Cassazione Penale, Sentenza n. 20647/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare disposta il 26/06/2024 al momento dell'arresto in flagranza del 17/12/2022. La difesa deduceva violazione degli artt. 274, 275 e 297, comma 3, c.p.p., in relazione agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990, sostenendo che i fatti oggetto della seconda ordinanza erano stati consumati anteriormente alla prima misura e che gli elementi indiziari relativi a tali fatti erano già conoscibili dagli inquirenti alla data dell'arresto, sicche la decorrenza della seconda custodia doveva retroagire al 17/12/2022. In particolare si invocava il meccanismo della cosiddetta contestazione a catena e si censurava il mancato riconoscimento della desumibilità dagli atti degli elementi probatori già all'epoca della prima ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio previsto per ottenere la retrodatazione: non sono stati indicati passi concreti delle annotazioni di polizia giudiziaria o elementi specifici dalle intercettazioni tali da dimostrare che, al momento dell'arresto del 17/12/2022, gli inquirenti fossero in grado di desumere la significativita processuale degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza. La Corte ha confermato il principio secondo cui la desumibilità dagli atti richiede che il compendio indiziario manifesti già al momento della prima ordinanza la propria portata dimostrativa e non richieda ulteriori indagini o rielaborazioni, e ha ritenuto che nel caso concreto la comunicazione di reato depositata il 23/03/2023 abbia rappresentato la ricostruzione unitaria e la valorizzazione in termini di gravita indiziaria successiva all'arresto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma centrale rispetto alla questione della retrodatazione della custodia cautelare; la Corte ha valutato i presupposti per estendere la decorrenza di una successiva misura a data anteriore, ricollegandone l'applicazione alle condizioni di connessione qualificata o di desumibilità dagli atti
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
Norme sostanziali in tema di reati in materia di stupefacenti; i fatti per i quali era disposta la custodia riguardavano tali articoli e la loro cronologia è stata oggetto di verifica per la retrodatazione della misura
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata per il motivo di ricorso in Cassazione, relativa ai vizi di motivazione e di violazione di legge contestati
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere della prova circa l'esistenza della connessione qualificata e della desumibilita dagli atti; la Corte ha ribadito che tale onere grava su chi invoca la retrodatazione
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'onere delle spese a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in ordine alla quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende e ai criteri di responsabilità non dolosa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza di una misura cautelare emessa successivamente richiede prova della identità del fatto o, se i reati sono diversi, che siano stati consumati anteriormente e che sussista una connessione qualificata o la desumibilità dagli atti; l'onere della prova è a carico di chi la invoca.
- La desumibilità dagli atti non si identifica con la mera conoscenza formale di notizie di reato: è necessario che, al momento della prima ordinanza, il compendio indiziario manifesti già in modo evidente e autonomamente idoneo la sua portata dimostrativa, non richiedendo ulteriori indagini o rielaborazioni.
- Le intercettazioni acquisite nell'ambito di indagini per reati associativi, per il principio della sufficienza degli indizi, possono essere idonee a motivare indagini ma non sono automaticamente capaci di dimostrare che al tempo della prima misura esistessero gravi indizi tali da giustificare subito una seconda misura: occorre valutare la concreta portata probatoria e indicare estratti o annotazioni specifiche.
- In sede di impugnazione è essenziale fornire elementi puntuali e documentati (passi delle annotazioni, conversazioni specifiche, riferimenti temporali) che dimostrino che il materiale probatorio era già intellegibile come idoneo a fondare la successiva misura alla data della prima ordinanza.
- Quando si contesta la mancata retrodatazione, è strategico dimostrare una delle forme di collegamento tra reati previste dalla legge (identità, concorso formale, continuazione, connessione teleologica) o, in difetto, produrre prova chiara della desumibilità dagli atti già all'epoca della prima misura.
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