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Sentenza

Sentenza del 04/10/2023 n. 27969 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato il sollecito di pagamento TARI 2016 relativo alle superfici adibite a magazzino e vendita del Centro Commerciale gestito dalla MM Sas. Il Comune sosteneva che gli imballaggi secondari e terziari prodotti dovessero essere assimilati ai rifiuti urbani per regolamento comunale e che, quindi, le superfici dovessero rimanere tassabili; la società resistente dimostrava invece la produzione continuativa e prevalente di rifiuti da imballaggio e lo smaltimento con servizio privato (FIR, contratto con Pescara Recupero, perizia giurata), chiedendo l'esclusione della parte variabile della TARI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Comune: ha confermato il principio secondo cui i rifiuti da imballaggio terziari (e i secondari ove non attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati agli urbani e che la parte variabile della TARI non si applica sulle superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili; ha ritenuto però che, pur restando esclusa la quota variabile, sulla stessa superficie rimane dovuta la quota fissa della tariffa (secondo il D.P.R. n.158/1999), pertanto ha cassato la sentenza in parte qua e rinviato alla Corte territoriale di II grado dell'Abruzzo per la determinazione dell'ammontare dovuto relativo alla parte fissa. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1

    commi 641, 649, 651, 684, 685

    Definisce il presupposto della TARI, l'esclusione della parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili (se dimostrato il loro trattamento), assegna al Comune poteri regolamentari per riduzioni della parte variabile ma richiama anche i criteri del D.P.R. 158/1999 per la composizione della tariffa.

  • D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

    art. 221, art. 224, art. 226, art. 218, art. 183, art. 216-bis

    Ribadisce la disciplina speciale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio: definizioni legali e regime gestionale attribuito a produttori/utilizzatori; esclude il conferimento degli imballaggi terziari al circuito pubblico e ammette i secondari solo se esiste raccolta differenziata; quindi l'assimilazione comunale ex lege è preclusa per tali imballaggi.

  • D.P.R. n. 158/1999

    Articola la tariffa in parte fissa (a copertura dei costi essenziali del servizio e degli investimenti) e parte variabile (rapportata alle quantità conferite). Anche se la parte variabile è esclusa per superfici che producono rifiuti speciali non assimilabili, la parte fissa resta dovuta.

  • Codice civile

    Principio generale sulla ripartizione dell'onere della prova: l'amministrazione ha l'onere generale della pretesa tributaria, ma il contribuente ha l'onere dichiarativo e probatorio per dimostrare l'esclusione di specifiche superfici dalla tassazione.

  • Codice di procedura civile

    Norme relative alla valutazione del materiale probatorio e al divieto di innovazione decisoria; la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito ben motivata sulle risultanze probatorie.

Massime di principio

  • I rifiuti da imballaggio terziari (e i secondari in assenza di raccolta differenziata) seguono un regime speciale: non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e, se la produzione è continua e prevalente e il trattamento è dimostrato, la parte variabile della TARI non è dovuta sulle superfici di produzione.
  • I regolamenti comunali che pretendano di assimilare per legge gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani sono disapplicabili rispetto alla normativa statale che attribuisce la gestione agli utilizzatori/produttori.
  • Per ottenere l'esclusione della parte variabile il contribuente deve adempiere all'obbligo dichiarativo e fornire prova (es. FIR/formulari, contratti con gestori privati, attestazioni di recupero, perizie giurate, planimetrie con legenda, codici CER) della produzione continua e prevalente e dello smaltimento privato.
  • Anche se la parte variabile è esclusa, resta comunque dovuta la parte fissa della tariffa (quota a copertura dei costi generali e degli investimenti) ai sensi del D.P.R. 158/1999.
  • In presenza di produzione mista di rifiuti (speciali non assimilabili e rifiuti urbani/assimilati) si possono applicare riduzioni proporzionali della parte variabile; l'esenzione totale richiede dimostrazione di prevalenza e continuità della produzione di rifiuti non assimilabili.
  • L'onere probatorio è ripartito: l'amministrazione deve provare l'imponibilità generale, mentre il contribuente deve provare specificamente le circostanze che giustificano l'esclusione o la riduzione.
  • In contenzioso è strategico integrare la denuncia iniziale con documentazione dettagliata (planimetria, legenda, codici CER, FIR, contratti e perizie) già in fase amministrativa o, se necessario, in corso di causa per sanare eventuali genericità dichiarative.

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