Sentenza del 20/05/2020 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Gli impianti fotovoltaici ed eolici beneficiano del super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014; contestati in particolare: irregolare tenuta della contabilità; deduzioni indebite di costi per carburanti (quota 40%) e premi assicurativi auto (eccedenza oltre la deducibilità del 40% prevista dall'art. 164 TUIR); indeducibilità di maggiori ammortamenti riferiti all'impianto fotovoltaico (applicazione di percentuale superiore a quella consentita); detrazione IVA in sospensione non relativa all'anno; omissione di ricavi e IVA; fatture attive/passive ritenute riferite ad operazioni inesistenti (prestazioni di pulizia e manutenzione). L'Agenzia ha proposto appello contro la decisione di primo grado che aveva parzialmente dato ragione alla società; la società ha proposto appello incidentale su vari punti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale (Sez. di Pescara) ha deciso: ha in parte accolto l'appello principale proposto dall'Agenzia (nei limiti indicati in motivazione) e ha respinto l'appello incidentale della contribuente. In dettaglio: 1) La contestazione relativa alle fatture emesse dalla ditta S. come operazioni inesistenti è stata respinta perché l'Amministrazione non ha fornito elementi sufficienti per dimostrarne l'inesistenza (vantaggio per la contribuente su questo punto). 2) Sull'ammortamento dell'impianto fotovoltaico la CTR ha confermato la distinzione tra componente immobiliare (coefficiente 4%) e componente impiantistica/mobile (coefficiente 9%): avendo la contribuente qualificato l'impianto come bene materiale/impiantistico, è stata ritenuta applicabile l'aliquota del 9% (accoglimento del motivo della contribuente su questo punto). 3) Le riprese a tassazione per i carburanti e per i premi assicurativi sono state mantenute (la contribuente non ha provato inerenza e documentazione idonea), pertanto quei rilievi restano a carico della contribuente. 4) In materia di IVA, sotto il regime «per cassa» (art. 32‑bis DL 83/2012), è stata ritenuta indebita la detrazione di IVA relativa a spese non pagate nell'anno di controllo (recupero IVA per €1.860,25 e ricalcolo complessivo per altre fatture), e la CTR ha confermato la disapplicazione della detrazione non competente nell'anno. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
accertamento analitico‑extracontabile
L'Ufficio, quando le scritture non sono totalmente inattendibili, può 'completare' le scritture con presunzioni semplici; non può invece prescindere totalmente dai dati contabili se la loro attendibilità è solo parziale.
DPR 600/1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Se le scritture risultano totalmente inattendibili l'Amministrazione può determinare l'imponibile in via induttiva prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze contabili.
DPR 633/1972, art. 55, comma 2, n. 3
Richiamata come parallelo in materia di imposte indirette per distinguere i metodi di accertamento analitico/induttivo.
TUIR, art. 164
Limita la deducibilità dei premi assicurativi per autovetture (quota deducibile, con riferimento alla fattispecie la parte eccedente è stata disconosciuta).
Circ. Agenzia Entrate 36/E/2013
Attribuisce coefficiente di ammortamento del 9% ai beni mobili/impiantistici (equiparabili a centrali termoelettriche) e del 4% agli impianti qualificabili come beni immobili (fabbricati/strutture).
Circ. Agenzia Entrate 4/E/2017
Chiarisce il trattamento fiscale dei costi per centrali fotovoltaiche ed eoliche e segnala che le componenti impiantistiche non concorrenti alla rendita catastale sono da considerare non 'beni immobili' ai fini dell'aliquota di ammortamento, legittimando l'applicazione del 9% alle componenti impiantistiche.
D.M. 31 dicembre 1988
Fissa i coefficienti di ammortamento; la disciplina del super‑ammortamento esclude i beni con coefficienti inferiori al 6,5% (pertanto la componente immobiliare soggetta a coeff. 4% rimane esclusa dall'agevolazione).
Decreto‑legge 22.6.2012 n. 83, art. 32‑bis (conv. L. 134/2012)
Sotto il regime IVA per cassa la detrazione dell'IVA sulle fatture passive è riferita al momento del pagamento; la mancata osservanza di tale criterio può comportare il recupero della detrazione indebita.
Massime di principio
- Per impianti fotovoltaici ed eolici occorre separare la componente impiantistica (beni mobili/impiantistici) dalla componente immobiliare (fabbricati/strutture): la prima può beneficiare del super‑ammortamento con aliquota di ammortamento applicabile del 9%, la seconda è soggetta a coefficiente 4% e non rientra nell'agevolazione.
- La qualificazione giuridico‑tecnica del bene (se 'impiantistico/imbullonato' e non concorre alla rendita catastale) è determinante per l'aliquota fiscale di ammortamento: documentazione tecnica e qualificazione contabile devono essere coerenti e dimostrabili.
- Le fatture, di regola, costituiscono titolo di prova per costi e detrazioni; tuttavia l'Amministrazione può contestarne l'effettiva esecuzione delle operazioni attraverso elementi indiziari convergenti. Se tali elementi non raggiungono sufficiente precisione e convergenza, il rilievo per operazione inesistente deve essere respinto.
- Nel metodo analitico‑extracontabile (art. 39 DPR 600/1973 co.1 lett. d) l'Ufficio può integrare le scritture con presunzioni semplici ma non può automaticamente prescindere da conti e documenti attendibili; solo quando le scritture sono totalmente inattendibili è possibile un accertamento induttivo completo.
- Sotto il regime IVA per cassa (art. 32‑bis DL 83/2012) la detrazione IVA è collegata al pagamento: chi opta per il regime deve rispettare la competenza per cassa e rischia il recupero dell'IVA detratta su fatture non pagate nell'anno di riferimento.
- Per dedurre spese relative a carburanti e premi assicurativi è necessario fornire documentazione idonea e prova di inerenza (identificazione dei veicoli, uso strumentale, pagamenti riconducibili); l'onere della prova in tema di inerenza grava sul contribuente.
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