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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20692/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la rideterminazione della pena effettuata dal giudice dell'esecuzione in relazione a tre sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che: 1) il G.I.P. non ha scorporato i singoli reati contenuti nelle sentenze (ciascuna relativa a pluralità di episodi) per individuare il singolo fatto più grave su cui calcolare la pena base e poi applicare, con motivazione specifica, gli aumenti per i reati-satellite ai sensi dell'art. 81 c.p.; 2) non è stata correttamente considerata la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato — il giudice avrebbe dovuto determinare l'aumento sulla pena 'base' prima della diminuente e poi applicare la riduzione al totale ottenuto; 3) mancata specificazione e motivazione dei singoli aumenti per la continuazione e omessa considerazione delle attenuanti generiche riconosciute nelle sentenze e dell'aggravante della recidiva contestata in una di esse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errato il metodo seguito dal giudice dell'esecuzione: il G.I.P. aveva preso come pena base una sentenza che già puniva una pluralità di episodi unificati in continuazione, senza scorporare i singoli fatti per individuare il singolo fatto più grave e senza calcolare separatamente gli aumenti per i reati-satellite, né applicare correttamente la diminuzione per il rito abbreviato. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Modena - Ufficio G.I.P. (in diversa composizione) affinché ridetermini la pena seguendo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione: in sede esecutiva il giudice deve scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il singolo fatto più grave (sulla base della pena concretamente indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione) e poi calcolare autonomi aumenti per i reati-satellite.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale sui delitti in materia di stupefacenti; nel caso concreto le sentenze concernono più episodi riconducibili a questa fattispecie, richiedendo attenzione nello scorporo e nella valutazione dei singoli fatti ai fini della continuazione.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Ai fini del reato continuato in sede esecutiva la 'pena più grave inflitta' che identifica la violazione più grave è quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo della sentenza; il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto per la determinazione della pena.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Rilevato nel motivo come riferimento alle regole procedurali relative alla formazione del titolo esecutivo e alle modalità di esecuzione; il principio applicativo richiede che il giudice esecutivo tenga conto delle riduzioni derivanti dal rito abbreviato nella maniera aritmeticamente predeterminata.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata relativamente ai rimedi esperibili e al contraddittorio nell'esecuzione; il vizio denunciato riguarda la legittimità della determinazione della pena in esecuzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la misura della pena: il giudice dell'esecuzione deve usare i criteri di cui all'art. 133 per motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato-satellite.

Massime di principio

  • Quando si ridetermina la pena per continuazione tra sentenze distinte, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i singoli reati riuniti in continuazione nelle sentenze impugnate e individuare il singolo fatto più grave sulla base della pena indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione.
  • La pena 'base' su cui calcolare gli aumenti per la continuazione deve riferirsi al singolo fatto più grave e deve essere quella precedente all'applicazione di eventuali diminuenti (es. rito abbreviato); gli aumenti si computano sulla pena base e solo dopo si applicano le riduzioni aritmetiche previste dal rito.
  • Gli aumenti per i reati-satellite devono essere calcolati e motivati distintamente per ciascun fatto satellite, rispettando il limite massimo rappresentato dagli aumenti già fissati dal giudice della cognizione nelle sentenze irrevocabili.
  • Il giudice dell'esecuzione deve esplicitamente considerare e motivare l'effetto di attenuanti e aggravanti (es. attenuanti generiche, recidiva) nella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo.
  • La motivazione deve essere chiara e specifica: indicare il singolo episodio preso come riferimento, il calcolo aritmetico degli aumenti per ciascun satellite, e come e quando è stata applicata la diminuzione per il rito abbreviato.
  • Se le sentenze di cognizione hanno già computato aumenti per continuazione tra più episodi, il giudice dell'esecuzione non può semplicemente sommare pene aggregate: deve rispettare i limiti posti dalle singole determinazioni di cognizione e ricostruire il computo secondo i principi indicati dalla giurisprudenza.

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