Cassazione Civile, Ordinanza n. 34293/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per sanzioni e interessi relativi a omesso versamento IVA per l'anno 2009, a seguito di controlli automatizzati ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972. La società contribuente aveva dedotto di avere aderito al regime dell'IVA di gruppo ex art. 73 d.P.R. 633/1972 e di avere compensato propri crediti con debiti IVA di alcuni mesi del 2009; contestava inoltre vizi di notifica e la pretesa illegittimità sostanziale della ripresa. In primo grado la cartella era stata annullata per vizi notificatori; in appello l'agente della riscossione aveva prodotto documentazione sulla notifica e l'Agenzia delle Entrate aveva riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale e la legittimità dell'iscrizione a ruolo. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per quattro motivi contro la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello confermando l'annullamento, mentre la società contribuente, nel corso del giudizio di legittimità, ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, allegando domanda di adesione, comunicazione dell'agente della riscossione e prova del pagamento dell'importo dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della posizione debitoria da parte della società controricorrente, ritenendo integrata la fattispecie di cessazione della materia del contendere per pagamento dell'importo indicato nella comunicazione prevista dalla disciplina della definizione agevolata. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio, precisando che, nel caso in cui il contribuente sia controricorrente o intimato e la definizione agevolata sia perfezionata, l'estinzione opera ex lege ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e non produce gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.; ha inoltre escluso la regolazione delle spese di lite, ritenendo che il costo del processo sia assorbito dalla definizione agevolata.
Norme richiamate
richiamato come base dei controlli automatizzati da cui è scaturita la cartella di pagamento
richiamato in relazione all'opzione per il regime dell'IVA di gruppo invocata dalla contribuente
richiamato per il deposito in appello di documentazione attestante la notifica della cartella
art. 6 d.l. 193/2016 conv. con modif. dalla L. 225/2016
norma sulla definizione agevolata della posizione debitoria; il pagamento dell'importo comunicato perfeziona la fattispecie e determina la cessazione della materia del contendere
indicata come base della declaratoria di estinzione del giudizio quando la definizione agevolata interviene nel giudizio di cassazione con contribuente controricorrente o intimato
richiamato per escludere che l'estinzione ex lege produca gli effetti propri della rinuncia all'impugnazione
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il contribuente controricorrente o intimato dimostra di avere perfezionato la definizione agevolata prevista dalla legge per la propria posizione debitoria, il processo si estingue ex lege ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- La cessazione della materia del contendere richiede la prova del pagamento dell'importo indicato nella comunicazione dell'agente della riscossione prevista dalla disciplina della definizione agevolata.
- La definizione agevolata della lite tributaria assorbe il costo del processo, sicché non occorre provvedere sulle spese di lite.
- L'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata non equivale a rinuncia al ricorso e non produce gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
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