Cassazione Penale, Ordinanza n. 25273/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma, poiché la doglianza sulla prescrizione è stata reputata infondata alla luce della disciplina applicabile e del periodo di sospensione del termine prescrizionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'Appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una contravvenzione prevista dal Codice della strada. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: l'intervenuta prescrizione del reato. Sosteneva, quindi, che alla data della decisione di appello il termine prescrizionale fosse ormai decorso. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il fatto era stato commesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e che, per i reati commessi nel periodo rilevante, continua ad applicarsi la sospensione del corso della prescrizione introdotta da tale disciplina, come chiarito da Sezioni Unite. Di conseguenza, alla data della sentenza impugnata il termine non era ancora decorso.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, D.Lgs. 285/1992
È la norma incriminatrice contestata, relativa a una contravvenzione del Codice della strada, per la quale è stata confermata la condanna nei precedenti gradi di merito.
La Corte la richiama come disciplina applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, poiché introduceva la sospensione del corso della prescrizione in appello e in cassazione.
art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.
La sospensione del corso della prescrizione prevista dalla norma, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, nonostante la successiva modifica del 2021.
È richiamato quale parametro temporale per individuare il momento iniziale della sospensione del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo e di secondo grado.
legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)
La Corte evidenzia che tale intervento normativo ha modificato la precedente disciplina, ma non ha escluso l'applicazione della sospensione per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione continua ad operare anche dopo la successiva riforma del 2021, secondo il regime transitorio ricavabile dall'interpretazione delle Sezioni Unite.
- Quando il fatto rientra nel perimetro temporale di applicazione della sospensione della prescrizione, il termine non può considerarsi decorso computando solo il tempo ordinario, ma occorre aggiungere il periodo di sospensione previsto tra i gradi di giudizio.
- Il motivo di ricorso che deduce la prescrizione è manifestamente infondato se non tiene conto della sospensione del termine prescrizionale applicabile ratione temporis; in tal caso il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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