Sentenza del 20/05/2020 n. 789 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione delle sentenze di primo grado che avevano annullato gli avvisi di accertamento T9XXXXX/2016 e T9YYYYY/2016 per gli anni 2010 e 2011 relativi a IRES e IRAP, riguardanti la mancata presentazione delle dichiarazioni e l'omessa tassazione di una plusvalenza realizzata nel 2007 (€233.568, frazionata 1/5 ai sensi dell'art.86 DPR 917/86, pari a €46.714 per ciascuno degli anni 2010 e 2011). L'Agenzia deduceva che il primo giudice non aveva esaminato il profilo decisivo della responsabilità dei soci e del liquidatore dopo l'estinzione della società, nonché la legittimazione ad essere parte del liquidatore/socio.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato le sentenze impugnate: ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati anche ai soci (tra cui B. R.), perché l'estinzione della società non estingue i debiti verso i terzi e i creditori possono agire nei confronti dei soci fino alla concorrenza di quanto questi hanno ricevuto in sede di liquidazione; il liquidatore può essere chiamato a rispondere se sussiste colpa nella gestione della liquidazione. Nel caso di specie non risultano difese né prova contraria sulla distribuzione della plusvalenza, e opera la presunzione di distribuzione nelle società di capitali a base ristretta. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 28 c. 4 d.lgs. n. 175/2014
Prevede che l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. abbia effetto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione; nel caso concreto questa norma è stata ritenuta non decisiva rispetto alla responsabilità dei soci per debiti non estinti.
Stabilisce che i creditori della società estinta possono agire nei confronti dei soci sino alla concorrenza di quanto questi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; i creditori possono altresì agire contro il liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.
Cass. Sez. U. n. 6070/13 e n. 6071/13
Giurisprudenza che afferma che la cancellazione dal registro delle imprese non fa venire meno i debiti della società verso terzi e che tali debiti possono essere opposti nei confronti dei soci secondo i limiti di legge.
Consente, per determinate plusvalenze, il frazionamento in più anni (nel caso specifico la plusvalenza del 2007 è stata frazionata in 5 quote annuali), determinando la quota imponibile imputabile agli anni successivi.
art. 57 d.lgs. 546/1992 e art. 345 c.p.c.
Norme processuali relative all'ammissione di motivi e all'attività istruttoria: la Commissione ha ritenuto che non fossero state introdotte nel giudizio di appello domande o eccezioni nuove in senso pregiudizievole, e che non vi fosse violazione formale nella proposizione dei motivi.
Massime di principio
- L'estinzione formale della società e la cancellazione dal registro delle imprese non estinguono i debiti verso i terzi: i creditori possono agire contro i soci entro i limiti di quanto gli stessi abbiano ricevuto in sede di liquidazione.
- Il liquidatore può essere chiamato a rispondere per i debiti della società se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa; pertanto va curata la documentazione della liquidazione e la corretta gestione delle uscite.
- In società a base ristretta opera la presunzione di distribuzione degli utili/plusvalenze: salvo prova contraria, tali somme possono essere considerate distribuite e tassabili in capo ai soci.
- Le notifiche di avvisi di accertamento possono essere valide anche se emesse dopo la cancellazione, se rivolte ai soci o al liquidatore legittimati a rispondere; è importante verificare a chi sia stata effettivamente notificata l'atto.
- In sede di difesa il contribuente deve fornire prova contraria sulla mancata distribuzione o sulla propria non responsabilità: l'assenza di difese sul merito facilita l'accoglimento dell'accertamento.
- Sul piano processuale, l'identità tra socio e liquidatore può garantire la legittimazione ad impugnare, e non costituisce di per sé motivo di inammissibilità del ricorso.
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