Cassazione Penale, Sentenza n. 20650/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Santoro impugna l'ordinanza del 12/09/2024 con cui la Corte di appello di Bologna ha accolto la richiesta del Procuratore generale di correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza d'appello n. 3122/2023 (aggiungendo la dizione "Ordina la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei reati di cui ai capi B), C) e D..., salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, qualora essa non sia possibile, la confisca di beni di cui il Santoro abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto") e ha corretta anche il dispositivo del Gip di primo grado (aggiungendo "o del profitto"). Il ricorso di Santoro deduce: 1) incompetenza funzionale della Corte d'appello ai sensi dell'art. 665 c.p.p., sostenendo che la competenza spettava al giudice di primo grado perché la Corte d'appello avrebbe riformato la sentenza solo in punto di pena; 2) violazione dell'art. 127 c.p.p. per omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza camerale; 3) violazione dell'art. 127 c.p.p. per errata indicazione dell'oggetto dell'udienza (indicato come "destinazione del corpo del reato").
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che si trattasse di un incidente di esecuzione e non di una correzione di errore materiale da farsi ai sensi dell'art. 130 c.p.p., e che la competenza per provvedere in executivis ex art. 665 c.p.p. spettasse alla Corte d'appello, in applicazione del principio di unitarietà dell'esecuzione anche nei confronti degli imputati la cui decisione di primo grado è stata confermata o riformata solo in punto di pena. Ha inoltre escluso l'illegittimità per omesso avviso al difensore di fiducia, richiamando il principio per cui la nomina del difensore per il giudizio di cognizione non è automaticamente efficace per la fase esecutiva (salvo deroga dell'art. 656, comma 5). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e peraltro l'oggetto indicato nell'avviso corrispondeva alla materia della procedura esecutiva (confisca/destinazione del prezzo o profitto). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola la possibilità per il giudice di appello di provvedere in executivis nell'ambito dell'esecuzione: la Corte ha ritenuto applicabile tale norma in forza del principio di unitarietà dell'esecuzione anche nei procedimenti con pluralità di imputati, estendendo la competenza dell'appello anche agli imputati la cui decisione di primo grado è stata confermata o riformata solo in punto di pena.
Disposto relativo alla correzione di errori materiali sugli atti del giudice che li ha emessi: la Corte ha chiarito che tale rimedio è applicabile solo agli atti emessi dallo stesso giudice e non è la via corretta per intervenire su sentenze divenute irrevocabili; nel caso in esame si è trattato invece di un incidente di esecuzione.
Norma sull'avviso al difensore e alle parti per le udienze: la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla mancata informazione del difensore di fiducia nella fase esecutiva, rilevando che la nomina per il grado di cognizione non vale automaticamente per la fase esecutiva.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di deroga che rende efficace la nomina del difensore anche per la fase esecutiva se espressamente previsto; la Corte ha richiamato tale deroga per spiegare perché la nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione non è di regola sufficiente per la fase esecutiva.
Massime di principio
- La correzione di errori materiali su sentenze irrevocabili rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e va trattata come incidente di esecuzione; non è rimedio attivabile ex art. 130 c.p.p. nei confronti di decisioni emesse da altri giudici.
- Nei procedimenti con più imputati, il principio di unitarietà dell'esecuzione giustifica che il giudice d'appello provveda in executivis anche rispetto a soggetti nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata o riformata solo in punto di pena.
- La nomina del difensore per il giudizio di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva: per la fase esecutiva occorre una nomina specifica o la deroga prevista dall'art. 656, comma 5.
- Le censure sull'irregolarità dell'avviso per l'udienza esecutiva richiedono prova documentale dell'avviso stesso e della sua inesattezza; l'indicazione "destinazione del corpo del reato" è compatibile con procedure di confisca/destinazione del prezzo o profitto.
- Le doglianze generiche, prive di produzione documentale o di concreto nesso probatorio con il vizio denunciato, sono normalmente dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20647/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20649/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20653/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →