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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31243/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasceva da un acquisto immobiliare del 1981: un fratello sosteneva di avere fornito il denaro per comprare una casa destinata ai genitori e di aver fatto intestare l’immobile al fratello Enzo solo in via apparente, per ragioni familiari e di fiducia, deducendo quindi la simulazione dell’intestazione e la propria proprietà effettiva del bene. Inoltre sosteneva la nullità della successiva donazione dell’immobile dal fratello intestatario a un terzo fratello, sia perché il donante non sarebbe stato proprietario, sia perché la donazione sarebbe stata falsamente qualificata come remuneratoria. La Corte d’appello aveva però ritenuto decisiva l’assenza di una controdichiarazione scritta e aveva escluso che la simulazione potesse essere provata con testimoni, presunzioni o confessione; aveva inoltre ritenuto inammissibile la querela di falso proposta in relazione alla donazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, per non avere la Corte considerato la mancanza di contestazioni specifiche e la prova dei versamenti; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per mancata valorizzazione delle allegazioni e degli assegni prodotti, che avrebbero dimostrato una simulazione relativa; 3) violazione dell’art. 222 c.p.c., per omesso interpello delle controparti nel procedimento di querela di falso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, quanto al primo e al secondo motivo, che la censura non individuava in modo rituale un omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre ha ribadito che, in tema di simulazione relativa di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, la prova per testimoni e per presunzioni è soggetta a limiti rigorosi e, tra le parti, richiede la controdichiarazione contestuale, salvo l’ipotesi di illiceità del contratto dissimulato. Ha anche rilevato che l’inesistenza della controdichiarazione era stata, di fatto, ammessa dallo stesso attore nell’atto introduttivo. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della querela di falso, richiamando la giurisprudenza secondo cui la falsità della scrittura privata e il suo collegamento con la sottoscrizione si contestano, nei limiti di legge, tramite il procedimento speciale di falso, che presuppone la sottoscrizione del documento originale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    è richiamato per escluderne l’operatività ratione temporis nel caso concreto, poiché il giudizio di appello era stato introdotto prima dell’11 settembre 2012

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è mezzo per censurare in modo generico la valutazione delle prove o l’insufficienza motivazionale non riconducibile all’anomalia costituzionalmente rilevante

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza sulla mancata considerazione delle allegazioni non è fondata se mira, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio

  • art. 1414 c.c., comma 2

    nelle simulazioni relative, il contratto dissimulato è efficace tra le parti solo se ricorrono i requisiti di sostanza e forma richiesti; se il negozio dissimulato richiede la forma scritta ad substantiam, serve la relativa controdichiarazione

  • art. 2725 c.c.

    quando la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, la prova della simulazione è soggetta a un regime rigoroso e non può essere surrogata liberamente da prova testimoniale o presuntiva

  • art. 1417 c.c.

    la prova testimoniale della simulazione è libera solo se richiesta da creditori o terzi; tra le parti è ammessa soltanto per far valere l’illiceità del contratto dissimulato

  • art. 2729 c.c., comma 2

    le presunzioni non sono ammesse nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni

  • art. 222 c.p.c.

    nel contesto della querela di falso viene richiamato per escludere il vizio denunciato, in mancanza dei presupposti processuali corretti per contestare la scrittura privata

  • art. 2702 c.c.

    la scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata tale fa piena prova della provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, salvo gli strumenti speciali di contestazione previsti dalla legge

  • art. 24 Cost.

    è evocato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la dedotta violazione non è spiegata in modo coerente con i parametri di ricorso

  • art. 1988 c.c.

    è richiamato nel passaggio finale come profilo non adeguatamente illustrato dalla parte ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    è il parametro rispetto al quale viene commisurato l’ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando venga dedotto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, e non la mera insufficiente valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La prova della simulazione relativa di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam è soggetta a limiti rigorosi: tra le parti non è liberamente ammissibile per testi o presunzioni, ma richiede la controdichiarazione contestuale, salvo che si deduca l’illiceità del contratto dissimulato.
  • La prova testimoniale della simulazione è pienamente ammissibile senza limiti solo quando sia proposta da creditori o terzi; se è proposta dalle parti contraenti, opera il regime restrittivo previsto dagli artt. 1417 e 2725 c.c.
  • Quando la legge esclude la prova testimoniale, non sono ammissibili neppure presunzioni semplici che abbiano funzione sostitutiva della prova vietata.
  • La scrittura privata riconosciuta o legalmente equiparata al riconoscimento fa piena prova della provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore; la contestazione della genuinità o del collegamento tra sottoscrizione e dichiarazione richiede gli strumenti speciali previsti dalla querela di falso.
  • La mancanza di una controdichiarazione, se già allegata dalla stessa parte che invoca la simulazione, non può essere successivamente trattata come fatto controverso decisivo ai fini del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneInterposizione fittiziaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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