Cassazione Civile, Ordinanza n. 12490/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Una cliente aveva sottoscritto un contratto di gestione individuale di portafogli e, in seguito, aveva firmato in bianco un modulo di richiesta di assegni circolari, consegnandolo al proprio consulente finanziario. La banca, ricevuto il modulo presentato dal consulente, emetteva assegni circolari per 140.000 euro e li consegnava al medesimo soggetto, poi condannato in sede penale per appropriazione indebita di quelle somme. La cliente conveniva in giudizio banca e consulente per ottenere la restituzione della somma e il risarcimento dei danni morali. In primo grado banca e consulente venivano condannati in solido, con diritto di regresso della banca verso il consulente per metà di quanto pagato. La Corte d'appello confermava la decisione, ritenendo che la responsabilità della banca discendesse dalle anomalie del modulo presentato, che avrebbero dovuto indurla a rifiutare l'operazione. La banca ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1176 c.c., sostenendo che la sua diligenza doveva limitarsi al controllo formale della firma e dell'assenza di alterazioni visibili, e che non potesse rispondere del riempimento abusivo di un modulo in bianco; 2) violazione degli artt. 1227 e 2055 c.c., lamentando il mancato riconoscimento del concorso colposo della cliente per aver firmato in bianco il modulo e per l'incauta iniziativa di investimento; 3) violazione degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., censurando la mancata graduazione delle colpe e del regresso nei rapporti interni tra banca e promotore finanziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, perché la Corte territoriale aveva fondato la responsabilità della banca su specifiche anomalie del modulo presentato, tali da imporre un controllo diligente e il rifiuto dell'operazione, a prescindere dalla conformità della firma allo specimen. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la valutazione del concorso colposo del creditore spetta al giudice di merito e, nel caso concreto, la sottoscrizione del modulo in bianco non è stata considerata causa concorrente del danno da riempimento contra pacta. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la graduazione della colpa e dell'entità delle conseguenze tra condebitori solidali è rimessa al giudice di merito e il ricorso non indicava elementi di fatto idonei a imporre una diversa ripartizione ai sensi dell'art. 2055 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la diligenza del debitore va valutata secondo la natura dell'attività esercitata; per la banca ciò non esclude l'obbligo di controllare le anomalie evidenti del modulo presentato, rifiutando l'operazione se non conforme.
il concorso colposo del creditore va verificato dal giudice di merito alla luce delle circostanze concrete; nel caso esaminato la firma in bianco non è stata ritenuta causa concorrente del danno derivante dal riempimento contra pacta.
nei rapporti tra corresponsabili solidali, se non è possibile determinare gravità della colpa ed entità delle conseguenze, il riparto avviene in parti uguali; la valutazione della possibilità di una diversa graduazione è riservata al giudice di merito.
richiamato dal ricorrente per sostenere il diverso criterio di riparto interno tra condebitori, ma ritenuto non idoneo a sovvertire il dispositivo della decisione.
richiamato in tema di regresso tra condebitori; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non supportata da elementi fattuali idonei a imporre una diversa ripartizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove o per trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel controllo di operazioni richieste allo sportello o tramite modulo predisposto dal cliente, l'intermediario deve rilevare e valutare le anomalie del modulo stesso; la mera regolarità formale della firma non basta a escludere la responsabilità se gli indici concreti impongono il rifiuto dell'operazione.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il concorso colposo del danneggiato va accertato in concreto dal giudice di merito, e non può essere affermato in astratto solo perché la vittima abbia tenuto una condotta imprudente se tale condotta non risulta causalmente incidente sul danno specifico.
- Nei rapporti interni tra condebitori solidali, la graduazione delle quote di regresso richiede la dimostrazione di elementi fattuali che consentano di misurare la diversa gravità delle colpe e l'entità delle conseguenze; in difetto, opera il criterio paritetico.
- La censura sulla ripartizione interna della responsabilità deve indicare specificamente i dati di fatto che rendono possibile una diversa allocazione delle quote, altrimenti è inammissibile.
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