Cassazione Civile, Ordinanza n. 09864/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società ricorrente aveva denunciato di avere subito, nella propria sede aziendale, il furto notturno di due furgoni e aveva chiesto all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza furto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 2712 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello, pur ammettendo la produzione di una lettera della casa automobilistica prodotta in appello, non ne avrebbe considerato il contenuto, che proverebbe l’autenticità della chiave rinvenuta e quindi la realtà del furto del veicolo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1218 c.c., 2697 c.c., 1375 c.c., 115 c.p.c. e 183 del codice delle assicurazioni, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il comportamento precontenzioso dell’assicuratore, consistente nel negare o sospendere la liquidazione per anomalie, avrebbe integrato un inadempimento contrattuale rilevante anche rispetto alla prova del furto e alla fase stragiudiziale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati: quanto al primo, ha affermato che non vi era una violazione dell’onere della prova, ma solo una richiesta di diverso apprezzamento del materiale istruttorio, osservando peraltro che la Corte territoriale aveva valutato il documento e lo aveva ritenuto irrilevante, anche perché il mancato tempestivo reperimento della chiave era imputabile alla società assicurata, la quale avrebbe dovuto custodire e reperire con ordine le chiavi dei propri automezzi; quanto al secondo, ha osservato che la Corte d’appello aveva motivato in modo adeguato sul diniego delle spese della fase stragiudiziale, valorizzando le anomalie già comunicate dall’assicuratore prima della mediazione, e ha escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché la doglianza riguardava non un fatto storico ma un comportamento, e comunque non indicava specificamente quale fosse la violazione dell’obbligo di cooperazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna condanna alle spese è stata pronunciata perché l’intimata è rimasta contumace/intimata; è stata però dichiarata la debenza dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società assicurata. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d’appello avesse già esaminato il documento prodotto e correttamente escluso che esso fosse decisivo. Ha inoltre escluso l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla pretesa violazione dell’obbligo di cooperazione dell’assicuratore, perché la doglianza riguardava un comportamento e non un fatto storico in senso naturalistico. Non essendo stata l’assicuratrice costituita, non è stata disposta condanna alle spese. È stato infine dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro di censura sulla prova documentale; la Corte non vi ravvisa una violazione, perché la doglianza tendeva in realtà a sollecitare una diversa valutazione di merito
la norma sull’onere della prova riguarda l’individuazione della parte onerata della prova; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa
richiamato a sostegno della doglianza, ma non ritenuto violato, poiché la censura si risolveva in un dissenso sulla valutazione delle prove
richiamato nel secondo motivo come norma sull’inadempimento contrattuale, ma la Corte non ha ravvisato un concreto profilo di violazione
richiamato per l’obbligo di buona fede e cooperazione, ma la censura è stata ritenuta generica e non decisiva
art. 183 d.lgs. n. 209 del 2005
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla fase assicurativa, senza esito favorevole per la ricorrente
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
base normativa delle censure per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è stato escluso perché non riferibile a un fatto storico decisivo già non esaminato
richiamato incidentalmente in tema di ritualità della produzione documentale in cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in collegamento con l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è pertinente solo se si contesta l’individuazione del soggetto gravato dell’onere probatorio; non è ammissibile quando, sotto tale veste, si chieda soltanto una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico naturalistico, non di una valutazione, di un comportamento o di una argomentazione giuridica.
- Se il giudice di merito ha esaminato il documento prodotto, anche solo implicitamente, e ne ha motivato l’irrilevanza, non sussiste il vizio di omesso esame.
- In una controversia assicurativa sul furto di veicoli, il mancato reperimento tempestivo delle chiavi può essere valutato come circostanza sintomatica di carenze organizzative dell’assicurato e incidere negativamente sulla prova dell’evento denunciato.
- La doglianza relativa alla violazione dell’obbligo di cooperazione deve indicare in modo specifico quale comportamento dell’altra parte abbia concretamente inciso sul rapporto e sull’esito della lite; una censura generica non è sufficiente.
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