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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del 10/10/2024 che, dopo annullamento con rinvio della Corte di cassazione, aveva escluso la sussistenza di indizi in relazione ai reati associativi (art. 416-bis c.p., capo 2) e all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 8), disponendo la scarcerazione per quei capi ma confermando la custodia cautelare per il resto (reati di cui ai capi 28 e 29, art. 73 d.P.R. 309/1990 con aggravante art. 416-bis.1). Il Procuratore ha chiesto la riconsiderazione del quadro indiziario relativo ai reati associativi; Di Gennaro ha impugnato per conto proprio e tramite difesa vizi di motivazione, l'omessa considerazione di dichiarazioni e intercettazioni, la non valutazione dell'annullamento di posizioni connesse e la mancata verifica delle esigenze cautelari e della riconducibilità delle coltivazioni all'imputato.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che il ricorso del pubblico ministero si limitasse a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio senza indicare specifici vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; l'ordinanza impugnata è apparsa coerentemente motivata e conforme alle osservazioni della Corte di cassazione. I ricorsi proposti nell'interesse dell'indagato sono stati dichiarati inammissibili perché in gran parte attengono a questioni coperte da giudicato cautelare (non rimesse in discussione dall'annullamento della Cassazione) e per carenza di specificità sui profili cautelari. Il provvedimento impugnato rimane quindi confermato nei suoi effetti. Di Gennaro Crocifisso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto che, nella specie, non vi fossero elementi individualizzanti sufficienti a configurare l'associazione di tipo mafioso; riferimenti generici o autointeressati non bastano a fondare l'applicazione della norma

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante si collega alla riconducibilità dei reati all'associazione mafiosa; la sua applicabilità dipende dalla previa configurazione dell'associazione, che qui è stata esclusa o ritenuta non provata

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    I reati di traffico di stupefacenti (capi 28 e 29) sono stati ritenuti distinti dalla questione associativa e valorizzati dal Tribunale sulla base di intercettazioni e acquisizioni probatorie relative alla gestione delle serre

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La contestata associazione finalizzata al commercio di stupefacenti è stata considerata non sufficientemente provata; gli elementi indiziari non hanno dimostrato un'organizzazione stabile e duratura oltre la gestione delle serre

  • art. 273 c.p.p.

    Richiami alla necessità di corretta e completa motivazione; la Corte ha rilevato che i rilievi difensivi non hanno individuato vizi motivazionali specifici tali da integrare i profili di impugnabilità di cui all'art. 606 c.p.p.

  • art. 274 c.p.p.

    Norme sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha motivato il pericolo di reiterazione con riferimento a gravità dei fatti, quantitativi di stupefacente, precedenti e commissione dei reati durante una misura degli arresti domiciliari

  • art. 275 c.p.p.

    Riguarda la misura cautelare in carcere e le esigenze che la giustificano; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che giustificava la custodia per i reati non coperti dall'annullamento

  • art. 606 c.p.p.

    Stabilisce i motivi denunciabili in Cassazione: la sentenza ricorda che il ricorso non può limitarsi a una rivalutazione del materiale probatorio ma deve indicare vizi di motivazione specifici e appartenenza alle fattispecie previste dall'art. 606

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai profili di riesame e alle questioni cautelari e aggravanti; la Corte ha osservato che le questioni già passate in giudicato cautelare non possono essere rimesse in discussione attraverso il ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese per il ricorso inammissibile; la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha dato applicazione comminando le spese e la somma alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Utilizzata per valutare la mancanza di 'colpa' nella proposizione del ricorso e per determinare l'applicazione delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a richiedere la rivalutazione del materiale probatorio senza individuare specifici vizi di motivazione conformi all'art. 606 c.p.p.
  • Quando un annullamento della Corte di cassazione riguarda solo determinati capi (es. ipotesi associative), le questioni non incluse nell'annullamento restano efficaci e coperte da giudicato cautelare e non possono essere rimesse in discussione tramite ricorso inammissibile
  • L'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. richiede la prova della sussistenza dell'associazione mafiosa: elementi generici o autodeclamazioni non sono sufficienti per la sua applicazione
  • Le doglianze sulla motivazione devono essere formulate con specificità e ricondotte alle categorie dell'art. 606 c.p.p.; eccezioni generiche o l'inclusione massiva di atti probatori senza spiegazione della loro rilevanza saranno respinte
  • La persistenza di attività illecite e la commissione di reati mentre l'indagato è sottoposto a misure cautelari precedenti sono considerazioni rilevanti e giustificative del rischio di reiterazione e della custodia cautelare
  • Il giudice può condannare il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, applicando spese e sanzioni (Cassa delle ammende) salvo che non emerga colpa grave nella proposizione dell'impugnazione

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