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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01999/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un professionista aveva agito nei confronti della società committente per ottenere ulteriori compensi asseritamente maturati per attività di consulenza e collaborazione professionale svolte in forza di un contratto del 22 ottobre 2009, oltre a domandare il risarcimento del danno per essere stato estromesso dalle trattative e per il preteso pregiudizio all'immagine professionale. La Corte d'appello aveva negato il diritto ai compensi ulteriori ritenendo, da un lato, che gli incarichi anteriori e successivi al contratto rientrassero comunque nel suo oggetto e, dall'altro, che mancasse un'allegazione specifica del contenuto concreto delle attività tali da consentirne la valutazione economica; aveva inoltre escluso il collegamento tra le scelte aziendali successive e il mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del costo dell'energia previsto dal contratto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per asserita decisione su eccezioni non proposte; omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; vizio motivazionale sulla medesima domanda; violazione degli artt. 116, 132 n. 4 c.p.c. e 24 e 111 Cost. per mancata considerazione di prove e documenti; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell'art. 2697 c.c. per l'interpretazione del contratto; violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 1175, 1375 c.c. per errata lettura dei documenti; e omessa motivazione sulle istanze istruttorie, sulle prove testimoniali e sulla c.t.u. contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti i motivi: il primo perché non censurava tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; il secondo perché la domanda risarcitoria non risultava ritualmente e specificamente riportata nei termini necessari per denunciare l'omessa pronuncia; il terzo perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e non evidenziava un vizio motivazionale rilevante; il quarto, quinto, sesto e settimo perché sollecitavano una rivalutazione delle prove e dell'interpretazione del contratto, attività riservate al giudice di merito, senza dimostrare reali violazioni dei canoni legali di ermeneutica o omessi esami decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se riguarda una domanda o eccezione ritualmente proposta e specificamente riprodotta nel ricorso nei suoi esatti termini.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere utilmente invocato per contestare una decisione che, in realtà, si fonda su una pluralità di rationes decidendi non specificamente attaccate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale richiamato per le doglianze di nullità processuale, ma la doglianza deve colpire la reale ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; rileva solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante o apparente nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato insieme ai criteri ermeneutici per contestare l'interpretazione del contratto, ma la doglianza è stata reputata una mera proposta di lettura alternativa.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali o motivazione inadeguata, non per semplice dissenso interpretativo.

  • art. 1363 c.c.

    Il giudice di merito può valorizzare il testo negoziale nel suo complesso e gli indici desumibili dalla condotta delle parti.

  • art. 1364 c.c.

    Invocato per sostenere una lettura restrittiva dell'oggetto contrattuale, ma la Corte ha ritenuto la censura priva di specifica dimostrazione dell'errore ermeneutico.

  • art. 1364 c.c.

    La censura non può limitarsi a opporre una diversa interpretazione letterale del contratto rispetto a quella già plausibilmente accolta dal giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per sostenere un'erronea lettura del comportamento delle parti, ma senza evidenziare una violazione effettiva del canone di buona fede.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che vi fosse un errore sul riparto dell'onere probatorio, poiché il ricorrente non aveva allegato con precisione le attività svolte né dimostrato la loro estraneità al contratto.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se si traduce nella contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso un vizio processuale rilevante.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 24 Cost., ma non è stato ravvisato alcun deficit di motivazione costituzionalmente rilevante.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso, come modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Se una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes; l'omessa impugnazione di una sola rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta nel giudizio di merito e che nel ricorso per cassazione siano indicati con precisione il contenuto dell'istanza e l'atto o verbale in cui è stata formulata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valorizzazione di singoli documenti o mezzi di prova.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa del testo negoziale, senza indicare una specifica violazione dei canoni ermeneutici.
  • La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve indicare quali regole siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente opporre una diversa lettura, anche se letteralmente plausibile.
  • La contestazione della valutazione o ammissione delle prove non è, di regola, scrutinabile in cassazione come violazione di legge, salvo che si traduca nell'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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