Cassazione Civile, Ordinanza n. 23646/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico, dopo avere conseguito la laurea in medicina, aveva frequentato una scuola di specializzazione dal 1981 al 1985 senza ricevere alcuna remunerazione. Ha agito contro le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata retribuzione per i medici specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, individuando il dies a quo della prescrizione nel 27 ottobre 1999. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, che la prescrizione dovesse decorrere non dal 27 ottobre 1999 ma dal d.p.c.m. 6 luglio 2007, sostenendo che solo con tale atto sarebbe cessato l’inadempimento dello Stato. Con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese, chiedendone la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. perché la questione era già coperta da un orientamento consolidato: il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. Ha dichiarato manifestamente inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la condanna alle spese era corretta in applicazione del principio di soccombenza e che la mancata compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c."
il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte
d.p.c.m. 6 luglio 2007
è richiamato dal ricorrente come momento di cessazione dell’inadempimento statale, ma la Corte esclude che questo incida sul decorso della prescrizione
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
è indicato come primo intervento di trasposizione interna, ma non come dies a quo della prescrizione
l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
la Corte lo assume come riferimento per la decorrenza del termine prescrizionale, dal 27 ottobre 1999
fondamento della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità
consente la condanna per responsabilità aggravata quando il ricorso propone tesi da tempo pacificamente infondate
consente la liquidazione equitativa della somma dovuta ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
sono le direttive sull’adeguata retribuzione dei medici specializzandi, la cui tardiva attuazione fonda la pretesa risarcitoria
direttiva 82/76/CEE
modificativa delle precedenti direttive in materia di compenso ai medici specializzandi
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni e il termine decorre, secondo l’orientamento consolidato, dal 27 ottobre 1999.
- Quando una censura di legittimità contrasta con un indirizzo giurisprudenziale costante e reiterato, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
- La mancata compensazione delle spese processuali è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei criteri legali, non potendo essere sindacata la discrezionalità del giudice di merito quando abbia correttamente applicato il principio di soccombenza.
- La proposizione in cassazione di tesi giuridiche da tempo ripetutamente ritenute infondate può integrare responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., con liquidazione equitativa della relativa somma.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto sia alle spese del giudizio di legittimità sia all’ulteriore importo per il contributo unificato, ove dovuto.
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