Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di appello di Catania che, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (patteggiamento in appello), aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione della pena concordata con il Procuratore generale. Le censure erano varie: per Guarneri omessa motivazione relativa alla mancata immediata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; per Pantellaro contestazione della determinazione della pena; per Maugeri e altri la richiesta di diversa qualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR n. 309/1990 (associazione finalizzata a ipotesi lievi); per Bontu doglianze su omessa motivazione circa la sua partecipazione all'associazione e sulla qualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6; per Marchese Giovanni similare doglianza sulla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6. In sostanza i ricorrenti hanno contestato motivazione, qualificazione giuridica dei fatti e la congruità del quantum di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti, avendo definito le proprie posizioni davanti alla Corte di appello con decisione resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e avendo espressamente rinunziato in appello a tutte le doglianze diverse da quelle relative alla determinazione della pena, non possono riproporre in Cassazione questioni già volontariamente rinunciate o attinenti alla misura della pena concordata. La Corte ha inoltre escluso rilievo per l'errata indicazione formale dell'art. 599-bis nel dispositivo (ove era stato fatto un richiamo a art. 605), essendo il corpo della sentenza chiaro nell'indicare il patteggiamento in appello. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Norma che disciplina il patteggiamento in appello; la Corte interpreta che, una volta concordata la pena e consacrata dal giudice, la misura concordata non è sindacabile in Cassazione salvo profili di illegittimità della pena.
art. 605 c.p.p.
Richiamato erroneamente nel dispositivo ma non rilevante: la Corte ha ritenuto che l'effettiva base giuridica della decisione fosse l'art. 599-bis, come risulta dal corpo della sentenza.
art. 74 DPR n. 309/1990, comma 3
Riferscita come aggravante legata al coinvolgimento nell'attività di stupefacenti; la Corte territoriale ha valutato il prevalere o meno delle circostanze attenuanti rispetto a questa aggravante per la determinazione della pena.
art. 74 DPR n. 309/1990, comma 6
Previsione relativa alla possibile qualificazione attenuata dell'associazione quando finalizzata a ipotesi lievi; alcuni ricorrenti chiedevano la riclassificazione della loro condotta su questo comma, ma la Cassazione ha ritenuto la questione inammissibile per effetto della rinuncia in appello.
art. 129 c.p.p.
Norma sull'immediato proscioglimento; invocata da Guarneri per contestare la motivazione, ma la questione è stata esclusa dalla Cassazione per rinuncia in appello.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende, applicata dalla Cassazione ai ricorrenti dichiarati inammissibili.
Legge n. 103/2017, comma 56
Richiamata quale intervento normativo che ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.; la Corte conferma che la giurisprudenza considera inammissibile il ricorso in Cassazione sulla misura della pena concordata tramite il negozio processuale in appello.
Massime di principio
- Se in appello la difesa stipula un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia espressamente a tutte le altre doglianze, queste ultime non possono essere successivamente impugnate in Cassazione: i motivi non devoluti al giudice d'appello si considerano definitivamente abbandonati.
- La misura della pena concordata tra parti e ratificata dal giudice in base al patteggiamento in appello è in linea di principio non sindacabile in Cassazione, salvo profili di illegittimità della pena stessa (che devono essere concretamente prospettati).
- Un'eventuale inesattezza formale nel richiamo normativo del dispositivo (es. citazione di un articolo diverso) non è necessariamente causa di invalidità se dal corpo della sentenza risulta chiaramente la corretta base normativa su cui è stata decisa la causa.
- Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. applicabilità del comma 6 dell'art. 74 DPR 309/1990) è necessario non averla rinunziata in appello; in caso contrario la questione è inammissibile in sede di legittimità.
- Chi propone ricorso in Cassazione dopo aver partecipato a un patteggiamento in appello si espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile.
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