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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13333/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una delibera sanzionatoria della Banca d'Italia che aveva applicato a un ex consigliere di amministrazione di un istituto bancario una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 163.000 per carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi, nei controlli interni e nel governo societario della banca, con particolare riguardo all'assetto del gruppo, alle deleghe e ai flussi informativi. L'opposizione in appello era stata rigettata e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando 23 motivi. I motivi ruotano soprattutto su: natura sostanzialmente penale della sanzione e applicabilità delle garanzie CEDU/Carta UE; legittimità della motivazione per relationem del provvedimento; decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento e del termine di conclusione del procedimento; retroattività della disciplina più favorevole; correttezza dei criteri di quantificazione della sanzione; legittimità dell'utilizzo delle risultanze ispettive BCE; asserita compressione del diritto di difesa per mancato accesso integrale agli atti; riparto dell'onere probatorio e presunzione di colpevolezza; imputabilità delle omissioni a un consigliere privo di deleghe in relazione a varie criticità gestionali (storni, finanziamenti baciati, acquisto/vendita di azioni proprie, investimenti, derivati, sovrapprezzo delle azioni, supporto a compliance e audit); e condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, affermando in sintesi che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia per carenze organizzative e nei controlli interni non hanno natura sostanzialmente penale e non impongono l'applicazione automatica delle garanzie riservate ai processi penali; che è legittima la motivazione per relationem al testo della proposta di sanzione, purché il suo contenuto sia conosciuto dall'interessato; che il termine di 240 giorni previsto dal regolamento interno non è decadenziale e non prevale sulla disciplina di legge; che non opera il principio di retroattività della lex mitior; che il giudice di merito aveva esaminato le doglianze sulla quantificazione della sanzione e sulle varie contestazioni di merito; che il consigliere di banca, anche se privo di deleghe, ha comunque un dovere di vigilanza e di agire in modo informato, non potendo invocare come esimente la mera affidabilità apparente dei flussi informativi o l'operato di altri dirigenti; e che le spese seguono la soccombenza, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 145 TUB

    Indica il rimedio di opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia nel settore bancario.

  • artt. 144 ss. d.lgs. n. 385 del 1993

    Le sanzioni irrogate ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di istituti bancari sono qualificate come amministrative e non sostanzialmente penali.

  • art. 24 legge n. 262 del 2005

    Non esclude la motivazione per relationem del provvedimento sanzionatorio e si coordina con la disciplina speciale di settore.

  • art. 25 legge n. 262 del 2005

    Richiama i principi della legge generale sul procedimento solo nei limiti di compatibilità, senza vietare la tecnica motivazionale per relationem.

  • art. 4, comma 3, TUB

    Impone la motivazione degli atti della Banca d'Italia, ma non impone una motivazione necessariamente autonoma e non per relationem.

  • art. 14 legge n. 689 del 1981

    Il termine perentorio riguarda la contestazione differita; l'accertamento, nei procedimenti sanzionatori bancari, si perfeziona con la chiusura dell'istruttoria e l'apposizione del visto previsto dalla disciplina interna.

  • art. 19 legge n. 689 del 1981

    Il termine di sei mesi concerne l'efficacia della misura cautelare e non introduce un termine decadenziale generale per la conclusione del procedimento sanzionatorio.

  • art. 28 legge n. 689 del 1981

    È il termine di prescrizione applicabile alla pretesa punitiva, non essendo previsti ulteriori termini decadenziali per la conclusione del procedimento.

  • art. 6 CEDU

    Le garanzie del giusto processo penale non si applicano alle sanzioni bancarie in esame, non avendo queste natura sostanzialmente penale.

  • art. 7 CEDU

    Esclusa l'operatività della retroattività in mitius in assenza di una qualificazione penale della sanzione.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto ostativo alle modalità procedimentali seguite, inclusa la motivazione per relationem.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali UE

    Richiamato a sostegno della presunzione di innocenza, ma la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio.

  • art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE

    Invocato per la retroattività della legge più favorevole, ma ritenuto non applicabile in questa materia.

  • art. 52, par. 5, Carta dei diritti fondamentali UE

    Richiamato dal ricorrente senza che la Corte vi riconosca un effetto espansivo della lex mitior o una preclusione alla disciplina nazionale.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato come parametro interposto in relazione alla CEDU, ma le censure vengono respinte perché la sanzione non è sostanzialmente penale.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel dibattito sulla natura punitiva e sulla compatibilità con la disciplina europea, senza incidere sull'esito.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato in relazione all'asserita carenza di potere sanzionatorio in assenza di adeguato accertamento, censura respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato o comunque assorbito dall'esame delle questioni svolte dalla corte territoriale.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Usato per veicolare doglianze di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso i vizi denunciati.

  • art. 11 legge n. 689 del 1981

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulla quantificazione della sanzione, ma la Corte ritiene congruo il criterio seguito dall'autorità di vigilanza.

  • art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990

    Richiamato per escludere la rilevanza di alcuni vizi procedimentali nei procedimenti sanzionatori in materia finanziaria.

  • art. 2381 c.c.

    Serve a fondare il dovere degli amministratori di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e di agire in modo informato.

  • art. 2392, comma 1, c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità degli amministratori per omissione di vigilanza e mancata informazione.

  • art. 2441 c.c.

    Usato per la censura sul sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, ma la Corte ritiene corretta la valutazione di eccessività del prezzo.

  • art. 53, comma 1, TUB

    Richiamato come base degli obblighi prudenziali e di vigilanza degli amministratori bancari.

  • art. 144 quater TUB

    Richiamato per la personalizzazione e proporzionalità della sanzione, che la Corte ritiene congrua.

  • art. 144 ter TUB

    Invocato per sostenere una diversa disciplina soggettiva delle sanzioni, ma la Corte non vi riconosce un effetto retroattivo favorevole.

  • art. 187 ter TUF

    Usato come termine di confronto: le sanzioni bancarie qui esaminate non sono assimilabili, per gravosità e natura, a quelle per market abuse.

  • art. 187 sexies TUF

    Richiamato in relazione a precedenti costituzionali sulla natura punitiva di talune misure, ma ritenuto non comparabile al caso di specie.

  • art. 263 TFUE

    Richiamato in tema di motivazione degli atti, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato nella domanda di rinvio pregiudiziale, respinta perché non necessaria e manifestamente infondata.

  • art. 18, par. 5, Reg. UE n. 1024/2013

    Invocato per l'esigenza di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; la Corte non ravvisa violazioni nella misura irrogata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia per carenze organizzative, gestionali e di controllo interno agli esponenti bancari, anche quando afflittive sul piano economico, non sono automaticamente qualificabili come sostanzialmente penali ai fini dell'art. 6 CEDU se l'ordinamento interno le qualifica come amministrative e la loro severità non è paragonabile a quella delle sanzioni Consob in materia di market abuse.
  • La motivazione del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia può essere resa per relationem alla proposta istruttoria, purché la proposta sia integralmente conosciuta dal destinatario e il direttorio condivida le ragioni esplicitate dagli uffici.
  • Nel procedimento sanzionatorio bancario, il termine per la contestazione decorre dal perfezionamento dell'accertamento, che coincide con la conclusione dell'istruttoria e non con la mera acquisizione materiale dei fatti; un regolamento interno non può introdurre termini decadenziali ulteriori non previsti dalla legge.
  • Per le sanzioni amministrative bancarie non opera, in difetto di espressa previsione, un principio generale di retroattività della lex mitior; trova applicazione il diverso principio del tempus regit actum.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa finanziaria, l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'illecito, ma la prova può essere fornita anche per presunzioni; in caso di condotte omissive degli amministratori bancari, il giudizio di colpevolezza si fonda sul dovere di agire in modo informato e sull'omessa vigilanza.
  • L'esistenza di deleghe interne, comitati endoconsiliari o funzioni di controllo non esonera i componenti del consiglio di amministrazione dai doveri di vigilanza e di informazione che l'ordinamento loro impone.
  • La carenza o l'insufficienza dei flussi informativi interni non costituisce, di per sé, una valida esimente per l'amministratore che sia rimasto inerte in presenza di segnali di rischio o di criticità dell'assetto bancario.
  • Nella quantificazione della sanzione amministrativa, il giudice di merito deve verificare la congruità della misura in rapporto alla gravità delle violazioni, all'incidenza patrimoniale sull'ente e alla posizione soggettiva del destinatario, senza necessità di una nuova rideterminazione se la motivazione è adeguata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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