Sentenza del 04/10/2023 n. 27917 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune notificava ad A.A. un avviso di accertamento Ici per 2.738.000 Euro relativo ad una annualità, fondato sulla Delibera di Giunta comunale che indicava valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee. Il contribuente impugnava sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità e la mancata motivazione dell'accertamento, la non coincidenza tra i valori deliberati e il valore venale in comune commercio, la mancata produzione dei documenti richiamati, l'esistenza di un giudicato esterno favorevole per altre annualità e di un accertamento con adesione (anno 2008) con valori inferiori, nonché vizi procedurali e di motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le otto censure. Ha confermato che le delibere comunali che determinano valori per zone omogenee costituiscono una fonte di presunzioni utilizzabile dall'Amministrazione e dal giudice anche per annualità anteriori; è onere del contribuente fornire elementi oggettivi (es. perizia adeguata e identificativa) per dimostrare un valore inferiore. È legittimo che l'avviso rimandi a delibere pubbliche senza allegazione, perché la conoscibilità delle delibere è presunta. Il potere istruttorio del giudice tributario è discrezionale e il mancato esercizio non è censurabile in cassazione. L'assenza della produzione documentale attestante il giudicato esterno o l'accertamento con adesione ha reso inammissibili le relative doglianze. Non si sono ravvisate carenze della motivazione tali da invalidare la sentenza. Nessuna condanna alle spese in questo grado per mancata costituzione del Comune; la Corte ha altresì rilevato la sussistenza dell'obbligo, da parte del ricorrente, di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5
Il valore venale in comune commercio delle aree è elemento variabile per annualità; le delibere comunali non vincolano automaticamente le successive annualità se non riguardano fatti durevoli. Il valore rilevato con delibera costituisce presunzione ma può essere contestato con elementi oggettivi.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 59, comma 1, lett. g)
Le delibere comunali che individuano i valori venali per zone omogenee costituiscono fonte di presunzioni "hominis", ovvero supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice; si possono utilizzare anche per annualità anteriori.
Legge n. 212/2000, art. 7
L'obbligo di allegazione all'avviso d'accertamento concerne atti non conoscibili; atti generali pubblici (es. delibere) si presumono conoscibili e quindi non devono essere allegati all'avviso.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
I poteri istruttori del giudice tributario (richiesta di informazioni) sono discrezionali; per l'ordine di esibizione di documento si applica l'art. 210 c.p.c.; il giudice non è obbligato ad usare i poteri officiosi e il mancato esercizio non è sempre impugnabile in cassazione.
Codice di procedura civile, art. 210
L'ordine di esibizione di un documento è subordinato alle condizioni di ammissibilità degli artt. 118 e 210 c.p.c. e all'art. 94 disp. att.; il giudice non deve motivare specificamente il rifiuto di avvalersi del potere.
Codice civile, art. 2909
Richiamato dal ricorrente ma la Corte ha rilevato carenza di autosufficienza e mancata riproduzione del testo del giudicato invocato; pertanto la censura è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. 3,4,5)
Norme che individuano i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato infondate o inammissibili i motivi prospettati ai sensi di tali lettere (violazione di legge, omessa pronuncia, omesso esame) per le ragioni di merito e di forma esaminate nella sentenza.
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 132
Richiamati in relazione alle doglianze di nullità per omessa pronuncia o vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i profili di nullità dedotti.
Costituzione, art. 111
Il criterio della motivazione minima è rispettato; la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente e non manifestamente apparente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Le delibere comunali che determinano valori di riferimento per aree edificabili costituiscono presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione e dal giudice; non hanno natura imperativa ma forniscono un parametro probatorio.
- Spetta al contribuente l'onere di fornire elementi oggettivi e pertinenti (perizia ben identificata, documentazione che provi l'identità dei beni) per superare la presunzione derivante dalla delibera comunale.
- Le delibere pubbliche, essendo atti conoscibili, non devono essere necessariamente allegate all'avviso d'accertamento; la loro conoscibilità è presunta ai fini della motivazione dell'atto impositivo.
- L'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice tributario è discrezionale; il mancato utilizzo di tali poteri non costituisce automaticamente motivo di cassazione se il giudice ha adeguatamente spiegato la decisione.
- Il giudicato esterno vincola le successive annualità solo con riferimento a elementi di fatto duraturi e condizionanti; i valori venali delle aree, essendo variabili per annualità, non si estendono automaticamente con efficacia generale ad altri anni.
- Le doglianze in cassazione che invocano giudicati esterni o documenti devono essere autosufficienti: il ricorrente deve riprodurre il testo delle sentenze o produrre i documenti rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile.
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