Cassazione Civile, Sentenza n. 16271/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, riuniti due procedimenti, ha accolto la domanda di rivendica promossa dalla Parrocchia basata su una donazione del 5 aprile 1957 e ha respinto la domanda di usucapione avanzata dal ricorrente. Il ricorrente deduceva: (i) illegittima riunione dei procedimenti (art. 274 c.p.c.), (ii) inammissibilità o improponibilità dell'azione della Parrocchia perché l'unico rimedio sarebbe stata l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non esperibile trattandosi di sentenza non passata in giudicato, (iii) carenza di legittimazione ad agire della Parrocchia a fondamento della rivendica, (iv) nullità e vizi della consulenza tecnica d'ufficio per violazione del contraddittorio e mancata partecipazione del CTP, (v) omesso esame di prove decisive e inammissibilità di alcune istanze istruttorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Gigli e confermato la sentenza della Corte d'Appello. Si è ritenuto legittima la riunione dei procedimenti (atto discrezionale del giudice), ammissibile e fondata la domanda di rivendica proposta dalla Parrocchia in separato giudizio (la Parrocchia risultava titolare del diritto per la donazione del 1957, anche in virtù della ricomposizione catastale eseguita dal CTU), infondate le eccezioni di nullità della CTU e le censure sulla legittimazione della Parrocchia. La Corte d'Appello aveva inoltre ritenuto improponibile la domanda di usucapione formulata nei confronti di Fiammetta Carena; la Cassazione ha confermato il rigetto dei motivi di cassazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
La riunione di cause è potere discrezionale del giudice, procedura ordinatoria e non sindacabile in sede di legittimità; il provvedimento di riunione non è impugnabile in Cassazione nel merito.
Disciplina dell'opposizione di terzo: la sentenza 'inter alios' può essere impugnata dal terzo; tuttavia il terzo può anche agire con separato giudizio per far valere diritti autonomi. L'opposizione ordinaria non è l'unico rimedio e la preclusione prevista dalle Sezioni Unite riguarda soprattutto l'opposizione all'esecuzione basata su titolo formato inter alios.
Azione di rivendicazione della proprietà: la Corte ha ammesso la domanda autonoma della Parrocchia per accertare la sua titolarità del diritto di proprietà in forza della donazione del 1957.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere la sospensione del procedimento in attesa della definizione di altro giudizio; la questione è stata trattata nel corso dei gradi ma non ha inciso sull'esito sostanziale.
art. 23, comma 8-bis del D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale: disciplina l'esame in camera di consiglio senza discussione orale se non richiesta; applicato per il trattamento del ricorso in Cassazione.
Ulteriore norma straordinaria di procedura che ha consentito il giudizio in camera di consiglio senza discussione orale; citata a supporto delle modalità di trattazione dell'udienza.
comma 1-quater, comma 1-bis
Norme relative al contributo unificato: la Corte dichiara l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Un terzo che si ritiene titolare di diritti reali può proporre, oltre all'opposizione ex art. 404 c.p.c., un'azione autonoma di rivendica: questa è ammissibile anche se tra altre parti pende o è stata pronunciata una sentenza che non è ancora passata in giudicato, purché l'azione autonoma non miri soltanto a eludere gli effetti di una sentenza altrui.
- La riunione di procedimenti è esercizio di discrezionalità del giudice (art. 274 c.p.c.) e non costituisce di per sé vizio in Cassazione, salvo che emerga un chiaro abuso di potere o violazione di legge.
- Le eccezioni procedurali sulla nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione del contraddittorio devono essere dedotte tempestivamente: la mancata tempestiva impugnazione o contestazione specifica può comportare la perdita della relativa doglianza.
- In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito per nuovi accertamenti fattuali o per riconsiderare la valutazione della prova tecnica; le censure in Cassazione sulla valutazione del fatto sono ammissibili solo se pongono questioni di diritto o vizi di motivazione rilevanti e specifici.
- Quando il convenuto in una causa di usucapione riconosce implicitamente o esplicitamente l'origine del bene da un comune dante causa, si applica la prova attenuata in favore del terzo che reclama la proprietà: è sufficiente provare il titolo del dante causa e la continuità del possesso di quest'ultimo anteriore al possesso del presunto usucapiente.
- Per contestare l'ammissibilità o l'esito di istanze istruttorie disattese in primo grado occorre dedurre in appello le specifiche ragioni per le quali l'ordinanza istruttoria sarebbe errata; la semplice reiterazione generica delle richieste non è di per sé efficace in Cassazione.
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