Cassazione Civile, Ordinanza n. 25702/2021 del 22/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Capitaneria del porto aveva ingiunto il pagamento di euro 102 per aver parcheggiato un'autovettura a meno di tre metri dal varco di accesso al porto grande di Siracusa. La destinataria dell'ingiunzione propose opposizione sostenendo, in sostanza, che mancasse una segnaletica idonea a vietare la sosta e che il provvedimento fosse insufficientemente motivato. Il Giudice di pace rigettò l'opposizione; l'appello fu dichiarato inammissibile dal Tribunale ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. La ricorrente ha allora proposto ricorso per cassazione sia contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello sia contro la sentenza di primo grado, deducendo: per l'ordinanza, violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per asserita mancata audizione delle parti, ulteriore violazione dell'art. 420 c.p.c., nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione sulla gravità della sanzione e censura sulle spese; per la sentenza, violazione di norme del codice della strada in tema di conoscibilità delle prescrizioni portuali, omesso esame circa la collocazione dei segnali e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata decisione sulla congruità della sanzione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo contro l'ordinanza, rilevando che il Tribunale aveva deciso "letti gli atti e sentite le parti"; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi contro l'ordinanza perché il ricorso per cassazione, fuori dalle eccezioni giurisprudenziali richiamate, deve investire la sentenza di primo grado e non l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. Quanto alla sentenza, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il giudice di merito aveva accertato anche la presenza di segnaletica visibile e ben posizionata; ha respinto il secondo perché la ricorrente non poteva introdurre in cassazione una diversa specificazione del vizio non dedotta originariamente nell'opposizione; ha respinto il terzo perché il giudice di pace aveva comunque statuito che l'importo della sanzione non andava modificato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata, con conseguente applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha escluso la fondatezza del primo motivo rivolto contro l'ordinanza del Tribunale e ha ritenuto inammissibili gli altri motivi contro l'ordinanza perché non deducibili in cassazione nei confronti dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.; quanto ai motivi contro la sentenza del Giudice di pace, li ha giudicati in parte inammissibili e in parte infondati, confermando così il rigetto dell'opposizione alla sanzione amministrativa. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'appello può essere dichiarato inammissibile quando non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, previa audizione delle parti.
In presenza di ordinanza di inammissibilità dell'appello, il ricorso per cassazione si dirige, di regola, contro la sentenza di primo grado e non contro l'ordinanza d'appello, salvo le eccezioni richiamate dalla giurisprudenza.
La ricorrente lo invocava per sostenere l'erroneità della decisione del giudice d'appello, ma la censura è stata reputata inammissibile per il limite oggettivo del ricorso contro l'ordinanza.
È il parametro utilizzato per denunciare vizi propri dell'ordinanza e nullità processuali.
È stato invocato per censurare l'omesso esame circa la collocazione della segnaletica, ma la censura è stata respinta perché la diversa prospettazione non era stata introdotta tempestivamente nel giudizio di opposizione.
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa poiché il giudice di merito aveva comunque affermato che l'importo della sanzione non doveva essere modificato.
artt. 5, n. 3, 6, nn. 4 e 7, 38, n. 2 codice della strada
Richiamati per contestare la conoscibilità e opponibilità delle prescrizioni di sosta nell'area portuale; il motivo è stato ritenuto inammissibile alla luce dell'accertata presenza di segnaletica visibile.
L'opposizione a sanzione amministrativa ha natura impugnatoria: tutte le ragioni di nullità o annullamento devono essere dedotte nel ricorso introduttivo e non possono essere integrate successivamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., il sindacato può riguardare solo i vizi propri dell'ordinanza; le censure che investono il merito della sentenza di primo grado restano soggette ai limiti dettati dall'art. 348-ter c.p.c.
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è legittima se il giudice d'appello risulta aver sentito le parti prima di provvedere sulla prognosi di non accoglibilità dell'impugnazione.
- Nelle opposizioni a sanzioni amministrative, il procedimento ha natura impugnatoria e il ricorrente deve concentrare nel ricorso introduttivo tutte le ragioni di nullità o annullamento; non è ammessa la successiva integrazione dei motivi.
- La censura di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque espresso una statuizione, anche sintetica, sul punto controverso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso introducendo una diversa e nuova specificazione del fatto controverso o del vizio dedotto in primo grado.
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