Cassazione Civile, Ordinanza n. 23605/2021 del 31/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento, in privilegio, di crediti di natura retributiva e di fine rapporto maturati per il rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso con la società fallita dal 15/5/2001 al 24/1/2011, come magazziniere IV livello CCNL Commercio. I crediti comprendevano retribuzione del mese di dicembre 2010, TFR, indennità per ferie e permessi non goduti, 14 mensilità e indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo, in sintesi, non provata l'acquisizione tempestiva del fascicolo della fase di verifica, inutilizzabili alcuni documenti acquisiti tardivamente, e comunque insufficiente il materiale probatorio. Dopo un primo giudizio di legittimità concluso con cassazione e rinvio, il Tribunale di Napoli, in sede di riassunzione, ha nuovamente respinto l'opposizione: ha reputato inutilizzabile l'estratto contributivo perché depositato solo in corso di causa, ha escluso che gli altri elementi provassero natura e durata del rapporto di lavoro, e ha ritenuto non dimostrato il presupposto delle indennità per ferie e permessi non goduti. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità del decreto per motivazione apparente o incomprensibile; erronea valutazione del valore probatorio di documenti formati in adempimento di obblighi di legge e non contestati dalla curatela; violazione di norme su credito di lavoro, prova e disciplina del rapporto; erronea gestione della questione di prescrizione presuntiva; omessa pronuncia su istanza di esibizione e CTU; e illegittima condanna alle spese del giudizio di cassazione precedente, nonostante la curatela fosse rimasta intimata e non costituita.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo e il terzo per mancato confronto con la ratio decidendi, assorbiti il quarto e il quinto, e accolto il sesto motivo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alle spese del precedente giudizio di legittimità e, decidendo nel merito, ha dichiarato che nulla era dovuto dal ricorrente al fallimento a titolo di spese del giudizio di cassazione definito con l'ordinanza n. 4249 del 2019. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.
nell'opposizione allo stato passivo l'opponente deve indicare specificamente i documenti già prodotti nella verifica del passivo; la mancata produzione di uno di essi impone al tribunale di acquisirlo dal fascicolo d'ufficio della procedura se ivi custodito
richiamato per la costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo e per il deposito del fascicolo di parte della fase di ammissione
richiamato nei motivi di ricorso in tema di motivazione e disciplina dell'opposizione allo stato passivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; una motivazione estremamente sintetica non è di per sé nulla se consente di comprendere la ratio decidendi
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale
si applica nei confronti del curatore fallimentare quale terzo; le scritture invocate come prova del credito devono avere data certa per essere opponibili alla procedura
artt. 2700, 2702, 2703, 2709, 2710, 2735 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere il valore probatorio dei documenti prodotti e la loro opponibilità alla curatela
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e la mancata considerazione della mancata contestazione della curatela
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione del materiale istruttorio
la condanna alle spese presuppone la soccombenza; non può essere posta a carico di chi ha ottenuto un precedente accoglimento quando la controparte era rimasta intimata
richiamato per il procedimento camerale
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa nel giudizio di opposizione allo stato passivo
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alle pretese retributive di lavoro
artt. 2103, 2104, 2099, 2109, 2118, 2120 c.c.
richiamati dal ricorrente a fondamento dei crediti di lavoro azionati
richiamati in relazione alla prescrizione presuntiva delle retribuzioni
richiamato dal ricorrente in collegamento con la prescrizione e la disciplina concorsuale
richiamato dal ricorrente in tema di documentazione del rapporto di lavoro
richiamata dal ricorrente in tema di documentazione del rapporto di lavoro
art. 4, comma 6-ter e 6-quater, D.P.R. n. 332 del 1998
richiamato dal ricorrente in tema di documenti del rapporto di lavoro
art. 4-bis d.lgs. n. 181 del 2000
richiamato dal ricorrente in tema di comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003
richiamato dal ricorrente in tema di ferie e riposi
artt. 146, 208, 234, 235, 236 CCNL Commercio
richiamati dal ricorrente quale fonte della pretesa retributiva e delle indennità rivendicate
richiamato dal ricorrente per la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio
richiamati dal ricorrente in relazione alla consulenza tecnica e agli accertamenti istruttori
richiamato dal ricorrente per l'istanza di esibizione documentale
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quando il creditore indichi specificamente documenti già prodotti nella verifica del passivo, la loro mancata produzione materiale non giustifica automaticamente la tardività: il tribunale deve attivarsi per acquisirli dal fascicolo d'ufficio della procedura, se ivi presenti.
- Nei confronti della curatela fallimentare, che opera come terzo, le scritture poste a fondamento del credito devono essere assistite da data certa ai fini della loro opponibilità ex art. 2704 c.c.
- La motivazione è apparente e quindi nulla solo quando non consenta di percepire la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra, di per sé, il vizio denunciabile in cassazione.
- In cassazione, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della decisione impugnata; se censura profili diversi o non decisivi rispetto alla base argomentativa del provvedimento, è inammissibile.
- La mancata contestazione della curatela non esonera il creditore dall'onere di provare, con documentazione opponibile alla procedura, natura e durata del rapporto di lavoro e i presupposti dei crediti retributivi azionati.
- La condanna alle spese del giudizio di legittimità non può gravare sulla parte che ha ottenuto accoglimento del proprio ricorso precedente quando la controparte non si è costituita nel giudizio di cassazione definito con quella pronuncia.
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