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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà del 07/11/2024 che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Di Palma per i reati richiamati (art. 73 DPR 309/90 e art. 337 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), evidenziando la giovanissima età, l'assenza di precedenti, l'assenza di carichi pendenti, l'avvio di un'attività lavorativa, l'intenzione della famiglia di trasferirsi per allontanarlo dai luoghi del fatto, e il periodo trascorso in libertà senza recidiva; inoltre ha contestato l'omessa valutazione della probabile concessione della sospensione condizionale della pena (circostanza che, se verificata, escluderebbe la custodia cautelare ai sensi dell'art. 275, co. 2-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale competente per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame come contraddittoria e carente: la valutazione dell'attualità del pericolo è stata inadeguata (equiparata impropriamente a una imminenza di nuove opportunità di reato), non sono state adeguatamente considerate la giovane età, l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, l'avviata attività lavorativa, il periodo libero senza recidiva e il progetto di trasferimento familiare. Inoltre il Tribunale non ha valutato né motivato in ordine alla possibilità che, a giudizio ultimato, possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, come richiesto dall'art. 275 co. 2-bis c.p.p. La sentenza è quindi annullata con rinvio per rivalutazione della sussistenza e dell'attualità delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    Norma che incrimina il traffico/detenzione di stupefacenti; citata in relazione al capo di imputazione che ha originato l'applicazione della misura cautelare

  • art. 337 c.p.

    Articolo del codice penale richiamato nel capo di imputazione (indicato nel testo come capo b); rilevante ai fini della valutazione complessiva del pericolo criminoso

  • art. 274 c.p.p., co. 1, lett. c)

    Stabilisce i presupposti per la misura cautelare in relazione al pericolo di reiterazione: la Corte richiama che l'attualità del pericolo va intesa come possibilità prognostica di condotte reiterative e non come mera imminenza di specifiche occasioni

  • art. 275 c.p.p., co. 2-bis

    Prevede che non possa essere disposta misura custodiale se, all'esito del giudizio, potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena; la Corte rileva l'obbligo per il giudice di valutare e motivare tale profilo prima di disporre la custodia

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione); il ricorso è stato proposto invocando tali profili

  • art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020

    Previsione procedurale richiamata in relazione alle conclusioni del Procuratore Generale; nella vicenda il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio per rivalutazione delle esigenze cautelari

  • art. 273 c.p.p.

    Citato nel provvedimento come lapsus calami: la Corte osserva che il richiamo appare errato e non è sviluppato nel motivo, pertanto irrilevante o inammissibile se inteso come mezzo di censura

Massime di principio

  • La sussistenza di una misura cautelare fondata sul pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica concreta e motivata: non è sufficiente richiamare la gravità del fatto o il breve arco temporale dalla commissione senza considerare gli elementi personali e ambientali del soggetto.
  • Il giudice deve valutare e motivare espressamente la rilevanza di fattori favorevoli (giovane età, incensuratezza, lavoro, periodi trascorsi in libertà senza recidiva, cambi di residenza) e spiegare perché non neutralizzano il pericolo di reiterazione.
  • Non si può disporre una misura custodiale quando, all'esito del giudizio, è verosimile la concessione della sospensione condizionale della pena: il giudice deve esaminare e motivare la possibilità della sospensione ai sensi dell'art. 275 co. 2-bis c.p.p.
  • La motivazione del provvedimento cautelare non può basarsi su mere presunzioni o ipotesi astratte (es. presunti carichi pendenti in altri distretti): deve essere sorretta da elementi specifici, recenti e concreti.
  • Se il provvedimento di riesame è contraddittorio o omette il confronto con le argomentazioni circostanziate della difesa, è fondato il rimedio di annullamento con rinvio per un reintegrato esame motivato.
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe documentare e sottolineare elementi fattuali che rendono improbabile la reiterazione (occupazione, residenza alternativa, assenza di precedenti, periodo libero senza recidiva) e chiedere espressa valutazione della sospensione condizionale.

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