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Sentenza

Sentenza del 04/10/2023 n. 148 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

PROCESSO TRIBUTARIO - pignoramento presso terzi - impugnabilità - condizioni - contestazione della mancata notifica degli atti prodromici - necessità - Autorità nanti cui impugnare l'atto - termine di impugnazione - responsabile del procedimento - mancata indicazione - irrilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del pignoramento presso terzi n. 10384202200001199 notificato il 18.10.2022 e delle sottese cartelle. I motivi: 1) nullità per mancata notifica delle cartelle indicate nel corpo del pignoramento; 2) violazione del diritto di difesa per mancata indicazione dell'autorità e dei termini per impugnare il pignoramento; 3) mancata indicazione del responsabile del procedimento (art. 7 legge n.212/2000); 4) sproporzione tra debito asserito e somme pignorate e violazione di norme comunitarie e dell'art.1 legge 241/1990; 5) violazione dell'art.1 Protocollo Carta europea dei diritti dell'uomo. L'Agente della Riscossione ha sollevato difese preliminari di carenza di giurisdizione del giudice tributario, inammissibilità per mancato contraddittorio con il terzo pignorato (INPS), carenza di legittimazione passiva e tardività dell'opposizione (art.617 c.p.c. e norme del d.lgs. 546/92).

La decisione

Il ricorso è stato accolto soltanto con riferimento agli atti interessati dalla pronuncia del Tribunale civile di Savona nella querela di falso (ovvero le notifiche i cui avvisi di ricevimento sono stati dichiarati falsi). Per il resto il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto competente il giudice tributario alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020) perché il petitum comprendeva questioni sulla validità delle notificazioni/cartelle; ha inoltre ritenuto che la mancata indicazione nell'atto di pignoramento dell'autorità di impugnazione, del termine e del responsabile del procedimento sono vizi formali non idonei a ledere il diritto di difesa atteso che la ricorrente ha comunque proposto ricorso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. Un., sent. n. 7822/2020

    Stabilisce che la giurisdizione del giudice tributario sussiste quando il petitum mette in discussione non solo l'atto esecutivo ma anche la validità della notificazione della cartella/intimazione o il loro contenuto formale/sostanziale; la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando è in contestazione solo l'atto esecutivo.

  • art. 15 c.p.c.

    Richiesto dalla ricorrente (applicazione delle disposizioni sul rito), ma non determinante nella decisione; indicato tra le istanze processuali.

  • art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Invocato per la mancata indicazione del responsabile del procedimento; il giudice ha ritenuto la violazione meramente formale e non pregiudizievole del diritto di difesa quando il contribuente ha comunque potuto impugnare.

  • art. 1 legge 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per profili di trasparenza/legittimità procedimentale; il motivo è stato ritenuto infondato nel caso concreto.

  • art. 1 Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Invocato dalla ricorrente per profili di tutela dei diritti patrimoniali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sul punto.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dalla resistente per eccepire tardività dell'opposizione; la questione non ha impedito al giudice di pronunciarsi sulla ricorrenza di profili eliminabili o ritenuti infondati.

  • d.lgs. 546/1992 (art. 19-21)

    art. 19-21 d.lgs. 546/92 (richiamati dalla resistente)

    Richiamati in difesa per questioni di rito e termini; non hanno determinato l'accoglimento dell'eccezione preliminare nel caso concreto.

  • Sentenza del Tribunale Civile di Savona (querela di falso)

    elenco di avvisi di ricevimento e cartelle indicati nella motivazione

    Il Tribunale di Savona ha dichiarato la falsità delle firme sugli avvisi di ricevimento relativi a numerose raccomandate/cartelle. In conseguenza di ciò, la Corte tributaria ha annullato il pignoramento soltanto nella parte riferita alle notifiche dichiarate false, riconoscendo invalidità/inefficacia di quegli specifici atti notificatori.

Massime di principio

  • La giurisdizione: il giudice tributario è competente quando la domanda mette in discussione la validità o il contenuto formale/sostanziale delle cartelle o delle intimazioni (anche indirettamente). Se invece il petitum riguarda esclusivamente l'atto esecutivo, la competenza spetta al giudice ordinario.
  • Vizi formali nell'atto di pignoramento (mancata indicazione dell'autorità cui impugnare, dei termini o del responsabile del procedimento) non comportano di per sé nullità se il contribuente non subisce pregiudizio effettivo al diritto di difesa e ha potuto esercitarlo.
  • La prova della falsità degli avvisi di ricevimento (querela di falso con accertamento giudiziale) può comportare l'annullamento delle notifiche e, conseguentemente, l'annullamento del pignoramento nella parte che si fonda su quelle notifiche false.
  • Le eccezioni processuali sollevate dall'Agente della Riscossione (mancato contraddittorio con il terzo pignorato, carenza di legittimazione passiva, tardività) devono essere esaminate caso per caso; la loro efficacia dipende dal concreto pregiudizio e dalla regolarità complessiva del contraddittorio.
  • In pratica, in una situazione analoga è opportuno: 1) verificare se il ricorso contesta la notifica o il contenuto della cartella (se sì, rivolgersi al giudice tributario); 2) raccogliere e produrre ogni prova documentale sulle notifiche (avvisi di ricevimento, ricevute) e, se si sospetta falsificazione, valutare azioni probatorie (querela di falso); 3) segnalare tempestivamente eventuali vizi formali e contestare l'eventuale sproporzione opponendo prova concreta; 4) se il contribuente ha potuto esercitare la difesa, i vizi meramente formali difficilmente determinano l'annullamento totale dell'atto.

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