Cassazione Civile, Ordinanza n. 25712/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione, da parte di una banca, di quattro bonifici disposti tra luglio e agosto 2006 su un conto in valuta estera, per l'importo complessivo di 259.000 dollari, poi ritenuti apocrifi. Il tribunale aveva ritenuto esclusiva la responsabilità della banca, rilevando che le firme sugli ordini di bonifico erano macroscopicamente difformi dallo specimen in possesso dell'istituto. La corte d'appello, invece, ha riformato parzialmente la decisione: ha confermato una responsabilità della banca per mancati controlli dei dipendenti della filiale, ma ha anche attribuito un concorso di colpa al correntista ex art. 1227, comma 1, c.c., ritenendo che egli avesse contribuito all'evento dannoso consentendo a terzi di conoscere o comunque di utilizzare il proprio codice cliente/codice anagrafico, o non custodendolo con sufficiente diligenza. Gli eredi hanno proposto ricorso principale lamentando: 1) violazione di norme sostanziali e processuali per mancanza di prova sull'esistenza, sulla funzione e sull'essenzialità del codice cliente per l'esecuzione dei bonifici, nonché sulla colpa del de cuius e sul nesso causale tra la sua condotta e il danno; 2) omesso esame di un fatto decisivo circa la reale rilevanza del codice anagrafico. La banca ha proposto ricorso incidentale sostenendo, in sintesi, che le firme erano conformi allo specimen e che i suoi dipendenti avevano agito con la dovuta diligenza, con conseguente esclusione o riduzione della propria responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della banca e ha accolto il ricorso principale degli eredi. Ha ritenuto infondata la censura della banca perché la corte territoriale aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile, che i dipendenti avrebbero dovuto rilevare la falsità o quantomeno dubitare dell'autenticità degli ordini di bonifico sulla base di plurimi elementi sospetti e che, pertanto, la banca non aveva assolto all'onere di provare la propria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. Ha invece accolto le doglianze degli eredi contro l'affermazione di concorso di colpa del correntista, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello apodittica e carente: la corte territoriale non aveva accertato in modo adeguato l'esistenza, la funzione e la necessità del codice cliente per eseguire i bonifici, né aveva dimostrato che il correntista lo avesse divulgato a terzi o che la sua eventuale mancata custodia fosse causalmente efficiente nella produzione del danno. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di concorso colposo del danneggiato, la prova del fatto che il creditore avrebbe potuto evitare il danno con l'ordinaria diligenza grava sul debitore-danneggiante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
impone alla banca, quale operatore professionale, la diligenza del buon banchiere nell'esecuzione degli ordini di bonifico e nei controlli sulle firme e sulle circostanze sospette
il concorso colposo del danneggiato richiede prova, da parte del debitore-danneggiante, che la condotta del creditore abbia causalmente contribuito al danno evitabile con ordinaria diligenza
l'onere di provare i fatti costitutivi del concorso di colpa del danneggiato grava su chi lo eccepisce per limitare il risarcimento
richiamato nei motivi per contestare la valutazione probatoria effettuata dai giudici di merito
richiamato nei motivi per contestare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica
invocato dai ricorrenti per negare il nesso causale tra la loro condotta e l'evento dannoso
invocato dai ricorrenti in tema di causalità e concorso di cause
richiamato per affermare che l'eventuale responsabilità del creditore per mancata custodia riguarda solo danni prevedibili
richiamato dai ricorrenti come norma generale sulla responsabilità aquiliana
Massime di principio
- In tema di esecuzione di ordini di bonifico, la banca non può limitarsi al mero controllo formale della corrispondenza della firma allo specimen quando circostanze concrete rendano sospetta l'operazione: in presenza di elementi anomali, la mancata effettuazione di ulteriori verifiche integra violazione della diligenza professionale del buon banchiere.
- La responsabilità della banca per pagamento di bonifici apocrifi non viene meno per il solo fatto che la firma appaia coerente con quella depositata, se il caso concreto imponeva controlli ulteriori, anche di natura sostanziale e telefonica, sulla provenienza dell'ordine e sull'identità dell'interlocutore.
- Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. non può essere affermato in modo presuntivo o automatico: occorre un accertamento puntuale della condotta colposa, della funzione del bene o del dato che si assume mal custodito e del suo effettivo nesso causale con il danno.
- Chi eccepisce il concorso colposo del creditore-danneggiato ha l'onere di provare che, usando l'ordinaria diligenza, egli avrebbe potuto evitare o ridurre il danno; non è sufficiente allegare genericamente una mancata custodia di dati o documenti.
- Quando la condotta del danneggiante consiste nel mancato controllo dovuto, essa può assorbire o rendere recessiva la rilevanza causale di eventuali omissioni del danneggiato, se il giudice di merito non dimostra in modo adeguato che la condotta di quest'ultimo sia stata realmente efficiente nella produzione dell'evento.
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