Cassazione Civile, Ordinanza n. 08499/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della definizione agevolata della controversia e del mancato deposito di istanza di trattazione entro il termine previsto dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 119/2018, ha dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2011. In appello il contribuente aveva chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sostenendo che l'Agenzia delle entrate non avesse risposto, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 540, L. n. 228/2012, all'istanza di sospensione della riscossione presentata il 18 settembre 2015. La CTR ha accolto l'appello del contribuente ritenendo che la mancata risposta all'istanza di sospensione implicasse la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo, rilevabile anche d'ufficio, e imponesse all'ente creditore e all'agente della riscossione di cancellare l'iscrizione a ruolo. In Cassazione le amministrazioni ricorrenti hanno proposto due motivi avverso tale decisione, ma dal testo disponibile non emergono nel dettaglio le specifiche censure formulate. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018, e il pagamento dell'importo dovuto per il perfezionamento della definizione; le ricorrenti non hanno contestato tale documentazione e non risulta presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né risulta un diniego della definizione.
Norme richiamate
art. 1, comma 540, L. 228/2012
richiamato come termine per la risposta dell'amministrazione all'istanza di sospensione della riscossione presentata dal contribuente; la sentenza impugnata aveva valorizzato la mancata risposta in termini di carenza del titolo esecutivo.
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento dell'importo dovuto, in assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e di diniego impugnato, determinano l'estinzione del processo.
legge di conversione del D.L. n. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata delle controversie tributarie.
richiamato in via di precedente giurisprudenziale per la disciplina della definizione agevolata e dei termini di adesione.
richiamato come disciplina oggetto di estensione dei termini di adesione nella giurisprudenza citata.
legge di conversione del D.L. n. 193/2016, richiamata nel precedente giurisprudenziale citato.
legge di conversione del D.L. n. 148/2017, richiamata nel precedente giurisprudenziale citato.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, unitamente al pagamento dell'importo dovuto, comporta l'estinzione del processo se non sia proposta istanza di trattazione entro il termine fissato dalla disciplina speciale e non intervenga un diniego della definizione poi impugnato.
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta adesione a una procedura di definizione agevolata rileva ai fini della declaratoria di estinzione del processo, anche quando il ricorso sia già stato fissato per la trattazione, purché ne siano provati i presupposti e la controparte non contesti specificamente la documentazione prodotta.
- Quando il processo si estingue per effetto di una definizione agevolata prevista dalla legge, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale.
- La mancata risposta dell'amministrazione a un'istanza di sospensione della riscossione può essere valorizzata nel merito della controversia tributaria, ma resta assorbita ove il processo venga successivamente dichiarato estinto per definizione agevolata.
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