Cassazione Civile, Ordinanza n. 12358/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente in data 23.10.2017. Il lavoratore lo ha impugnato entro 60 giorni con lettera del 25.10.2017 e, in data 2.11.2017, ha richiesto un tentativo di conciliazione. La società non avrebbe depositato memoria entro i 20 giorni successivi alla richiesta. Il ricorso giudiziale è però stato depositato solo il 15.3.2018. La Corte d'appello ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 l. 604/1966, dalla scadenza del termine per la conciliazione (22.11.2017) decorresse un ulteriore termine di 60 giorni per depositare il ricorso, termine che era spirato. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) errata applicazione dell'art. 410 c.p.c. e dell'art. 6 l. 604/1966, sostenendo che la richiesta di conciliazione avesse sola finalità stragiudiziale e non valesse a far decorrere il termine di 60 giorni, con applicazione del diverso termine di 180 giorni dalla impugnativa stragiudiziale; 2) omessa pronuncia sulla questione della applicabilità del termine di 60 giorni anche alle conciliazioni irrituali o atipiche; 3) violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori per asserita nullità della sanzione disciplinare, fondata su contestazione non unica e non determinata e priva di prova da parte del datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito: nell'impugnativa del licenziamento, quando sia stata attivata la procedura conciliativa prevista dall'art. 6 l. 604/1966, il rifiuto o il mancato raggiungimento dell'accordo fanno decorrere un ulteriore termine decadenziale di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale; tale termine ha natura speciale e non è sostituito dal diverso regime generale dell'art. 410 c.p.c. Quanto alla natura della richiesta di conciliazione, la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata, perché la Corte territoriale aveva implicitamente qualificato l'istanza come rientrante nella fattispecie dell'art. 6. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto dei primi due e, comunque, inammissibile perché investiva un punto non deciso dalla sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel licenziamento individuale, se viene attivato il tentativo di conciliazione o arbitrato, il mancato accordo o il rifiuto fanno decorrere un autonomo termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, a pena di decadenza.
La disciplina generale dei termini di decadenza della conciliazione non si applica al termine speciale previsto per l'impugnativa del licenziamento, per incompatibilità strutturale e specialità della norma lavoristica.
È richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità della sanzione disciplinare; la Corte non entra nel merito perché il motivo è assorbito e comunque inammissibile, trattandosi di questione non decisa in appello.
È la base formale dei motivi di ricorso: violazione di legge, vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'impugnativa del licenziamento individuale, il lavoratore che attivi la conciliazione o l'arbitrato deve rispettare una sequenza di termini decadenziali autonomi e concatenati: 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale, 180 giorni per attivare la procedura conciliativa o arbitrale e, se la procedura non si conclude positivamente, ulteriori 60 giorni per depositare il ricorso giudiziale.
- Il termine di 60 giorni per proporre il ricorso al giudice dopo l'esito negativo della conciliazione o dell'arbitrato ha natura speciale e prevale sulla disciplina generale della conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.; non può quindi essere sostituito dal regime ordinario dei termini di decadenza.
- Per censurare in cassazione la qualificazione di una richiesta di conciliazione come atto idoneo a far decorrere la decadenza occorre specificità della doglianza, con indicazione del contenuto dell'atto e del modo in cui la questione è stata devoluta ai giudici di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La censura che investe un capo della decisione non affrontato dalla sentenza impugnata è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può pronunciarsi su questioni nuove o non decise dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12240/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12241/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12243/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12244/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12262/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12267/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →