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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23605/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento, in privilegio, di crediti di natura retributiva e di fine rapporto maturati per il rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso con la società fallita dal 15/5/2001 al 24/1/2011, come magazziniere IV livello CCNL Commercio. I crediti comprendevano retribuzione del mese di dicembre 2010, TFR, indennità per ferie e permessi non goduti, 14 mensilità e indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo, in sintesi, non provata l'acquisizione tempestiva del fascicolo della fase di verifica, inutilizzabili alcuni documenti acquisiti tardivamente, e comunque insufficiente il materiale probatorio. Dopo un primo giudizio di legittimità concluso con cassazione e rinvio, il Tribunale di Napoli, in sede di riassunzione, ha nuovamente respinto l'opposizione: ha reputato inutilizzabile l'estratto contributivo perché depositato solo in corso di causa, ha escluso che gli altri elementi provassero natura e durata del rapporto di lavoro, e ha ritenuto non dimostrato il presupposto delle indennità per ferie e permessi non goduti. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità del decreto per motivazione apparente o incomprensibile; erronea valutazione del valore probatorio di documenti formati in adempimento di obblighi di legge e non contestati dalla curatela; violazione di norme su credito di lavoro, prova e disciplina del rapporto; erronea gestione della questione di prescrizione presuntiva; omessa pronuncia su istanza di esibizione e CTU; e illegittima condanna alle spese del giudizio di cassazione precedente, nonostante la curatela fosse rimasta intimata e non costituita.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo e il terzo per mancato confronto con la ratio decidendi, assorbiti il quarto e il quinto, e accolto il sesto motivo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alle spese del precedente giudizio di legittimità e, decidendo nel merito, ha dichiarato che nulla era dovuto dal ricorrente al fallimento a titolo di spese del giudizio di cassazione definito con l'ordinanza n. 4249 del 2019. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    nell'opposizione allo stato passivo l'opponente deve indicare specificamente i documenti già prodotti nella verifica del passivo; la mancata produzione di uno di essi impone al tribunale di acquisirlo dal fascicolo d'ufficio della procedura se ivi custodito

  • art. 99, comma 7, l.fall.

    richiamato per la costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo e per il deposito del fascicolo di parte della fase di ammissione

  • art. 99, comma 10, l.fall.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di motivazione e disciplina dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; una motivazione estremamente sintetica non è di per sé nulla se consente di comprendere la ratio decidendi

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale

  • art. 2704 c.c.

    si applica nei confronti del curatore fallimentare quale terzo; le scritture invocate come prova del credito devono avere data certa per essere opponibili alla procedura

  • artt. 2700, 2702, 2703, 2709, 2710, 2735 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere il valore probatorio dei documenti prodotti e la loro opponibilità alla curatela

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e la mancata considerazione della mancata contestazione della curatela

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione del materiale istruttorio

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese presuppone la soccombenza; non può essere posta a carico di chi ha ottenuto un precedente accoglimento quando la controparte era rimasta intimata

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa nel giudizio di opposizione allo stato passivo

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle pretese retributive di lavoro

  • artt. 2103, 2104, 2099, 2109, 2118, 2120 c.c.

    richiamati dal ricorrente a fondamento dei crediti di lavoro azionati

  • art. 2955 e ss. c.c.

    richiamati in relazione alla prescrizione presuntiva delle retribuzioni

  • art. 168 l.fall.

    richiamato dal ricorrente in collegamento con la prescrizione e la disciplina concorsuale

  • d.l. n. 112 del 2008

    richiamato dal ricorrente in tema di documentazione del rapporto di lavoro

  • L. n. 4 del 1953

    richiamata dal ricorrente in tema di documentazione del rapporto di lavoro

  • art. 4, comma 6-ter e 6-quater, D.P.R. n. 332 del 1998

    richiamato dal ricorrente in tema di documenti del rapporto di lavoro

  • art. 4-bis d.lgs. n. 181 del 2000

    richiamato dal ricorrente in tema di comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003

    richiamato dal ricorrente in tema di ferie e riposi

  • artt. 146, 208, 234, 235, 236 CCNL Commercio

    richiamati dal ricorrente quale fonte della pretesa retributiva e delle indennità rivendicate

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio

  • artt. 61 e ss. c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione alla consulenza tecnica e agli accertamenti istruttori

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per l'istanza di esibizione documentale

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quando il creditore indichi specificamente documenti già prodotti nella verifica del passivo, la loro mancata produzione materiale non giustifica automaticamente la tardività: il tribunale deve attivarsi per acquisirli dal fascicolo d'ufficio della procedura, se ivi presenti.
  • Nei confronti della curatela fallimentare, che opera come terzo, le scritture poste a fondamento del credito devono essere assistite da data certa ai fini della loro opponibilità ex art. 2704 c.c.
  • La motivazione è apparente e quindi nulla solo quando non consenta di percepire la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra, di per sé, il vizio denunciabile in cassazione.
  • In cassazione, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della decisione impugnata; se censura profili diversi o non decisivi rispetto alla base argomentativa del provvedimento, è inammissibile.
  • La mancata contestazione della curatela non esonera il creditore dall'onere di provare, con documentazione opponibile alla procedura, natura e durata del rapporto di lavoro e i presupposti dei crediti retributivi azionati.
  • La condanna alle spese del giudizio di legittimità non può gravare sulla parte che ha ottenuto accoglimento del proprio ricorso precedente quando la controparte non si è costituita nel giudizio di cassazione definito con quella pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRSpese di liteProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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