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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40627/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato nei confronti del conducente di un veicolo per superamento del limite di velocità, accertato mediante sistema automatico Tutor sul tratto autostradale A13 Bologna-Padova. L'interessato aveva proposto opposizione sostenendo la nullità del verbale e chiedendo la rideterminazione della sanzione nel minimo. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione e il Tribunale di Bologna aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, anzitutto la violazione dell'art. 45, comma 6, cod. strada, per avere il Tribunale escluso l'obbligatorietà della revisione e taratura periodica dell'apparecchio Tutor e per aver ritenuto che l'onere di provare l'assenza di regolari controlli gravasse sul sanzionato. Con gli ulteriori motivi ha denunciato l'uso di documenti asseritamente prodotti tardivamente dall'Amministrazione e l'omessa motivazione su specifici punti dell'opposizione, invocando anche varie norme processuali e speciali in materia di notificazioni e accertamento delle violazioni stradali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla necessità che l'Amministrazione provi l'iniziale omologazione e la periodica taratura/verifica del sistema di rilevamento della velocità, quando tali elementi siano contestati dal sanzionato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. È stata inoltre ritenuta inammissibile l'istanza formulata in memoria per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché mancava una pronuncia sulle spese idonea a fungere da presupposto.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 6, cod. str.

    Le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a revisione, taratura e verifica periodica; la relativa dimostrazione non può essere omessa quando il sanzionato contesti la regolarità dell'accertamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate per l'utilizzo di prove documentali tardive.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 7, d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito dell'opposizione a sanzione amministrativa, come parametro processuale violato.

  • art. 383 reg. att. cod. str.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme relative alla disciplina degli accertamenti e delle notificazioni.

  • artt. 8 e segg. L. n. 890/1982

    Richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni degli atti.

  • art. 77 reg. att. cod. str.

    Richiamato dal ricorrente nel complesso delle censure processuali e sostanziali sull'accertamento.

  • art. 201, comma 1-bis, lett. f), cod. str.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alle modalità di contestazione e accertamento delle violazioni.

  • art. 4, L. n. 168/202

    Norma richiamata nel ricorso come ulteriore parametro normativo; dal testo non è possibile ricavarne con precisione il contenuto rilevante per la decisione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta inammissibile in quanto proposta in mancanza del presupposto costituito dalla decisione sulle spese, che nella specie è stata rinviata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento della violazione dei limiti di velocità avviene tramite dispositivo elettronico, la regolarità tecnica dello strumento, inclusa l'omologazione e la taratura/verifica periodica, deve essere provata dall'Amministrazione se il trasgressore la contesta.
  • La prova della corretta taratura e del funzionamento del misuratore di velocità deve risultare da certificazioni idonee; non è sufficiente una dimostrazione generica o basata su altri mezzi di attestazione del corretto funzionamento.
  • In tema di opposizione a sanzione amministrativa fondata su rilevamento automatico della velocità, l'eventuale erronea distribuzione dell'onere della prova integra violazione di legge idonea a determinare la cassazione della sentenza.
  • Le censure ulteriori restano assorbite quando il ricorso è accolto per un motivo che, da solo, comporta la cassazione con rinvio.
  • La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non è proponibile in assenza di una decisione definitiva sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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