Cassazione Penale, Sentenza n. 20692/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la rideterminazione della pena effettuata dal giudice dell'esecuzione in relazione a tre sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che: 1) il G.I.P. non ha scorporato i singoli reati contenuti nelle sentenze (ciascuna relativa a pluralità di episodi) per individuare il singolo fatto più grave su cui calcolare la pena base e poi applicare, con motivazione specifica, gli aumenti per i reati-satellite ai sensi dell'art. 81 c.p.; 2) non è stata correttamente considerata la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato — il giudice avrebbe dovuto determinare l'aumento sulla pena 'base' prima della diminuente e poi applicare la riduzione al totale ottenuto; 3) mancata specificazione e motivazione dei singoli aumenti per la continuazione e omessa considerazione delle attenuanti generiche riconosciute nelle sentenze e dell'aggravante della recidiva contestata in una di esse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errato il metodo seguito dal giudice dell'esecuzione: il G.I.P. aveva preso come pena base una sentenza che già puniva una pluralità di episodi unificati in continuazione, senza scorporare i singoli fatti per individuare il singolo fatto più grave e senza calcolare separatamente gli aumenti per i reati-satellite, né applicare correttamente la diminuzione per il rito abbreviato. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Modena - Ufficio G.I.P. (in diversa composizione) affinché ridetermini la pena seguendo i principi indicati.
Norme richiamate
Disciplina la continuazione: in sede esecutiva il giudice deve scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il singolo fatto più grave (sulla base della pena concretamente indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione) e poi calcolare autonomi aumenti per i reati-satellite.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sui delitti in materia di stupefacenti; nel caso concreto le sentenze concernono più episodi riconducibili a questa fattispecie, richiedendo attenzione nello scorporo e nella valutazione dei singoli fatti ai fini della continuazione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Ai fini del reato continuato in sede esecutiva la 'pena più grave inflitta' che identifica la violazione più grave è quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo della sentenza; il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto per la determinazione della pena.
Rilevato nel motivo come riferimento alle regole procedurali relative alla formazione del titolo esecutivo e alle modalità di esecuzione; il principio applicativo richiede che il giudice esecutivo tenga conto delle riduzioni derivanti dal rito abbreviato nella maniera aritmeticamente predeterminata.
Norma procedurale richiamata relativamente ai rimedi esperibili e al contraddittorio nell'esecuzione; il vizio denunciato riguarda la legittimità della determinazione della pena in esecuzione.
Criteri per la misura della pena: il giudice dell'esecuzione deve usare i criteri di cui all'art. 133 per motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato-satellite.
Massime di principio
- Quando si ridetermina la pena per continuazione tra sentenze distinte, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i singoli reati riuniti in continuazione nelle sentenze impugnate e individuare il singolo fatto più grave sulla base della pena indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione.
- La pena 'base' su cui calcolare gli aumenti per la continuazione deve riferirsi al singolo fatto più grave e deve essere quella precedente all'applicazione di eventuali diminuenti (es. rito abbreviato); gli aumenti si computano sulla pena base e solo dopo si applicano le riduzioni aritmetiche previste dal rito.
- Gli aumenti per i reati-satellite devono essere calcolati e motivati distintamente per ciascun fatto satellite, rispettando il limite massimo rappresentato dagli aumenti già fissati dal giudice della cognizione nelle sentenze irrevocabili.
- Il giudice dell'esecuzione deve esplicitamente considerare e motivare l'effetto di attenuanti e aggravanti (es. attenuanti generiche, recidiva) nella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo.
- La motivazione deve essere chiara e specifica: indicare il singolo episodio preso come riferimento, il calcolo aritmetico degli aumenti per ciascun satellite, e come e quando è stata applicata la diminuzione per il rito abbreviato.
- Se le sentenze di cognizione hanno già computato aumenti per continuazione tra più episodi, il giudice dell'esecuzione non può semplicemente sommare pene aggregate: deve rispettare i limiti posti dalle singole determinazioni di cognizione e ricostruire il computo secondo i principi indicati dalla giurisprudenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20647/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20649/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20650/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →