalidità e vecchiaia dei medici in formazione; ciò conferma lo "sdoppiamento" tra tutela previdenziale (INPS) e tutela infortunistica/di responsabilità (INAIL) a carico dell'azienda sanitaria.

  • decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 45 (conv. con L. 24 novembre 2003, n. 326)

    Richiamato come elemento normativo collaterale alla disciplina dei contratti di formazione specialistica e delle relative tutele previdenziali e assicurative.

  • D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4

    "Vanno assicurati, fra gli altri, gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale..."

    La Corte ricondusse i medici specializzandi alla fattispecie degli "allievi" assicurabili ai sensi del T.U. sugli infortuni, rinforzando l'obbligo di assicurazione INAIL per l'attività formativa-assistenziale svolta in azienda sanitaria.

  • Costituzione, art. 38, comma 2

    Principio costituzionale che giustifica la scelta del legislatore per un sistema di tutele assicurative di carattere pubblico e universalistico; la Corte lo utilizza per escludere soluzioni privatistiche che possano creare disparità di tutela.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte cost. n.160/1974; Cass. n. 10933/1997; Cass. nn. 27481/2008, 20403/2009, 18670/2017)

    Richiamate per affermare la distinzione ontologica fra assicurazioni sociali pubbliche e assicurazioni private e per confermare che il contratto di formazione specialistica non costituisce rapporto di lavoro subordinato, pur comportando obblighi assicurativi specifici a carico dell'ente ospitante.

Massime di principio

  • Quando il medico in formazione specialistica svolge attività assistenziale all'interno di una struttura sanitaria, l'obbligo di copertura per infortuni, responsabilità civile e rischi professionali grava sull'azienda sanitaria presso cui l'attività è svolta.
  • Il richiamo normativo alle "stesse condizioni del proprio personale" deve essere interpretato in termini di parità di tutela pubblicistica (INAIL) e non come apertura automatica a coperture private alternative che sostituiscano l'assicurazione obbligatoria pubblica.
  • La sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato fra specializzando e azienda non esclude l'obbligo di assicurazione INAIL quando l'attività è assistenziale e integra il rischio professionale nell'ambiente ospedaliero.
  • Il principio costituzionale di universalità delle tutele (art. 38 Cost.) orienta l'interpretazione a favore di una copertura uniforme e pubblica, impedendo soluzioni privatistiche che possano determinare disparità di protezione tra categorie.
  • In casi pratici, le aziende sanitarie devono verificare la corretta iscrizione e contribuzione INAIL per i medici in formazione e non fare affidamento esclusivo su polizze private per adempiere agli obblighi di legge; eventuali certificati di variazione o forme assicurative alternative possono essere impugnati se non garantiscono la copertura pubblica richiesta.
  • Occorre prestare attenzione alla temporalità delle norme (es. applicazione a partire dall'anno accademico 2006-2007) quando si valutano obblighi contributivi e assicurativi per periodi pregressi.

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