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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19523/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando che la declaratoria di inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente. È stata dunque confermata la condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Con un unico motivo articolato in due censure ha dedotto: 1) il vizio di legge e di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che lo stupefacente rinvenuto fosse destinato a uso personale; 2) l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese, priva di specifiche critiche alla sentenza impugnata e diretta in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione di merito aveva desunto in modo univoco la destinazione allo spaccio dalla quantità e varietà della sostanza, dalla presenza di due bilancini di precisione, di materiale per il confezionamento e di un quaderno con nomi e cifre. La seconda censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, la pena era stata congruamente motivata ed era di poco superiore al minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, ritenuta integrata dai giudici di merito in ragione degli indici sintomatici della destinazione allo spaccio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come vizio di legge per contestare l'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    invocato per vizio di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di specifiche criticità nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.

    richiamato quale criterio di esercizio del potere discrezionale del giudice nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per la determinazione concreta del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una doglianza che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali.
  • La censura in cassazione deve individuare specifiche criticità della motivazione impugnata; la mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da indici fattuali convergenti, quali la quantità e varietà della droga, la presenza di bilancini di precisione, di materiale per il confezionamento e di annotazioni contabili o nominativi riferibili a cessioni.
  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la graduazione di aumenti e diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
  • Quando il trattamento sanzionatorio è motivato in modo sufficiente e la pena si colloca di poco sopra il minimo edittale, la doglianza di eccessività della pena è normalmente manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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