Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05857/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2009, con cui veniva contestata a due contribuenti l’attività di raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione, con recupero dell’imposta unica sulle scommesse, sanzioni e accessori. Una contribuente era qualificata come scommettitore/obbligata solidale, l’altra come titolare della cessata impresa individuale che gestiva un centro trasmissione dati e quindi obbligata principale. In primo e secondo grado i ricorsi erano stati rigettati. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione della disciplina sull’imposta unica quanto al presupposto soggettivo, poiché il ricevitore non gestirebbe il gioco; violazione della disciplina sulla territorialità, sostenendo che il contratto di scommessa si conclude nel luogo della sede dell’allibratore estero; violazione del diritto dell’Unione e del legittimo affidamento per la pretesa discriminazione dei bookmaker esteri e dei loro centri di raccolta; omessa pronuncia sulla questione della pretesa incompatibilità dell’imposta con l’IVA; omessa pronuncia sui principi costituzionali e convenzionali invocati; erroneo diniego dell’esimente dell’obiettiva incertezza ai fini sanzionatori; erronea liquidazione delle spese in favore dell’Amministrazione. La Corte ha distinto le due posizioni: per la titolare del centro di raccolta, ha ritenuto fondati il primo motivo e in parte il terzo, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale che esclude, per le annualità anteriori al 2011, l’assoggettamento all’imposta unica delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; per la società estera ha invece ritenuto infondati i motivi sulla territorialità, sulla compatibilità con il diritto UE, sulla dedotta omessa pronuncia e sulle spese, ma fondato il motivo sulle sanzioni per l’obiettiva incertezza normativa fino all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010. La Corte ha quindi deciso nel merito, accogliendo l’originario ricorso nei limiti indicati e compensando integralmente le spese per reciproca soccombenza e per l’evoluzione giurisprudenziale.

La decisione

Per la contribuente titolare del centro di trasmissione dati la Corte ha accolto il primo motivo e, in parte, il terzo, cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito con accoglimento dell’originario ricorso, poiché per le annualità anteriori al 2011 le ricevitorie non rispondono dell’imposta unica quando operino per conto di soggetti privi di concessione. Per la società estera la Corte ha rigettato i motivi relativi a presupposto territoriale, diritto UE, omessa pronuncia e spese, ma ha accolto il motivo sulle sanzioni, ritenendo sussistente l’obiettiva incertezza normativa fino alla norma interpretativa del 2010; anche in questo caso ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario limitatamente alle sanzioni. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Il soggetto passivo dell’imposta unica è chi gestisce i concorsi pronostici e le scommesse; per il periodo anteriore al 2011, però, la norma è stata letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale nel senso di escludere l’assoggettamento delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), l. 13 dicembre 2010, n. 220

    La disposizione ha natura interpretativa; chiarisce che l’imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che, se l’attività è svolta per conto di terzi, il terzo è obbligato solidalmente. Per i rapporti anteriori alla sua entrata in vigore si applica anche ai rapporti già perfezionati, con l’eccezione della posizione delle ricevitorie.

  • art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998, n. 288

    Concorre a definire il perimetro dell’imposta unica sulle scommesse.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Rileva ai fini dell’esimente della non punibilità per obiettiva incertezza normativa, riconosciuta nel caso fino all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010.

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla parte ricorrente per l’esimente dell’obiettiva incertezza, in coerenza con la disciplina delle sanzioni tributarie.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la tutela in materia tributaria, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto"

    Se l’ente impositore è assistito da propri funzionari, le spese vanno liquidate secondo i parametri forensi con riduzione del 20%.

  • art. 92 c.p.c.

    La mancata compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione solo perché non espressamente motivata.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è esclusa quando la decisione impugnata comporti un rigetto implicito delle censure incompatibili con la motivazione adottata.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 49 TFUE

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la discriminazione della disciplina interna, ma ritenuto non decisivo alla luce della giurisprudenza unionale richiamata.

  • art. 56 TFUE

    Secondo la Corte di giustizia, non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta le scommesse raccolte da CTD e, solidalmente, dagli operatori esteri mandanti, anche senza concessione.

  • art. 401 Dir. 2006/112/CE

    La Corte ha escluso che l’imposta unica sulle scommesse sia un tributo sul volume d’affari vietato dalla direttiva IVA, poiché colpisce operazioni diverse dall’IVA e senza deduzione degli acquisti.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per i principi di uguaglianza e ragionevolezza, ma non accolto come motivo autonomo di cassazione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per la capacità contributiva; la Corte richiama la lettura della Consulta che ammette la ripartizione del carico fiscale tra coobbligati che concorrono al presupposto.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dai ricorrenti, ma non rilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione ai parametri convenzionali e unionale, senza esito favorevole ai ricorrenti.

Massime di principio

  • Per le annualità anteriori al 2011, l’imposta unica sulle scommesse non può essere pretesa nei confronti delle ricevitorie/centri di raccolta operanti per conto di bookmaker privi di concessione, in quanto la disciplina interpretativa e la declaratoria di incostituzionalità escludono tale soggezione.
  • La natura interpretativa della norma del 2010 consente di applicarla anche ai rapporti pregressi, ma non elimina la particolarità della posizione delle ricevitorie per il periodo anteriore al 2011.
  • Ai fini dell’imposta sulle scommesse, il presupposto non è la mera conclusione formale del contratto in un determinato luogo, bensì la prestazione del servizio di gioco e l’attività di raccolta svolta nel territorio dello Stato.
  • L’imposta unica sulle scommesse non è un tributo sul volume d’affari vietato dalla disciplina IVA, poiché colpisce operazioni diverse dall’IVA e non implica il meccanismo della detrazione degli acquisti.
  • L’obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva, sussistente prima della norma interpretativa del 2010, può escludere l’irrogazione delle sanzioni tributarie.
  • Nel processo tributario, la parte pubblica assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi con riduzione del 20%; la mancata compensazione delle spese è, di regola, insindacabile se rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.