Cassazione Penale, Ordinanza n. 30677/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che non fossero stati proposti per motivi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, assistiti dal medesimo difensore, hanno impugnato in cassazione la sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Genova, che aveva applicato a ciascuno la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 12.000 di multa per reati in materia di stupefacenti commessi in concorso. Nel ricorso hanno dedotto un difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che il giudice non avrebbe correttamente valutato l'eventuale immediata evidenza di una causa di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che le impugnazioni erano state proposte fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la censura sull'art. 129 non rientra tra i motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento, e comunque i profili dedotti non emergevano nel caso concreto.
Norme richiamate
Il richiamo alla norma non consente, nel caso concreto, di fondare un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento al di fuori dei ristretti motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è esperibile esclusivamente per i motivi tipizzati dalla norma, con esclusione di doglianze estranee a tali ipotesi, come quella relativa alla motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dichiarare l'inammissibilità e disporre le conseguenze economiche previste dalla norma, inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norma richiamata nella contestazione, quale titolo del vincolo della continuazione.
Norma richiamata nella contestazione, quale titolo del concorso di persone nel reato.
art. 73, commi 1, 1-bis e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della contestazione in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile in cassazione contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge, come l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena.
- Quando il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla disciplina speciale del patteggiamento, la Corte di cassazione deve dichiararne l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →