Cassazione Penale, Sentenza n. 20649/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva annullato il decreto del GIP di sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti dei resistenti. Il Procuratore contestava l'interpretazione secondo cui le sanzioni amministrative previste dall'art. 5 del d.l. 28/6/1990 n.167 (omessa compilazione del quadro RW) non sarebbero riconducibili al presupposto del reato di sottrazione fraudolenta di beni previsto dall'art. 11 del d.lgs. 10/3/2000 n.74. Il ricorrente sosteneva che, per effetto della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n.78/2009, gli investimenti esteri si presumono realizzati con redditi sottratti a tassazione e quindi le sanzioni RW sarebbero direttamente collegate all'evasione di imposte dirette (IRPEF); inoltre il Procuratore contestava che i trasferimenti ai congiunti (ai fini della successione o di liberalità) costituissero atti fraudolenti idonei a sottrarre beni alla procedura di riscossione coattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore ("Il ricorso non è fondato"). Ha confermato che la sanzione prevista dall'art. 5 d.l. n.167/1990 per la mancata compilazione del modello RW è essenzialmente un illecito amministrativo e uno strumento di monitoraggio patrimoniale, non collegato di per sé a un'obbligazione tributaria per imposte sui redditi o IVA. Pertanto tale sanzione, in quanto riferibile al patrimonio e non al reddito, non costituisce automaticamente presupposto per il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n.74/2000. Solo ove, in forza della presunzione di cui all'art. 12 d.l. n.78/2009, venga contestato l'omesso versamento dell'IRPEF (con concreta determinazione dell'ammontare dell'evasione, anche in relazione alla soglia di punibilità di euro 50.000) e siano comprovati atti dispositivi fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione, può configurarsi il reato di cui all'art. 11. Quanto alla censura relativa alla natura fraudolenta dei trasferimenti ai familiari, la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dalla decisione di diritto e, comunque, ha dichiarato inammissibile il rilievo nella sede di legittimità, essendo essenzialmente di natura fattuale (art. 325 c.p.p.). Conseguenza pratica: confermato l'annullamento del sequestro e la restituzione di quanto sottoposto a sequestro disposta dal Tribunale di Verona.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11
Il reato punisce la sottrazione fraudolenta di beni per evitare il pagamento di imposte sui redditi o IVA o delle sanzioni ad esse relative; richiede la preesistenza di un debito tributario relativo a imposte dirette o IVA (o sanzioni connesse) e l'esistenza di atti fraudolenti realmente idonei a ostacolare la procedura di riscossione.
d.l. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4
Stabilisce l'obbligo di indicare nella dichiarazione investimenti e attività finanziarie detenute all'estero; il modello RW ha funzione di monitoraggio a fini fiscali.
d.l. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5
Sanziona l'omessa compilazione del quadro RW: è un illecito amministrativo volto al controllo patrimoniale e non ha di per sé una connessione diretta con l'obbligazione tributaria per imposte sui redditi o IVA, pertanto non configura automaticamente il presupposto del reato di cui all'art. 11.
d.l. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2
Introduce una presunzione, ai soli fini fiscali, che gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato siano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione; tale presunzione può rendere possibile contestare l'omesso versamento dell'IRPEF ma non è sufficiente da sola a configurare il reato ex art. 11 senza la determinazione concreta dell'ammontare dell'evasione e la prova di atti dispositivi fraudolenti idonei a compromettere la riscossione.
codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Limita il sindacato della Corte di Cassazione ai soli profili di diritto (violazione di legge), escludendo il riesame di criticità essenzialmente fattuali o valutazioni di merito sulla prova e sulla ricostruzione degli atti.
Massime di principio
- La mancata compilazione del quadro RW e la relativa sanzione amministrativa hanno natura essenzialmente patrimoniale/di monitoraggio e non costituiscono automaticamente presupposto per i reati tributari di sottrazione fraudolenta ex art. 11 d.lgs. n.74/2000.
- Per far ricadere situazioni di omissione RW nella fattispecie penale di cui all'art. 11 è necessaria la contestazione concreta dell'omesso versamento di imposte dirette (es. IRPEF) in base a elementi che permettano di determinare l'ammontare dell'evasione e la presenza di atti dispositivi fraudolenti effettivamente idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva.
- La presunzione fiscale prevista dall'art. 12 d.l. n.78/2009 può supportare l'accusa, ma non sostituisce la necessità di prova della concreta evasione e del collegamento causale tra i trasferimenti e la volontà di sottrarre beni alla riscossione.
- Trasferimenti a favore di congiunti o atti qualificabili come liberalità non sono automaticamente fraudolenti: occorre valutare il contesto, l'artificio o l'inganno e l'effettiva idoneità degli atti a ostacolare la procedura di riscossione.
- In sede di Cassazione non sono ammesse valutazioni di fatto nuove o revisioni di merito sulle circostanze fattuali (art. 325 c.p.p.): le critiche che riguardano intenzionalità o valutazioni probatorie sono difficilmente rilevabili se non associate a specifiche violazioni di legge.
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