Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del 10/10/2024 che, dopo annullamento con rinvio della Corte di cassazione, aveva escluso la sussistenza di indizi in relazione ai reati associativi (art. 416-bis c.p., capo 2) e all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 8), disponendo la scarcerazione per quei capi ma confermando la custodia cautelare per il resto (reati di cui ai capi 28 e 29, art. 73 d.P.R. 309/1990 con aggravante art. 416-bis.1). Il Procuratore ha chiesto la riconsiderazione del quadro indiziario relativo ai reati associativi; Di Gennaro ha impugnato per conto proprio e tramite difesa vizi di motivazione, l'omessa considerazione di dichiarazioni e intercettazioni, la non valutazione dell'annullamento di posizioni connesse e la mancata verifica delle esigenze cautelari e della riconducibilità delle coltivazioni all'imputato.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che il ricorso del pubblico ministero si limitasse a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio senza indicare specifici vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; l'ordinanza impugnata è apparsa coerentemente motivata e conforme alle osservazioni della Corte di cassazione. I ricorsi proposti nell'interesse dell'indagato sono stati dichiarati inammissibili perché in gran parte attengono a questioni coperte da giudicato cautelare (non rimesse in discussione dall'annullamento della Cassazione) e per carenza di specificità sui profili cautelari. Il provvedimento impugnato rimane quindi confermato nei suoi effetti. Di Gennaro Crocifisso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La Corte ha ritenuto che, nella specie, non vi fossero elementi individualizzanti sufficienti a configurare l'associazione di tipo mafioso; riferimenti generici o autointeressati non bastano a fondare l'applicazione della norma
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante si collega alla riconducibilità dei reati all'associazione mafiosa; la sua applicabilità dipende dalla previa configurazione dell'associazione, che qui è stata esclusa o ritenuta non provata
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
I reati di traffico di stupefacenti (capi 28 e 29) sono stati ritenuti distinti dalla questione associativa e valorizzati dal Tribunale sulla base di intercettazioni e acquisizioni probatorie relative alla gestione delle serre
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La contestata associazione finalizzata al commercio di stupefacenti è stata considerata non sufficientemente provata; gli elementi indiziari non hanno dimostrato un'organizzazione stabile e duratura oltre la gestione delle serre
art. 273 c.p.p.
Richiami alla necessità di corretta e completa motivazione; la Corte ha rilevato che i rilievi difensivi non hanno individuato vizi motivazionali specifici tali da integrare i profili di impugnabilità di cui all'art. 606 c.p.p.
art. 274 c.p.p.
Norme sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha motivato il pericolo di reiterazione con riferimento a gravità dei fatti, quantitativi di stupefacente, precedenti e commissione dei reati durante una misura degli arresti domiciliari
art. 275 c.p.p.
Riguarda la misura cautelare in carcere e le esigenze che la giustificano; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che giustificava la custodia per i reati non coperti dall'annullamento
art. 606 c.p.p.
Stabilisce i motivi denunciabili in Cassazione: la sentenza ricorda che il ricorso non può limitarsi a una rivalutazione del materiale probatorio ma deve indicare vizi di motivazione specifici e appartenenza alle fattispecie previste dall'art. 606
art. 627 c.p.p.
Richiamato in relazione ai profili di riesame e alle questioni cautelari e aggravanti; la Corte ha osservato che le questioni già passate in giudicato cautelare non possono essere rimesse in discussione attraverso il ricorso
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese per il ricorso inammissibile; la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha dato applicazione comminando le spese e la somma alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Utilizzata per valutare la mancanza di 'colpa' nella proposizione del ricorso e per determinare l'applicazione delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a richiedere la rivalutazione del materiale probatorio senza individuare specifici vizi di motivazione conformi all'art. 606 c.p.p.
- Quando un annullamento della Corte di cassazione riguarda solo determinati capi (es. ipotesi associative), le questioni non incluse nell'annullamento restano efficaci e coperte da giudicato cautelare e non possono essere rimesse in discussione tramite ricorso inammissibile
- L'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. richiede la prova della sussistenza dell'associazione mafiosa: elementi generici o autodeclamazioni non sono sufficienti per la sua applicazione
- Le doglianze sulla motivazione devono essere formulate con specificità e ricondotte alle categorie dell'art. 606 c.p.p.; eccezioni generiche o l'inclusione massiva di atti probatori senza spiegazione della loro rilevanza saranno respinte
- La persistenza di attività illecite e la commissione di reati mentre l'indagato è sottoposto a misure cautelari precedenti sono considerazioni rilevanti e giustificative del rischio di reiterazione e della custodia cautelare
- Il giudice può condannare il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, applicando spese e sanzioni (Cassa delle ammende) salvo che non emerga colpa grave nella proposizione dell'impugnazione
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