Cassazione Civile, Ordinanza n. 29430/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di somme asseritamente dovute a titolo di rimborso di finanziamenti concessi in favore di un'impresa alberghiera tramite due contratti di mutuo e un successivo atto di consolidamento del debito. I debitori proposero opposizione contestando, tra l'altro, la titolarità del credito in capo alla banca e la legittimità del tasso degli interessi; in primo grado l'opposizione fu respinta salvo la declaratoria di prescrizione degli interessi anteriori al quinquennio. In appello, la banca impugnò la statuizione sulla prescrizione e i debitori riproposero l'eccezione di difetto di titolarità del credito. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ritenne legittimata la banca alla riscossione e riconobbe il credito capitale, ma dichiarò prescritti gli interessi maturati prima del 17.07.1999. I debitori ricorsero quindi per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto già enunciato e non avrebbe esaminato la lex specialis della convenzione tra banca e Regione; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, censurando la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato. La banca resistette con controricorso e propose a sua volta un motivo incidentale, lamentando contraddittorietà e vizio motivazionale nella dichiarazione di prescrizione degli interessi nonostante la presenza di lettere interruttive e la ricostruzione temporale dei rapporti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dei debitori e accolto il ricorso incidentale della banca. Ha ritenuto infondata la doglianza ex art. 384 c.p.c. perché il giudice di rinvio si era conformato al principio di diritto già fissato dalla precedente sentenza di cassazione, essendo vincolato non solo alla regula iuris ma anche ai presupposti di fatto definitivamente accertati; ha inoltre reputato infondato il motivo sulle spese, richiamando il principio secondo cui il giudice di rinvio decide sulle spese in base alla soccombenza globale dell'intero processo. Ha invece accolto il motivo incidentale, osservando che la decisione impugnata era carente/contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto prescritti gli interessi anteriori al 17.07.1999 pur dando atto di lettere interruttive della prescrizione e senza spiegare coerentemente il computo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo degli interessi e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo per i ricorrenti principali di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'erronea indicazione della sentenza impugnata non determina inammissibilità se l'atto consente comunque di individuarla inequivocabilmente.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e ai presupposti di fatto coperti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di annullamento.
Le spese vanno regolate secondo la soccombenza complessiva all'esito globale del processo, anche in sede di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La prescrizione quinquennale degli interessi opera solo per obbligazioni periodiche o di durata; nel mutuo la rateizzazione non fraziona il debito in modo autonomo.
legge regionale Sardegna 18 marzo 1964, n. 8
La disciplina del credito agevolato non attribuisce agli istituti convenzionati la rappresentanza della Regione ai fini della riscossione del credito.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio, quando la cassazione sia avvenuta per violazione di legge, non può riesaminare liberamente i fatti già definitivamente accertati, ma deve limitarsi ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
- La sentenza rescindente vincola il giudice di rinvio anche sui presupposti di fatto logicamente e giuridicamente posti a base del principio di diritto, sicché non è consentito un nuovo accertamento incompatibile con essi.
- La mera rateizzazione di un debito da mutuo non trasforma gli interessi corrispettivi o moratori in obbligazioni periodiche autonome soggette automaticamente alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
- La quantificazione degli interessi è un apprezzamento di fatto, ma la motivazione deve consentire di comprendere il criterio di calcolo e la coerenza con le risultanze documentali, altrimenti la decisione è censurabile in cassazione.
- In tema di spese processuali, il giudice del rinvio deve applicare il criterio della soccombenza valutando l'esito globale della lite e non il solo risultato di ciascun grado.
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