Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/10/2023 n. 27983 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto l'appello avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria a carico degli eredi, fondata su diverse cartelle prodromiche (nn. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 e 15). I ricorrenti contestavano la regolarità delle notificazioni delle cartelle per più ragioni: 1) notifica eseguita direttamente dal concessionario mediante servizio postale senza l'intermediazione di un messo o agente notificatore abilitato; 2) consegna a persona diversa dal de cuius senza invio della seconda raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.; 3) notifiche effettuate in pendenza di fallimento solo al curatore e non anche al fallito; 4) trasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi (chiesta esclusione delle sanzioni e relativi interessi). Sono stati proposti otto motivi di ricorso che ripropongono questi profili.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili o infondati. In particolare: ha confermato il principio di legittimità secondo cui il concessionario della riscossione può notificare la cartella direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che l'avviso di ricevimento e le attestazioni postali hanno efficacia probatoria (art. 2700 c.c.); ha ritenuto che molte censure mancavano della necessaria specificità fattuale e della documentazione richiesta in sede di ricorso per cassazione (principio di autosufficienza e necessità di trascrizione/indicazione delle relative della notifica), con conseguente inammissibilità di diversi motivi; ha ritenuto non adeguatamente provata la circostanza che tutte le cartelle fossero state notificate unicamente al curatore in pendenza di fallimento. Tuttavia ha invece accolto il settimo motivo relativo all'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi: ha cassato in parte la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha disposto che le sanzioni tributarie (e gli interessi ad esse relativi) non sono dovuti dagli eredi in virtù del principio stabilito dal D.Lgs. n. 472/1997, art. 8. Sulle spese: le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese di cassazione sono compensate per il 30% e il restante 70% posto a carico dei ricorrenti, con liquidazione in favore della resistente come indicato in dispositivo.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Consente al concessionario della riscossione la notificazione diretta della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso si applicano le regole del servizio postale e l'avviso di ricevimento costituisce prova del perfezionamento della notifica.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato tra le norme sulle procedure tributarie; la Corte ha però sottolineato che, ove prevista la forma semplificata di notifica da parte del concessionario, trovano applicazione le norme del servizio postale.

  • L. n. 890 del 1982, art. 14

    Norma sulla procedura di notifica per mezzo degli agenti notificatori; la Corte ha precisato che tale disciplina non si applica quando la notifica è eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con A/R ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Prevede l'obbligo, in talune ipotesi, dell'invio della comunicazione informativa di avvenuta notifica (seconda raccomandata) quando la notifica è consegnata a persona diversa dal destinatario; la Corte ha richiamato la norma ma ha ritenuto che, per farne valere la violazione in cassazione, sia necessaria una puntuale ricostruzione delle modalità concrete della notifica e dei soggetti coinvolti.

  • Legge fallimentare, art. 48

    Rilevante rispetto alla notifica in pendenza di fallimento; la Corte ha ricordato che la capacità del fallito di impugnare atti dipende dall'inerzia del curatore (art. 43 L. Fall.), ma ha ritenuto in questo caso non adeguatamente provata la circostanza che tutte le cartelle fossero state notificate solo al curatore.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2, 8 e 25

    Art. 8 afferma il principio dell'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie alla morte dell'autore; la Corte ha applicato tale norma per escludere la responsabilità degli eredi per le sanzioni tributarie derivanti dalle cartelle impugnate.

  • Codice civile, art. 2700

    Attribuisce efficacia probatoria alle attestazioni dell'operatore postale; la Corte ha richiamato tale efficacia per ritenere idonea la prova dell'avvenuta notifica tramite avviso di ricevimento e attestazioni postali.

  • Codice di procedura civile, art. 348 ter

    Norma sulla preclusione degli argomenti già vagliati e decisi nei gradi di merito; la Corte ha richiamato gli effetti preclusivi per motivare l'inammissibilità di censure che si limitavano a riproporre questioni già decise.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Censura invocata per violazione di norme e omesso esame; la Corte ha applicato i criteri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione per valutare l'ammissibilità dei motivi.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, se necessario, di decidere nel merito senza rinvio; qui usato per decidere direttamente sulla non debenza delle sanzioni tributarie.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è considerata valida: l'avviso di ricevimento e le attestazioni postali hanno efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2700 c.c., senza necessità di relata di messo o ufficiale notificatore.
  • Chi contesta in cassazione la regolarità della notifica deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: indicare con precisione le modalità di notifica contestate, trascrivere o richiamare puntualmente le relative relate e documenti processuali, e ricostruire i fatti che dimostrano la violazione normativa; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Se la notifica è stata consegnata a persona diversa dal destinatario, l'obbligo di invio della comunicazione informativa ex art. 140 c.p.c. può incidere sulla validità della notifica, ma la sua invocazione richiede la prova concreta del diverso consegnatario e delle modalità di notifica.
  • Quando atti tributari sono stati notificati in pendenza di fallimento, la capacità del fallito a impugnare dipende dall'atteggiamento del curatore: se il curatore ha impugnato o ha agito, l'azione del fallito è preclusa; se il curatore è rimasto inerte, il fallito può esercitare l'impugnazione nei termini e modalità previste dalla legge fallimentare, ma occorre dimostrare fattualmente tale inerzia.
  • Le sanzioni tributarie sono personali e, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, si estinguono con la morte dell'autore della violazione: gli eredi non sono quindi tenuti al pagamento delle sanzioni tributarie (né dei relativi interessi), salvo diversi istituti espressamente previsti dalla legge.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso la Corte può compensare le spese di lite in modo proporzionale; la piena compensazione delle spese dei gradi di merito è possibile quando in corso di causa si consolidano orientamenti interpretativi che rendono le posizioni reciproche ragionevolmente fondate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.