Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà del 07/11/2024 che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Di Palma per i reati richiamati (art. 73 DPR 309/90 e art. 337 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), evidenziando la giovanissima età, l'assenza di precedenti, l'assenza di carichi pendenti, l'avvio di un'attività lavorativa, l'intenzione della famiglia di trasferirsi per allontanarlo dai luoghi del fatto, e il periodo trascorso in libertà senza recidiva; inoltre ha contestato l'omessa valutazione della probabile concessione della sospensione condizionale della pena (circostanza che, se verificata, escluderebbe la custodia cautelare ai sensi dell'art. 275, co. 2-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale competente per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame come contraddittoria e carente: la valutazione dell'attualità del pericolo è stata inadeguata (equiparata impropriamente a una imminenza di nuove opportunità di reato), non sono state adeguatamente considerate la giovane età, l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, l'avviata attività lavorativa, il periodo libero senza recidiva e il progetto di trasferimento familiare. Inoltre il Tribunale non ha valutato né motivato in ordine alla possibilità che, a giudizio ultimato, possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, come richiesto dall'art. 275 co. 2-bis c.p.p. La sentenza è quindi annullata con rinvio per rivalutazione della sussistenza e dell'attualità delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma che incrimina il traffico/detenzione di stupefacenti; citata in relazione al capo di imputazione che ha originato l'applicazione della misura cautelare
art. 337 c.p.
Articolo del codice penale richiamato nel capo di imputazione (indicato nel testo come capo b); rilevante ai fini della valutazione complessiva del pericolo criminoso
art. 274 c.p.p., co. 1, lett. c)
Stabilisce i presupposti per la misura cautelare in relazione al pericolo di reiterazione: la Corte richiama che l'attualità del pericolo va intesa come possibilità prognostica di condotte reiterative e non come mera imminenza di specifiche occasioni
art. 275 c.p.p., co. 2-bis
Prevede che non possa essere disposta misura custodiale se, all'esito del giudizio, potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena; la Corte rileva l'obbligo per il giudice di valutare e motivare tale profilo prima di disporre la custodia
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione); il ricorso è stato proposto invocando tali profili
art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020
Previsione procedurale richiamata in relazione alle conclusioni del Procuratore Generale; nella vicenda il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio per rivalutazione delle esigenze cautelari
art. 273 c.p.p.
Citato nel provvedimento come lapsus calami: la Corte osserva che il richiamo appare errato e non è sviluppato nel motivo, pertanto irrilevante o inammissibile se inteso come mezzo di censura
Massime di principio
- La sussistenza di una misura cautelare fondata sul pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica concreta e motivata: non è sufficiente richiamare la gravità del fatto o il breve arco temporale dalla commissione senza considerare gli elementi personali e ambientali del soggetto.
- Il giudice deve valutare e motivare espressamente la rilevanza di fattori favorevoli (giovane età, incensuratezza, lavoro, periodi trascorsi in libertà senza recidiva, cambi di residenza) e spiegare perché non neutralizzano il pericolo di reiterazione.
- Non si può disporre una misura custodiale quando, all'esito del giudizio, è verosimile la concessione della sospensione condizionale della pena: il giudice deve esaminare e motivare la possibilità della sospensione ai sensi dell'art. 275 co. 2-bis c.p.p.
- La motivazione del provvedimento cautelare non può basarsi su mere presunzioni o ipotesi astratte (es. presunti carichi pendenti in altri distretti): deve essere sorretta da elementi specifici, recenti e concreti.
- Se il provvedimento di riesame è contraddittorio o omette il confronto con le argomentazioni circostanziate della difesa, è fondato il rimedio di annullamento con rinvio per un reintegrato esame motivato.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe documentare e sottolineare elementi fattuali che rendono improbabile la reiterazione (occupazione, residenza alternativa, assenza di precedenti, periodo libero senza recidiva) e chiedere espressa valutazione della sospensione condizionale.
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