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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39125/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 20/03/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che aveva ratificato il decreto del Magistrato di sorveglianza, chiedendo il differimento dell'esecuzione della pena e/o la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. e art. 47-ter ord. pen. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice, secondo il ricorrente, avrebbe limitato la valutazione alla sola "incompatibilità con il regime carcerario" senza considerare che il differimento può essere disposto anche quando la prosecuzione della detenzione determina un trattamento disumano e degradante

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha richiamato i criteri normativi e giurisprudenziali: il differimento obbligatorio e quello facoltativo, la valutazione bifasica della "grave infermità" (astratta e concreta), la necessità di perizia quando emergono dati clinici incompatibili con la detenzione e il bilanciamento con la pericolosità sociale. Nel caso di specie il Tribunale aveva motivato adeguatamente, rilevando che le condizioni di salute del detenuto risultavano compensate, stazionarie e gestibili in regime detentivo (presso un istituto dotato di centro SAI), senza compromissione dell'autonomia e senza prognosi infausta a breve termine; inoltre il giudice aveva operato il bilanciamento con la pericolosità desunta dall'inserimento stabile del ricorrente nel clan e dal ruolo apicale. Per questi motivi il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 146 cod. pen.

    art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen.: "se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale" e se la malattia risulta "incompatibile con lo stato di detenzione"

    Disciplina i casi tassativi di differimento obbligatorio dell'esecuzione per patologie gravi e avanzate che non rispondono più alle cure; richiede valutazione clinica e documentale che dimostri l'incompatibilità con il regime detentivo

  • art. 147 cod. pen.

    art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.: differimento facoltativo per condannato affetto da "una grave infermità fisica"

    Consente il differimento quando esiste una grave infermità fisica rendente incompatibile la detenzione, ma lascia spazio alla discrezionalità giudiziale e al bilanciamento con la necessità di contenere la residua pericolosità

  • art. 47-ter ord. penit.

    art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.: previsione della detenzione domiciliare in alternativa al differimento quando il giudice ritenga prevalente l'esigenza di tutela della salute o, al contrario, prevalente l'esigenza di contenere la pericolosità

    Attribuisce al giudice la facoltà di disporre la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione, operando un bilanciamento tra tutela della salute e sicurezza pubblica

  • art. 286-bis cod. proc. pen.

    art. 286-bis, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato in relazione all'accertamento di AIDS o grave deficienza immunitaria)

    Stabilisce le modalità di accertamento diagnostico e certificativo per condizioni immunitarie rilevanti ai fini del differimento obbligatorio

  • art. 11 ord. pen.

    art. 11 ord. pen. (richiamato in relazione ai ricoveri in ospedali civili o strutture esterne di cura)

    Consente il trasferimento del detenuto in strutture esterne per cure quando necessario; la possibilità di cura in tali strutture incide sulla valutazione dell'incompatibilità con la detenzione

Massime di principio

  • Il differimento obbligatorio o facoltativo richiede valutazioni medico-legali specifiche: la mera opinione difensiva non basta se la documentazione clinica indica condizioni gestibili in carcere
  • La valutazione della "grave infermità" è bifasica: prima l'inquadramento nosografico e la possibilità astratta di cura; poi l'incidenza concreta delle terapie rispetto all'ambiente carcerario
  • Quando emergono dati clinici che possono rendere incompatibile la detenzione, il giudice deve nominare un perito per accertamenti specifici
  • Il giudice deve operare un bilanciamento tra la tutela della salute del detenuto e la necessità di contenimento della pericolosità sociale; la detenzione domiciliare è uno strumento intermedio a discrezione del giudice
  • La presenza in carcere di strutture e servizi sanitari adeguati (es. centro SAI, possibilità di ricovero esterno) può rendere incompatibile l'istanza di differimento se le cure risultano appropriate e le condizioni stabili
  • Elemento decisivo è anche la prognosi a breve termine: assenza di prognosi infausta è motivo per ritenere gestibile la detenzione
  • Il ricorrente corre il rischio di condanna alle spese se il ricorso è infondato; pertanto la documentazione clinica e peritale deve essere completa e convincente prima di proporre il ricorso

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