Cassazione Penale, Sentenza n. 15001/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di conferma della condanna per detenzione di infiorescenze di marijuana per complessivi kg 807,6 (artt. 73 e 80 DPR n. 309/1990). Il ricorso solleva due motivi principali: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990 rispetto alla sentenza di primo grado (e conseguenze ai fini esecutivi), contestando che il primo grado avesse sì motivato sull'aggravante ma non l'avesse computata nella pena; 2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 80 DPR 309/1990 e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla prova della percentuale di THC e al calcolo del principio attivo: si deduce che la consulenza del PM avrebbe escluso la idoneità della sostanza a qualificarsi come droga, che vi sarebbe stato un travisamento dei dati (peso del principio attivo vs peso del campione), errore nel calcolo applicando la percentuale media di THC al totale sequestrato, uso improprio del valore medio di THC (5% vs 12%), e che il superamento della soglia di 2.000 g di THC non sarebbe attuale alla luce di dati statistici e relazioni ministeriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione della mancata computazione dell'aggravante in primo grado la Corte ha ritenuto che non sussista vizio di motivazione: il primo giudice aveva comunque svolto valutazione sulla sussistenza dell'aggravante (quindi non era configurabile un errore correggibile ex art. 130 c.p.p.) e, non essendovi impugnazione da parte della pubblica accusa, non poteva essere modificata la determinazione della pena in appello per effetto del divieto di "reformatio in pejus". Quanto al merito dell'aggravante per "ingente quantità", la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi del ricorrente: sia il primo che il secondo giudice hanno dato motivazioni congrue e fondate, richiamando anche la relazione del RIS che indicava, per alcuni campioni (in particolare il n.15), percentuale di THC tale da far ritenere il principio attivo in quantità superiore alla soglia normativa (es. 3210 g di principio attivo per quel campione) e applicando correttamente il criterio del calcolo sul totale della droga sequestrata. La Corte ha escluso che dovesse essere adottato il criterio della "dose da strada" avanzato dal ricorrente. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e ciascuno è stato condannato a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73; art. 80, comma 2
L'art. 80 (circostanza aggravante per ingente quantità) è applicabile qualora la quantità di principio attivo complessivamente detenuta superi le soglie previste; la Corte ha ritenuto valida la metodologia di calcolo adottata dai giudici di merito (calcolo del principio attivo sul totale della sostanza sequestrata).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 130, comma 1; art. 616
Art. 606: criteri di censura in cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione) usati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati/inammissibili. Art. 130: la correzione formale non era applicabile per sanare un presunto errore di fondo; Art. 616: onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
art. 2 (richiamato in motivazione)
La Corte ha interpretato restrittivamente la legge sulla coltivazione della cannabis light, ritenendo che la condotta dell'imputato non fosse riconducibile all'ambito di tutela della legge 242/2016 per la mancanza di documentazione e perché la detenzione riguardava infiorescenze (derivati fioriti) non ricompresi dalla disposizione.
Decreto Ministeriale 11 aprile 2016
tabella allegata (valori massimi in mg per sostanza)
Le soglie di raffronto per l'individuazione dell'aggravante sono tratte dalla tabella allegata al DM; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di quantificazione del principio attivo rispetto a tali parametri.
Richiamato il criterio moderatore della recidiva: la Corte ha osservato che il primo giudice, pur avendo applicato l'aumento per recidiva, non ha fatto riferimento al criterio moderatore, e tale omissione non poteva essere emendata in appello in mancanza di impugnazione della parte pubblica (per evitare la reformatio in pejus).
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha valutato l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha applicato la misura equitativa.
Massime di principio
- L'aggravante per "ingente quantità" va valutata sul contenuto complessivo di principio attivo ricavabile dalla totalità della sostanza sequestrata e non su singole confezioni; campioni analitici validi possono essere estesi al resto del materiale mediante calcoli ratio.
- La prova tecnica (es. consulenza RIS) che attesti percentuali di principio attivo anche su campioni limitati può bastare a far ritenere superata la soglia di aggravante se il ragionamento è logicamente motivato e collegato al totale sequestrato.
- La legge che disciplina la coltivazione lecita (legge 242/2016) richiede elementi documentali probanti (es. fatture, tracciabilità sementi, status di coltivazione) per escludere l'illecito: l'onere probatorio grava sul soggetto che pretende di rientrare nell'alveo della legalità.
- In appello, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, non è possibile effettuare una 'reformatio in pejus' aumentando il trattamento sanzionatorio rispetto a quanto concretamente computato in primo grado; omissioni o errori non emendabili se non contestati dalla parte pubblica.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione in Cassazione è necessario far emergere una manifesta illogicità o una contraddizione decisiva; la mera riscrittura parziale di dati tecnici (es. tabelle) nel ricorso non è sufficiente se la motivazione di merito è complessivamente congrua.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in determinate condizioni, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende, salvo che il ricorso sia stato proposto in palese mala fede.
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