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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33935/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento), deducendo violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., con specifico riferimento all'art.545-bis c.p.p.: censura della mancata sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilità), ritenuta illogica la motivazione del Tribunale in quanto, pur avendo escluso la sostituzione, aveva invece disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; lamentata altresì carente valutazione dei presupposti per la risocializzazione e delle prescrizioni da imporre.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo i limiti di ammissibilità dettati dall'art.448, comma 2-bis c.p.p., nei giudizi di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni in cassazione sono ammissibili solo per specifiche fattispecie (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Nel caso concreto non sussisteva difetto di correlazione: la sostituzione della pena detentiva con le sanzioni previste dalla legge non può essere disposta dal giudice ex officio in assenza di un accordo esplicito delle parti, pertanto la mancata sostituzione non costituiva vizio impugnabile. Il riferimento alla diversa gestione della misura cautelare (sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari) è risultato irrilevante rispetto alla censura proposta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.81 comma finale e art.110 cod. pen.

    Norme penali richiamate nella motivazione della sentenza di primo grado per la quantificazione della pena (concorso di reati e cumulabilità di pene), citate a titolo descrittivo nella sentenza impugnata.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, artt.73 e 80

    Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti richiamate come fondamento delle contestazioni di reato per le quali è stata comminata la pena.

  • art.545-bis cod. proc. pen.

    regola le modalità di sostituzione della pena detentiva non superiore ai quattro anni con le sanzioni sostitutive

    Stabilisce i criteri e le condizioni per sostituire pene detentive minori con sanzioni alternative (es. lavoro di pubblica utilità), valutando idoneità alla rieducazione e prevenzione di nuovi reati e prevedendo che la sostituzione sia esclusa se sussistono fondati motivi di inadempimento delle prescrizioni.

  • art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Lettera riferita ai motivi di ricorso per cassazione richiamata dal ricorrente; la Corte ha valutato che la censura prospettata non rientrava nei limiti tassativi di ammissibilità previsti per il patteggiamento.

  • art.448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Limita tassativamente i motivi di impugnazione in cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta; se il motivo dedotto non rientra in tali ipotesi, il ricorso è inammissibile.

  • art.448, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    qualora le parti concordino sull'applicazione di una sanzione sostitutiva - il giudice «se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa un apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente»

    Prevede la procedura specifica per l'applicazione di sanzioni sostitutive nel rito di applicazione della pena su richiesta e richiama la necessità di acquisire informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna; impone che la sostituzione derivi da un accordo tra le parti.

  • art.58 legge 24/11/1981, n.689 (modificato)

    la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato

    Limite alla sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative: esclusione quando vi siano ragionevoli elementi che facciano ritenere l'inottemperanza alle prescrizioni.

  • d.lgs. 10/10/2022, n.150

    Interventi riformatori sul rito di applicazione della pena su richiesta e sulle procedure per le sanzioni sostitutive, prevedendo, tra l'altro, integrazione con l'ufficio di esecuzione penale esterna e limiti procedurali all'intervento del giudice.

  • art.275, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma cautelare che consente la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che la diversa gestione della misura cautelare sia giuridicamente distinta dalla questione della sostituzione della pena in sede di patteggiamento.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n.15079 del 18/03/2011 (Zinno)

    Principio consolidato secondo cui, nel rito di applicazione della pena su richiesta, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive in assenza di espressa e concorde richiesta delle parti, altrimenti la decisione diverrebbe difforme dalla richiesta.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n.1032 del 7/11/2019 (Pierri) e Sez. Fer., n.28742 del 28/5/2020 (Messnaoui)

    Ulteriori pronunce richiamate a sostegno dell'interpretazione restrittiva dei motivi ammissibili in cassazione contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) la sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative non può essere disposta dal giudice se non vi è un esplicito accordo tra le parti: chi vuole ottenere la sostituzione deve prevederla nell'accordo.
  • I motivi di impugnazione in cassazione delle sentenze di patteggiamento sono tassativamente limitati (art.448, comma 2-bis): le censure generiche o di merito sulla mancata valutazione della sostituibilità della pena sono, di regola, inammissibili.
  • La decisione del giudice di modificare una misura cautelare (es. sostituzione della custodia con arresti domiciliari) segue regole autonome e non implica automaticamente che sussistano i requisiti per la sostituzione della pena in sede di patteggiamento.
  • Per ottenere una valutazione positiva sulla sostituibilità della pena è opportuno acquisire preventivamente le informazioni dall'Ufficio di esecuzione penale esterna e prevedere nel patto le prescrizioni e il programma di trattamento necessari.
  • Chi impugna in cassazione una sentenza di applicazione della pena su richiesta deve concentrare le doglianze nelle fattispecie espressamente previste dalla legge (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese.

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