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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1930/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. relativamente al calcolo dell'aumento per la continuazione aplicado solo sulla pena pecuniaria: in primo grado l'aumento era stato quantificato in €500 (passando da €2500 a €3000 e poi applicando la riduzione per il rito), mentre in appello la Corte del merito, dopo aver ridotto la multa relativa al capo più grave a €2000 per le generiche, ha poi computato l'aumento per continuazione su tale importo fino a determinare una multa complessiva di €3000, quindi con un incremento di €1000 rispetto al primo grado. La difesa lamentava che l'aumento applicato in appello eccedeva quello operato in primo grado, violando il citato art. 597, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la Corte d'appello ha errato nell'ordine e nel metodo di calcolo: il corretto parametro è la pena pecuniaria determinata dai giudici del merito pari a €2500 (comprensiva dell'aumento per la continuazione), sulla quale va poi operata la riduzione prevista per il rito abbreviato. Per la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. la Cassazione ha dichiarato la nullità della decisione impugnata limitatamente alla pena pecuniaria e, ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., ha annullato senza rinvio tale parte e ha proceduto a rideterminare la pena pecuniaria partendo dall'importo indicato dai giudici di merito (€2500) e applicando la riduzione per il rito. (Il testo della sentenza è tronco e la cifra finale rideterminata risulta incompleta nel brano fornito).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale che punisce i fatti per cui l'imputato è stato condannato; utilizzata per indicare la fattispecie sanzionata (illecito in materia di stupefacenti).

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    La Corte interpreta che l'art. 597, comma 3, richiede coerenza nel calcolo della pena pecuniaria in presenza di continuazione: l'aumento per continuazione determinato in primo grado non può essere superato dall'appello per effetto di un diverso ordine di operazioni (riduzioni per le generiche o per il rito) che abbia come effetto pratico un incremento maggiore rispetto a quello già operato.

  • Codice penale, art. 81 (capoverso)

    Richiamato per spiegare la nozione di aumento di pena per il concorso/continuazione tra più fatti e come si applica l'incremento complessivo.

  • Codice di procedura penale, art. 620, lett. l)

    Consente alla Corte di Cassazione di ovviare alla nullità della decisione impugnata rideterminando direttamente la pena pecuniaria quando il vizio è risolvibile in sede di legittimità, come nel caso di errore nel calcolo dell'aumento per continuazione e nella successiva applicazione della riduzione per il rito.

Massime di principio

  • Quando ci sono più reati collegati dalla continuazione, l'aumento per continuazione va calcolato con metodo coerente e documentabile: è preferibile determinare prima l'ammontare complessivo (incluso l'aumento) e poi applicare eventuali riduzioni (es. per il rito abbreviato o per le generiche), per evitare che l'ordine delle operazioni produca un incremento maggiore rispetto a quanto stabilito in primo grado.
  • La Corte d'appello non può, con un diverso ordine di calcolo (prima riducendo la pena del capo principale e poi aggiungendo l'aumento per continuazione), determinare un aumento complessivo superiore a quello operato in primo grado se ciò importa una violazione dell'art. 597 c.p.p.; in caso di errore di calcolo la Cassazione può annullare o direttamente rideterminare la pena se il vizio è risolvibile in sede di legittimità (art. 620, lett. l)).
  • In presenza di riduzioni (per rito o per riconoscimento di generiche) è fondamentale documentare chiaramente la base di calcolo adottata (pena per il singolo capo o importo complessivo già comprensivo dell'aumento) per consentire la verifica da parte dei giudici superiori e prevenire impugnazioni per vizio di calcolo.
  • Se l'applicazione pratica delle riduzioni e degli aumenti produce una maggiore gravità della pena rispetto al primo grado per effetto puramente aritmetico, ciò può costituire vizio procedurale e motivare l'annullamento o la rideterminazione della sanzione pecuniaria da parte della Cassazione.

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