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Sentenza

Sentenza del 04/10/2023 n. 28006 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo il sollecito di pagamento TARI 2018 notificato alla MM Sas, con contestazione circa la qualificazione e tassabilità dei rifiuti da imballaggio (secondari e terziari), la legittimità delle delibere/regolamenti comunali di assimilazione e l'ammissibilità delle prove fornite dalla società contribuente (formulari FIR, perizia giurata, contratti di smaltimento). Il Comune deduceva violazioni di norme in materia di rifiuti e TARI nonché carenze dichiarative e probatorie della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune in parte: ha confermato i principi secondo i quali i rifiuti da imballaggi terziari (e i secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e che, quindi, la parte variabile della TARI può essere esclusa per le superfici di produzione continuativa e prevalente di tali rifiuti (come ritenuto in fatto dal giudice di merito sulla base di FIR, perizia e contratti). Tuttavia la Corte ha ritenuto che residui l'obbligo di contribuzione con riferimento alla quota fissa della tariffa (DPR n.158/1999), la quale copre componenti essenziali e costi generali del servizio e non è connessa alla effettiva produzione di rifiuti urbani. Pertanto la sentenza impugnata è cassata in parte limitatamente alla determinazione della quota fissa e la causa è rinviata alla CTR Abruzzo per la quantificazione della quota fissa dovuta; per il resto la decisione di merito, che aveva escluso la parte variabile, è stata confermata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente)

    art. 218 definisce "imballaggio"; lett. f) "rifiuto da imballaggio"; artt. 221 e 226 disciplinano la gestione degli imballaggi

    Riafferma la specialità del regime degli imballaggi; i rifiuti da imballaggio terziari (e i secondari se non c'è raccolta differenziata) non sono destinabili al normale circuito di raccolta urbana e non possono essere assimilati per regolamento comunale al rifiuto urbano.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi)

    Storica disciplina dei rifiuti e degli imballaggi che è stata recepita e ricondotta nel Codice dell'Ambiente; da essa deriva il principio di specialità e la possibilità per produttori/utilizzatori di gestire direttamente gli imballaggi.

  • Legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) - disciplina TARI

    art. 1, comma 641: "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"; art. 1, comma 649: "non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali... a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"

    Stabilisce il presupposto impositivo della TARI e la regola di esclusione dalla determinazione della superficie tassabile per le parti dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, a condizione di prova del relativo trattamento/smaltimento.

  • D.P.R. n. 158 del 1999

    art. 3: "la tariffa è composta da una parte fissa... e da una parte variabile..."

    Introduce la ripartizione della tariffa in quota fissa e variabile; la quota fissa copre componenti essenziali e costi generali del servizio (pertanto resta dovuta anche se la parte variabile viene esclusa).

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 7 (potere di disapplicazione del giudice tributario)

    Consente al giudice tributario la disapplicazione di atti/regolamenti comunali illegittimi; qui usato per disapplicare le previsioni comunali di assimilazione illegittime in parte qua.

  • Art. 183 D.Lgs. n. 152/2006 (definizione di rifiuto)

    definizione generale di "rifiuto": "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi"

    Chiarisce che la qualificazione di 'imballaggio' come rifiuto opera al momento della dismissione; la possibilità di riutilizzo non esclude la qualificazione come rifiuto quando il detentore si disfi.

Massime di principio

  • I rifiuti da imballaggio terziari e i secondari (se non esiste raccolta differenziata attiva) rientrano in un regime speciale che preclude la loro assimilazione ai rifiuti urbani da parte del Comune: la parte variabile della TARI riferita a superfici dove tali rifiuti si formano in via continuativa e prevalente può quindi essere esclusa.
  • I regolamenti o delibere comunali che assimilino ex lege gli imballaggi terziari (o i secondari senza raccolta) ai rifiuti urbani sono illegittimi nella parte in cui operano tale assimilazione e possono essere disapplicati dal giudice tributario.
  • La prova della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e del loro smaltimento (formulari FIR, contratti con gestori terzi, perizie, planimetrie) è posta a carico del contribuente: se fornita e ritenuta attendibile dal giudice, può giustificare l'esclusione della parte variabile della TARI.
  • La parte fissa della TARI (quota fissa prevista dal DPR n.158/1999) copre costi essenziali e componenti generali del servizio e resta dovuta anche quando la parte variabile è esclusa: il Comune può quindi ottenere quantificazione e riscossione della sola quota fissa sulle stesse superfici.
  • La correttezza formale della dichiarazione iniziale è rilevante, ma l'amministrazione tributaria e il giudice possono valutare in concreto se la documentazione integrativa in fase processuale abbia adempiuto all'onere informativo e probatorio; la mancata dettagliazione iniziale non esclude automaticamente la possibilità di ottenere l'esclusione della parte variabile se la prova è allegata e valutata positivamente.
  • In casi simili è opportuno per il contribuente allegare fin dall'inizio planimetrie, perizie, FIR e contratti di smaltimento; per il Comune è opportuno valutare separatamente la pretesa sulla quota variabile e sulla quota fissa, tenendo conto dei limiti normativi alla assimilazione degli imballaggi.

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