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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di appello di Catania che, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (patteggiamento in appello), aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione della pena concordata con il Procuratore generale. Le censure erano varie: per Guarneri omessa motivazione relativa alla mancata immediata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; per Pantellaro contestazione della determinazione della pena; per Maugeri e altri la richiesta di diversa qualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR n. 309/1990 (associazione finalizzata a ipotesi lievi); per Bontu doglianze su omessa motivazione circa la sua partecipazione all'associazione e sulla qualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6; per Marchese Giovanni similare doglianza sulla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6. In sostanza i ricorrenti hanno contestato motivazione, qualificazione giuridica dei fatti e la congruità del quantum di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti, avendo definito le proprie posizioni davanti alla Corte di appello con decisione resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e avendo espressamente rinunziato in appello a tutte le doglianze diverse da quelle relative alla determinazione della pena, non possono riproporre in Cassazione questioni già volontariamente rinunciate o attinenti alla misura della pena concordata. La Corte ha inoltre escluso rilievo per l'errata indicazione formale dell'art. 599-bis nel dispositivo (ove era stato fatto un richiamo a art. 605), essendo il corpo della sentenza chiaro nell'indicare il patteggiamento in appello. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il patteggiamento in appello; la Corte interpreta che, una volta concordata la pena e consacrata dal giudice, la misura concordata non è sindacabile in Cassazione salvo profili di illegittimità della pena.

  • art. 605 c.p.p.

    Richiamato erroneamente nel dispositivo ma non rilevante: la Corte ha ritenuto che l'effettiva base giuridica della decisione fosse l'art. 599-bis, come risulta dal corpo della sentenza.

  • art. 74 DPR n. 309/1990, comma 3

    Riferscita come aggravante legata al coinvolgimento nell'attività di stupefacenti; la Corte territoriale ha valutato il prevalere o meno delle circostanze attenuanti rispetto a questa aggravante per la determinazione della pena.

  • art. 74 DPR n. 309/1990, comma 6

    Previsione relativa alla possibile qualificazione attenuata dell'associazione quando finalizzata a ipotesi lievi; alcuni ricorrenti chiedevano la riclassificazione della loro condotta su questo comma, ma la Cassazione ha ritenuto la questione inammissibile per effetto della rinuncia in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sull'immediato proscioglimento; invocata da Guarneri per contestare la motivazione, ma la questione è stata esclusa dalla Cassazione per rinuncia in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende, applicata dalla Cassazione ai ricorrenti dichiarati inammissibili.

  • Legge n. 103/2017, comma 56

    Richiamata quale intervento normativo che ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.; la Corte conferma che la giurisprudenza considera inammissibile il ricorso in Cassazione sulla misura della pena concordata tramite il negozio processuale in appello.

Massime di principio

  • Se in appello la difesa stipula un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia espressamente a tutte le altre doglianze, queste ultime non possono essere successivamente impugnate in Cassazione: i motivi non devoluti al giudice d'appello si considerano definitivamente abbandonati.
  • La misura della pena concordata tra parti e ratificata dal giudice in base al patteggiamento in appello è in linea di principio non sindacabile in Cassazione, salvo profili di illegittimità della pena stessa (che devono essere concretamente prospettati).
  • Un'eventuale inesattezza formale nel richiamo normativo del dispositivo (es. citazione di un articolo diverso) non è necessariamente causa di invalidità se dal corpo della sentenza risulta chiaramente la corretta base normativa su cui è stata decisa la causa.
  • Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. applicabilità del comma 6 dell'art. 74 DPR 309/1990) è necessario non averla rinunziata in appello; in caso contrario la questione è inammissibile in sede di legittimità.
  • Chi propone ricorso in Cassazione dopo aver partecipato a un patteggiamento in appello si espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile.

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