Sentenza del 04/10/2023 n. 28033 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva accolto l'appello di Buzzi Unicem annullando un avviso di accertamento ICI. I motivi di cassazione contestavano (i) la mancata ordinanza di esibizione degli originali della notifica dell'avviso e della busta postale per verificare la tempestività del ricorso (art. 546/1992 e artt. 21-22), (ii) la errata applicazione della L. n. 342/2000, art. 74 in relazione all'efficacia della nuova rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio (7/5/2001) e alla possibilità per il Comune di utilizzare rendite anteriori o proposte con DOCFA, (iii) l'omesso e il travisamento della prova circa la notifica della nuova rendita (notifica n. 0029401/2004) nonché vizi di motivazione della CTR nel non affrontare compiutamente il complesso excursus delle DOCFA e delle pronunce giudiziali pregresse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il sesto motivo e ha invece accolto il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo con accertamento che la CTR aveva errato nella valutazione della rendita catastale e nella disamina probatoria relativa alla notifica della nuova rendita. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata nei punti ritenuti errati e la causa è stata rinviata alla CTR di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati dalla Corte (in particolare sull'interpretazione della L. n. 342/2000, art. 74 e sulla necessità di valutare la cronologia e l'efficacia delle DOCFA/notifiche). Le questioni processuali relative agli originali/documenti sono state invece ritenute correttamente trattate nel caso di specie (il primo motivo rigettato).
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Normativa processuale tributaria richiamata per gli obblighi di produzione dell'atto impugnato (art. 4), i termini per proporre ricorso (art. 21), i poteri del giudice di ordinare l'esibizione degli originali in caso di contestazione (art. 22, comma 5) e altre norme processuali citate; la Corte conferma che l'omessa produzione dell'originale non determina automaticamente l'inammissibilità se la documentazione prodotta consente comunque di accertare la tempestività ovvero se il giudice, se necessario, ordina l'esibizione degli originali.
"A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 21 , e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3 stesso D.Lgs.. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati."
La Corte ribadisce che la rendita catastale attribuita dopo il 1/1/2000 è efficace solo dalla notifica al contribuente; non si può utilizzare una rendita non notificata per determinare la base imponibile di annualità anteriore che siano ancora suscettibili di accertamento. Tuttavia, una rendita notificata può essere applicata anche a periodi pregressi suscettibili di accertamento. Inoltre, quando il contribuente ha proposto la rendita tramite DOCFA e il Comune si è basato sulla stessa rendita proposta dal contribuente, la notifica dell'Ufficio può essere superflua.
D.M. 19 aprile 1994, art. 1, comma 10
"l'Ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA 'nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte'"
Il regolamento conferma che l'Ufficio notifica al contribuente solo se ha modificato quanto proposto con DOCFA; se la rendita considerata dal Comune coincide con quella proposta dal contribuente la notifica dell'Ufficio può non essere necessaria.
Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c.
Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di diritto, violazione di legge o travisamento della prova) utilizzata per strutturare i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte valuta i motivi ex art. 360 c.p.c. e ammette quelli fondati.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e semplici)
La Corte richiama l'orientamento di legittimità che interpreta restrittivamente le ipotesi di inammissibilità e chiarisce i criteri applicativi della L. n. 342/2000 art. 74 (Sez. Un. n. 3160/2011 e n. 3666/2011, e successive pronunce) e la prassi relativa a DOCFA e notifiche.
Massime di principio
- In tema di rendite catastali successive al 1/1/2000 la nuova rendita è efficace ai fini impositivi solo dalla notifica al contribuente; senza notifica non può essere usata per determinare la base imponibile di annualità ancora suscettibili di accertamento.
- Se il contribuente ha proposto una rendita mediante DOCFA e il Comune esprime liquidazione basandosi sulla stessa rendita proposta dal contribuente, l'Ufficio non è tenuto a notificare una diversa rendita; la notifica è necessaria quando l'Ufficio modifica la rendita proposta.
- Il giudice tributario non deve escludere automaticamente il ricorso per mancata produzione dell'atto impugnato in originale: se la documentazione prodotta consente di accertare la tempestività, o se la questione è contestata, il giudice deve ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992 prima di pronunciarsi sull'inammissibilità.
- Le preclusioni processuali e le sanzioni di inammissibilità vanno interpretate restrittivamente; il principio di tutela paritaria delle parti richiede che il giudice, ove possibile, eviti irragionevoli esclusioni di merito per ragioni formali.
- In caso di controversie su rendite catastali, il giudice deve esaminare la storia documentale (DOCFA, visure storiche, notifiche, pronunce amministrative o giudiziali) per stabilire quale rendita fosse vincolante alla data rilevante per l'imposizione; omissioni o motivazioni insufficienti comportano cassazione e rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 ott 2023Sentenza del 04/10/2023 n. 148 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 4 ott 2023Sentenza del 04/10/2023 n. 151 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 4 ott 2023Sentenza del 04/10/2023 n. 27917 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 ott 2023Sentenza del 04/10/2023 n. 27969 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 ott 2023Sentenza del 04/10/2023 n. 27983 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 ott 2023Sentenza del 04/10/2023 n. 28006 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →